Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25705 del 27/10/2017
Cassazione civile, sez. VI, 27/10/2017, (ud. 23/06/2017, dep.27/10/2017), n. 25705
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18170/2016 proposto da:
S.C., elettivamente domiciliato in ROMA, V. G. GIACOMO
PORRO 8, presso lo studio dell’avvocato ANSELMO CARLEVARO,
rappresentato e difeso dall’avvocato ROSANNA MAGRO;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) SPA N. (OMISSIS);
– intimato –
avverso il decreto n. 323/2016 del TRIBUNALE di ROMA, depositato il
23/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 23/06/2017 dal Consigliere Dott. LOREDANA NAZZICONE.
Fatto
RILEVATO
– che la parte ricorrente ha proposto ricorso, per un motivo, avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 23 giugno 2016, che ha respinto l’opposizione allo stato passivo, per mancata produzione dei documenti idonei a sorreggere la prova del credito vantato;
– che non svolge difese l’intimata.
Diritto
CONSIDERATO
– che l’unico motivo – il quale verte, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sull’omesso esame di fatto decisivo, consistente nell’errato presupposto dell’invito via pec del 16.6.2015, rivolto dal curatore all’istante – è manifestamente inammissibile, in quanto omette del tutto di attaccare la ratio decidendi della impugnata decisione, la quale verte sulla mancata produzione dei documenti comprovanti il credito vantato dall’opponente (e multis, Cass. civ. 20-10-2010, n. 21514);
che non si dà la condanna alle spese, non avendo svolto attività difensiva l’intimato.
– che deve provvedersi alla dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Dichiara che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2017