Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25707 del 27/10/2017
Cassazione civile, sez. VI, 27/10/2017, (ud. 23/06/2017, dep.27/10/2017), n. 25707
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18230/2016 proposto da:
DI VAIO IMPIANTI S.R.L., – C.F. (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO Q.
VISCONTI 8, presso lo studio dell’avvocato ANGELA ABV & PARTNERS
FIORENTINO, rappresentata e difesa dall’avvocato MICHELE ROMANIELLO;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) S.P.A.;
– intimata –
avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 10/06/2015,
emesso sul procedimento iscritto al n. 2617/2015 R.G.;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 23/06/2017 dal Consigliere Dott. LOREDANA NAZZICONE.
Fatto
RILEVATO
– che la parte ricorrente ha proposto ricorso, fondato su unico motivo, avverso il decreto del Tribunale di Napoli, il quale ha dichiarato tardiva l’opposizione allo stato passivo;
– che non svolge difese la parte intimata;
– che è stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti.
Diritto
CONSIDERATO
– che il motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 155 c.p.c., per avere il tribunale ritenuto tardivo il ricorso, invece proposto l’ultimo giorno utile;
– che il motivo è manifestamente fondato, posto che il tribunale dichiara avvenuta in data 26 marzo 2015 la comunicazione della dichiarazione di esecutività dello stato passivo ed in data 27 aprile 2015 proposto il ricorso in opposizione: dunque, proprio al trentesimo giorno L. Fall., ex art. 99, posto che il 25 aprile era giorno festivo ed il 26 aprile cadeva di domenica;
– che, pertanto, il decreto impugnato va cassata con rinvio al giudice del merito, in diversa composizione, affinchè proceda all’esame del ricorso;
– che al giudice del rinvio si demanda, altresì, la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa innanzi al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2017