Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25708 del 01/12/2011

Cassazione civile sez. I, 01/12/2011, (ud. 13/10/2011, dep. 01/12/2011), n.25708

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.E. (c.f. (OMISSIS)), RE.EV.

(C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliate in ROMA, VIA A.

BAFILE 5, presso l’avvocato FIORMONTE LUCA, rappresentate e difese

dall’avvocato VENINATA NUNZIO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (C.F. (OMISSIS)), in persona

del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

TAGLIAMENTO 55, presso l’avvocato DI PIERRO NICOLA, rappresentato e

difeso dagli avvocati FINAMORE DOMENICO, FALAGIANI DANIELE, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 907/2005 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 20/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/10/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE SALVAGO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per il rigetto del ricorso con

condanna alle spese.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di appello di Firenze con sentenza del 20 giugno 2005 ha confermato la decisione 26 novembre 2002, con cui il Tribunale di Grosseto aveva respinto la domanda di Ev. ed E. R., di risarcimento del danno per l’avvenuta occupazione espropriativa da parte della comune di Castiglione della Pescaia, onde realizzarvi un programma edilizio, di un terreno di loro proprietà ubicato in quel comune (in catasto al fg.17, part. 89), per essere maturata la prescrizione del credito, eccepita dall’amministrazione espropriante. Ciò perchè l’occupazione temporanea del fondo iniziata il 25 novembre 1981, pur con la proroga annuale disposta dal D.L. N. 901 del 1984, si era conclusa il 25 novembre 1987; e perchè la sua irreversibile trasformazione per la costruzione degli immobili in muratura doveva ritenersi avvenuta entro il 9 febbraio 1986 (data di scadenza della concessione edilizia), o al più tardi entro il 25 novembre 1987; sicchè la citazione introduttiva del giudizio del 18 giugno 1994 era intervenuta soltanto dopo lo spirare del termine di cui all’art. 2947 cod. civ..

Per la cassazione della sentenza, le R. hanno proposto ricorso per 2 motivi; cui resiste il comune di Castiglione della Pescaia con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, le R. deducendo violazione del D.L. n. 534 del 1987, art. 14 censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che l’occupazione di urgenza era cessata il 25 novembre 1987 e che perciò non poteva trovare applicazione la nuova proroga disposta dal D.L. n. 534 del 1987: invece invocabile, come confermato dalla sua ragione ispiratrice, in ogni caso di occupazione materiale del terreno in corso.

Con il secondo, deducendo violazione degli art. 2697, 2935 e 2947 cod. civ. si duole che la sentenza abbia considerato verificata la radicale trasformazione del terreno nel corso del periodo di occupazione temporanea in mancanza di qualsiasi prova gravante sul comune, della data in cui era avvenuta e pur in presenza di prova contraria, proveniente dalla certificazione di ultimazione dei lavori rilasciata nel 1993.

Il Collegio ritiene fondato quest’ultimo motivo. Contrariamente, infatti, a quanto dedotto dalle ricorrenti la proroga di cui al D.L. n. 534 del 1987, art. 14 è applicabile in base al suo espresso tenore letterale non già a qualsiasi apprensione e detenzione di beni immobili altrui,anche se senza titolo, ma esclusivamente “alle occupazione di urgenza in corso” alla data di entrata in vigore della legge: perciò tale intendendosi quale autorizzate da un provvedimento adottato ai sensi della L. n. 2359 del 1865, artt. 71 e 72 tuttora valido ed efficace, come del resto conferma il prosieguo della disposizione con cui si precisa che è “prorogata la scadenza del termine di cui alla L. n. 865 del 1971, art. 20, comma 2” (Cass. 13774/2007); per cui ove tale continuità sia venuta a cessare, vengono meno i presupposti per applicare il regime agevolativo per gli enti promotori delle opera pubbliche,anche perchè con la scadenza, la trasformazione eventualmente realizzata (senza che sia stato emesso decreto di esproprio) assume definitivamente il carattere dell’illiceità, e origina un’obbligazione risarcitoria per la perdita della proprietà. (Cass. 14826/2006; 11391/2001;

8734/1997). E tuttavia, pur se l’occupazione temporanea dell’immobile è cessata il 25 novembre 1987, da tale data la sua ulteriore detenzione da parte del comune è divenuta senza titolo costituendo un illecito di natura permanente; per cui spettava all’amministrazione occupante che ha dedotto il mutamento del titolo dell’occupazione in illecito istantaneo (di natura permanente) ed esaurito per l’avvenuta irreversibile trasformazione nel programma edilizio preventivato dalla dichiarazione di p.u. che a norma della L. n. 458 del 1988, art. 3 ne ha impedito la restituzione alle proprietarie e che su di essa ha fondato l’eccezione di prescrizione del proprio debito risarcitorio, fornirne la relativa prova in aderenza al disposto dell’art. 2697 cod. civ. per il quale incombe comunque al convenuto che eccepisce la prescrizione, l’onere di provare che l’opera pubblica ha avuto compimento oltre il quinquennio prima della notifica della citazione.

