Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25706 del 27/10/2017
Cassazione civile, sez. VI, 27/10/2017, (ud. 23/06/2017, dep.27/10/2017), n. 25706
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18222/2016 proposto da:
S.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI
88, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE SPERATI, che lo
rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente agli avvocati
PAOLO COLOMBO e MONICA BERTOLINI;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L. m. (OMISSIS);
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di REGGIO EMILIA, depositato il
17/05/2016, emesso sul procedimento iscritto al n. 3710/2012 RG.;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 23/06/2017 dal Consigliere Dott. LOREDANA NAZZICONE.
Fatto
RILEVATO
– che la parte ricorrente ha proposto ricorso, sulla base di unico motivo, avverso il decreto del Tribunale di Reggio Emilia, che ha respinto l’opposizione allo stato passivo in relazione alla pretesa di applicazione del privilegio ex art. 2751-bis c.c., n. 2;
– che non svolge difese la parte intimata;
– che è stata ravvisata la sussistenza dei presupposti per la trattazione camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
Diritto
CONSIDERATO
– che il motivo, il quale lamenta la violazione ex art. 2751-bis c.c., n. 2, per avere la corte del merito escluso il privilegio, senza adeguatamente considerare i documenti in atti, nonchè l’omesso esame dei medesimi, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, è manifestamente inammissibile sotto entrambi i profili denunziati;
– che, invero, sotto l’egida del vizio di violazione di legge, il ricorrente mira invece a riproporre il giudizio di fatto, precluso in sede di legittimità;
– che non è integrata la fattispecie dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito, con modificazioni, in 1. 7 agosto 2012 n. 134, con riguardo al vizio di omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo: ed invero, l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. civ., sez. un., 07-04-2014, n. 8053), come nella specie avvenuto;
– che non occorre pronunciare sulle spese di lite, non avendo svolto attività difensiva l’intimato.
– che segue la dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio2002, n. 115, art. 13.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Dichiara che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2017