Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25706 del 13/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 13/11/2020, (ud. 28/10/2020, dep. 13/11/2020), n.25706

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19224-2019 proposto da:

Z.C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

AUGUSTO LORENZINI 32, presso il proprio studio, rappresentato e

difeso da se medesimo;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 990/3/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 22/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CAPRIOLI

MAURA.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che:

Con la sentenza nr 990/2019 la CTR del Lazio respingeva l’appello proposto da avv Z.M.C. avverso la pronuncia della CTP di Roma con cui era stato respinto l’avviso relativo l’avviso avente ad oggetto la tassazione effettuata D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 22, comma 3, riguardante atto non registrato enunciato nel decreto ingiuntivo soggetto a registrazione.

Rilevava che il rapporto di consulenza legale di cui si fa menzione nel decreto richiesto dall’avv Z.C. e la signora C.M. fosse condizioni sufficiente ad applicare l’imposta di registro di detto rapporto nonostante si trattasse di atto soggetto a registrazione in caso d’uso.

Avverso tale sentenza il contribuente propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

L’intimata non si è costituita.

Il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 22 in relazione all’art. 360 c.p.c. ,comma 1 n. 3.

Sostiene che il decreto ingiuntivo richiesto dal professionista non sarebbe stato emesso sulla base del contratto verbale di conferimento dell’incarico di cui non sarebbe stata fatta espressa menzione nel testo dell’atto.

Osserva che l’enunciazione di un atto contrattuale per assumere rilievo ai fini dell’imposta di registro dovrebbe essere attuata in un diverso atto contrattuale intercorso fra le parti e solo per tale via potrebbe entrare in un atto giudiziario a norma dell’art. 22, comma 3.

Giova considerare che il decreto ingiuntivo è stato emesso sulla base del credito riveniente dalla prestazione di attività professionale svolta dall’avvocato V.C. ed esposto nella parcella vidimata dal consiglio dell’ordine. Il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 22, recita: “Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell’atto che contiene la enunciazione, l’imposta si applica anche alle disposizioni enunciate. Se l’atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso è dovuta anche la pena pecuniaria di cui all’art. 69.

L’enunciazione di contratti verbali non soggetti a registrazione in termine fisso non dà luogo all’applicazione dell’imposta quando gli effetti delle disposizioni enunciate sono già cessati o cessano in virtù dell’atto che contiene l’enunciazione.

Se l’enunciazione di un atto non soggetto a registrazione in termine fisso è contenuta in uno degli atti dell’autorità giudiziaria indicati nell’art. 37, l’imposta si applica sulla parte dell’atto enunciato non ancora eseguita”.

Nel caso che occupa il contratto d’opera professionale, sulla base del quale l’avvocato svolge la propria attività nell’interesse del cliente, non viene menzionato ma costituisce solamente un implicito presupposto logico. Si deve invero considerare che, per potersi configurare la enunciazione, è necessario che nell’atto sottoposto a registrazione vi sia espresso richiamo al negozio posto in essere, sia che si tratti di atto scritto o di contratto verbale, con specifica menzione di tutti gli elementi costitutivi di esso che servono ad identificarne la natura ed il contenuto in modo tale che lo stesso potrebbe essere registrato come atto a sè stante.

La tassazione per enunciazione, dunque, non può operare se nell’atto soggetto a registrazione siano menzionate circostanze dalle quali possa solo dedursi che esiste tra le parti il rapporto giuridico non denunciato, essendo sempre necessario che le circostanze enunciate siano idonee di per sè stesse, e quindi senza necessità di ricorrere ad elementi non contenuti nell’atto, a dare certezza di quel rapporto giuridico. Mette conto, poi, considerare che, come già osservato da questa Corte (Cass. nr 2019 nr 28559; n. 481/2018 del 12.11.2017), nella presente fattispecie (a differenza ad es. di quelle assistite da fideiussione dove le obbligazioni sono duplici: quella del debitore principale e quella c.d. accessoria), l’obbligazione è unica, nascente dall’attività professionale svolta dal professionista (soggetta ad IVA) e per la quale è stata richiesta l’emissione del D.I., poi oggetto di tassazione.

Il ricorso va accolto con la cassazione della sentenza impugnata.

Le spese del merito vanno compensate in ragione dell’alternanza delle vicende.

Nessuna determinazione in punto spese di legittimità stante la mancata costituzione dell’intimata.

PQM

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario dichiarando non dovuta l’imposta fissa di registro calcolata sull’atto enunciato; compensa le spese di merito; nulla per le spese di legittimità.

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2020

 

 

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