Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25706 del 15/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 25706 Anno 2013
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 11543-2007 proposto d a:
AGENZIA DELLE ENTRATE in person a del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

SOCIETA’ COOPERATIVA PARCHEGGIATORI TRIESTINI SRL;
– intimato

avverso la sentenza n. 54/2005 della COMM.TRIB.REG.
di TRIESTE, depositata il 22/02/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Data pubblicazione: 15/11/2013

udienza del 22/10/2013 dal Consigliere Dott. ROBERTO
GIOVA
udito

ONTI;
ei il ricorrente l’Avvocato GUIDA che ha

chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il

rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Sulla base delle risultanze emerse da una verifica svolta dal Nucleo di Polizia tributaria della
Guardia di Finanza di Trieste l’Ufficio emetteva nei confronti della società cooperativa fra
Parcheggiatori Triestini a r.l. un avviso di accertamento per la ripresa a tassazione di IVA per
l’anno 1996. Secondo l’amministrazione i ricavi della cooperativa venivano incassati dai singoli soci
i quali li versavano sui rispettivi conti correnti personali, a fronte della mancata contabilizzazione
dei ricavi stessi da parte della cooperativa.

legittimità dell’accertamento.

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3. Sull’appello proposto dalla contribuente la CTR di Trieste, con sentenza n.54/9/05 gepositatg
23.11.2005 annullava l’avviso di rettifica.
4. Il giudice di appello, dopo avere evidenziato che l’avviso di accertamento impugnato appariva
formalmente carente, alla stregua dei principi giurisprudenziali seguiti dalla Corte di Cassazone,
posto che l’Ufficio si era limitato ad annotare i risultati del pvc, allo stesso rimandando e “.senza
ricorrere a motivazioni o deduzioni proprie, come richiesto espressamente dalla legge, aggiungeva
che l’accertamento doveva ritenersi illegittimo in quanto basato sulleitfere risultanze del processo
verbale, recepite acriticamente e per di più in sintesi e senza che il pvc fosse richiamato
integralmente nell’avviso o allegato all’atto.
4.1. Aggiunge che ai fini dell’utilizzazione dei risultati emergenti dai conti correnti bancari di
soggetti terzi rispetto alla parte contribuente, era onere dell’Amministrazione dimostrare, altraverso
il riscontro di altra documentazione, sicuramente riferibile al soggetto verificato, il collegamento
delle movimentazioni bancarie del soggetto verificato alle operazioni soggette a verifica.
Collegamento che l’ufficio non aveva nel caso concreto adeguatamente dimostrato.
4.2. Precisa la CTR che mancava l’autorizzazione all’acquisizione della documentazione bancaria
ex art.51 comma 7 e dall’art.32 c.7 dpr n.600173 che l’Ufficio non aveva prodotto ancorchè avesse
interesse a dimostrare la legittimità dell’accertamento complessivo.
4.3. Peraltro, detta autorizzazione richiedeva la motivazione in ordine alla riferibilità dei conti al
soggetto accertato, sicchè se la stessa fosse stata prodotta, avrebbe consentito al Collegio di “capire
quale collegamento finanziario vi fosse fra i soldi dei soci e l’evasione della cooperativa”.
4.4 Evidenzia, ancora, che la situazione degli 11 soci della cooperativa era disomogenea, avendo
l’ufficio evidenziato solo per tre una movimentazione che, peraltro, non sembrava possibile
collegare al’attività giornaliera svolta dalla cooperativa. Nemmeno i conti correnti dai quali si
voleva fare presumere l’evasione erano riferibili a soci che ricoprivano incarichi di vertice nella
cooperativa. Precisa, ancora, che proprio il riscontro operato soltanto su tre degli 11 soci dimostrava

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2. La società contribuente impugnava l’avviso innanzi alla CTP di Trieste che confermava la

l’assenza di un rapporto causa effetto fra tale modalità operativa della cooperativa e la presunta
evasione.
4.5 Nè l’Ufficio era stato messo in condizioni di conoscere le dichiarazioni rese dai soci della
cooperativa.
5. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, mentre
la società cooperativa non ha depositato difese ancorchè ritualmente citata
MOTIVI DELLA DECISIONE

ed illogica motivazione su un punto decisivo della controversia. Deduce che a fronte del pacifico
orientamento giurisprudenziale di questa Corte, a cui tenore le movimentazioni bancarie riferibili ai
soci delle società di persone e di capitali possono essere utilizzate per la verifica riguardante il
sodalizio, la CTR aveva escluso la rilevanza degli accertamenti bancari con motivazione illogica ed
insufficiente, per un verso tralasciando di esaminare alcuni dati che dimostravano
inequivocabilmente la riconducibilità dei conti alla società cooperativa e, per altro verso, giungendo
a conclusioni apodittiche. Il giudice di appello, non aveva tenuto conto della mancata tenuta di
ricevute fiscali da parte della cooperativa, delle dichiarazioni del presidente della cooperativa,
confermative dalla destinazione dei ricavi della società ai singoli soci, dell’attività dei soci
unicamente svolta alle dipendenze della cooperativa che provvedeva ai relativi pagamenti degli
stipendi con i ricavi della società e dell’assenza di giustificazioni fornite circa le maggiori
disponibilità bancarie emerse a carico di due dei soci. Per tale ragione, la motivazione esposta dalla
CTR appariva illogica nella parte in cui si era valorizzata la circostanza che solo a carico di alcuni
dei soci era risultata una movimentazione anomala e carente laddove aveva omesso di dare peso
alcuno alle dichiarazioni confessorie del Presidente della cooperativa.
7. Il motivo è inammissibile, non avendo la parte ricorrente impugnato le (ulteriori) rationes
decidendi poste a base della ritenuta illegittimità dell’atto di accertamento correlate, secondo il
giudice di appello, all’assenza di motivazione dell’avviso di accertamento – in cui non era stato
riportato integralmente il processo verbale di constatazione- ed all’assenza di autorizzazione
all’acquisizione della documentazione bancaria relativa ai soci della cooperativa.
7.1 Si tratta, a ben considerare di due autonome ragioni giustificative dell’illegittimità dell’avviso di
accertamento che, considerate autonomamente, – ed a prescindere dalal loro correttezza giuridicaormai non più esaminabile in ragione della mancata impugnazione da parte dell’Agenzia- che non
consentono di prendere in esame la questione relativa al deficit di motivazione della sentenza,
rispetto al quale, peraltro, non è nemmeno dato riscontrare l’esistenza di un autonomo momento di
sintesi relativo all’individuazione del quesito di fatto

6. Con l’unica doglianza proposta l’Agenzia delle Entrate prospetta il vizio di omessa, insufficiente

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7.2 Ora, per pacifica giurisprudenza di questa Corte, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di
ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a
giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per
difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma
motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenzacfr.Cass. n. 3386 del 11/02/2011;Cass.S.U. n. 7931 del 29/03/2013-.

parte dell’Agenzia, determinando il passaggio in giudicato della decisione resa dalla CTR e,
conseguentemente l’inammissibilità del ricorso.
8. Nulla sulle spese.
P.Q.M.
la Corte
Rigetta il ricorso.
Così deciso il 22 ottobre 2013 nella camera di consiglio della V sezione civile in Roma.

7.3 Resta però il fatto che tale ratio decidendi non è stata in alcun modo oggetto di impugnazione da

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