Nè vale osservare che nella specie è certo che l’irreversibile trasformazione dell’immobile privato si sia verificata, perchè siccome non ne risulta o ne è comunque assolutamente incerta la data, la relativa prova doveva essere fornita dalla parte che, tenuta al risarcimento dei danni, abbia eccepito la prescrizione del relativo diritto (Cass. 2583/2003; 8401/1998; 4295/1990). Ed il Collegio deve osservare che la stessa doveva nel caso essere particolarmente rigorosa perchè la Corte Edu ha più volte condannato lo Stato italiano soprattutto per il meccanismo di decorrenza della prescrizione per ogni tipologia di espropriazione indiretta (in cui rientra l’occupazione acquisitiva) ancorata ex art. 2935 cod. civ. alla data non sempre conoscibile e prevedibile dal proprietario dell’irreversibile trasformazione del bene nell’opera pubblica preventivata proprio perchè il sistema poteva comportare la (conoscenza dell’irreversibile trasformazione e quindi la) proposizione del giudizio risarcitorio allorquando era ampiamente decorso il termine prescrizionale concesso agli espropriati per conseguire il controvalore del bene perduto. In tal modo violando il principio di legalità il quale significa “esistenza di norme di diritto interno sufficientemente accessibili, precise e prevedibili”;

e perciò privando gli interessati di una protezione efficace dei loro diritti (cfr. dec. 30 maggio 2000 in causa Carbonara e successive). E d’altra parte, la Corte Costituzionale con le recenti sentenze 348 e 349/2007, ha ribadito l’obbligo per il giudice italiano qualora ritenga una norma interna (quale è l’art. 2935 cod. civ.) configgente con una disposizione della Convenzione, di ricercarne ed individuarne, ove possibile, una interpretazione che possa essere compatibile con la Convenzione europea; sicchè in applicazione di detti principi recepiti dalla giurisprudenza di questa Corte la sentenza impugnata, siccome il legislatore ha riconosciuto gli effetti dell’occupazione espropriativa per la prima volta soltanto con la L. n. 458 del 1988 (seppure indirettamente), anzitutto doveva esaminare il decorso della prescrizione soltanto da questo momento (e non dalla data di scadenza dell’occupazione temporanea), in quanto solo allora normativamente percepibile dalle R., la prescrizione del diritto al risarcimento del danno pur se insorto in epoca anteriore (Cass. 21203/2009; 20543/2008). E quindi doveva richiedere al comune la prova della radicale trasformazione del terreno; la quale non poteva essere tautologicamente ricavata dalla avvenuta scadenza del termine assegnato dalla concessione edilizia, o dal provvedimento di occupazione temporanea, aventi tutt’altra funzione, ma doveva essere tratta da elementi rigorosamente idonei a documentare con certezza che l’opera (consistente in 6 alloggi in muratura) aveva assunto struttura e consistenza tali da appartenere già alla tipologia postulata dalla L. n. 458 del 1988, sicchè il terreno non solo aveva perduto la sua connotazione originaria, ma era ripristinabile nello status quo ante esclusivamente attraverso nuovi interventi altrettanto eversivi della fisionomia attualmente assunta. Laddove l’unico elemento certo al riguardo era costituito secondo la stessa sentenza impugnata dal certificato di abitabilità degli alloggi (perchè attestante l’avvenuta ultimazione dei lavori) rilasciato il 24 novembre 1993; che escludeva semmai l’avvenuto decorso della prescrizione al momento dell’atto introduttivo del giudizio.

Cassata, pertanto la sentenza impugnata, il giudizio va rinviato alla Corte di appello di Firenze che in diversa composizione provvedere alla liquidazione dell’indennizzo dovuto alle R. per l’avvenuta acquisizione illegittima del loro immobile da parte del comune di Castiglione, nonchè delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte,rigetta il primo motivo del ricorso,accoglie il secondo,cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di appello di Firenze in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA