Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25705 del 15/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 25705 Anno 2013
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 11466-2007 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

2013
2916

UNIRISCOSSIONI SPA, EFFE CI EFFE DI COLOMBO NIVES &
C. SAS;
– intimati –

sul ricorso 15006-2007 proposto da:
EFFE CI EFFE DI COLOMBO N & C. SAS in persona del

Data pubblicazione: 15/11/2013

legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA DEI MONTI PARIOLI 48, presso
lo studio dell’avvocato MARINI GIUSEPPE, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato AMATO
CARLO giusta delega a margine;

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, UNIRISCOSSIONI SPA;
– intimati –

avverso la sentenza n. 2/2006 della COMM.TRIB.REG. di
VENEZIA, depositata il 23/02/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/10/2013 dal Consigliere Dott. ROBERTO
GIOVANNI CONTI;
udito per il ricorrente l’Avvocato GUIDA che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato MARINI
RENATO delega Avvocato MARINI GIUSEPPE che si
riporta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso principale e il rigetto
del ricorso incidentale.

– ricorrente –

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Uniriscossioni spa, concessionario del servizio di riscossione per la provincia di Treviso,
notificava alla EFFE CI EFFE SAS la cartella esattoriale relativa ad IVA per l’anno 1997 a mezzo
raccomandata il 4 giugno 2003.
2. La società contribuente ha proposto ricorso innanzi alla CTP di Treviso, sostenendo

3. Il giudice di primo grado, dopo la costituzione della concessionaria e dell’Agenzia delle Entrate
di Treviso, respingeva il ricorso.
4. Sull’appello proposto dalla società contribuente la CTR del Veneto, con sentenza n.2/14/06 del
23.2.2006 ha accolto l’appello ed in riforma della decisione di primo grado ha dichiarato
l’illegittimità della cartella.
5. Secondo il giudice di appello escludeva, anzitutto, l’illegittimità della notifica della cartella
effettuata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell’art.26 dpr n.602/73, non
occorrendo la relata di notifica per non essersi proceduto alla modalità di consegna di copia
dell’atto. Aggiunge la CTR che in relazione a quanto disposto dall’art. l comma 5 bis del
d.l.n.106/2005, conv. con modifiche dalla 1.n.156/2005, applicabile anche alle annualità precedenti
alla sentenza della Corte costituzionale n.280/2005, la cartella era stata notificata oltre il quinto
anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione esaminata, relativa all’anno 1997.
Ragion per cui doveva ritenersi l’avvenuta decadenza del potere di riscossione.
6. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione affidato ad un unico motivo, al quale
ha resistito la soicetà contribuente con contrirocrso e ricorcorso incidentale, affidato ad un unico
motivo.La Uniriscossioni spa non ha depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Con l’unica censura proposta l’Agenzia delle Entrate prospetta la violazione dell’art.1 del D.L.
n.106/2005, conv. nella I.n.156/2005, in relazione all’art.360 comma 1 n.3 c.p.c. Evidenzia che sulla
base dei dati di fatto ormai acclarati in modo irrefutabile dal giudice di appello, rappresentati dalla
notifica della cartella, avvenuta in data 4 giugno 2003 e dal fatto che il tributo reclamato riguardava
l’anno 1997, appariva evidente l’errore in cui era incorsa la CTR, in quanto il termine quinquennale
previsto dalla cennata disposizione decorreva da quello di presentazione della dichiarazione,
coincidente con l’anno 1998.
8.La società contribuente ha dedotto l’inammissibilità della doglianza e comunque la sua
infondatezza, alla luce della giurisprudenza di questa Corte.
9. La doglianza, ritualmente proposta, è fondata.

l’illegittimità della procedura di notifica e la mancanza di motivazione della cartella.

9.1 E’ preliminarmente opportuno evidenziare, ad onta di quanto prospettato dalla controricorrente,
che l’Agenzia delle Entrate è certamente legittimata a contestare la decisione che aveva ritenuto
tardiva la notifica della cartella esattoriale, la stessa essendo titolare del credito oggetto di
contestazione nel giudizio, alla stregua di un costante orientamento di questa Sezione al quale il
Collegio intende dare continuità- cfr.Cass. n. 8613/2011-.
9.2 D’altra parte, la tardività della notificazione della cartella non costituisce vizio proprio di questa,

legittimazione passiva all’ente titolare del credito tributario e non già al concessionario-cfr. Cass.
nn. 22939/2007, 369/2009, 14032/2011, 15736/12-.
9.3 Ciò posto, va detto che questa Corte è ferma nel ritenere che l’art. 1 del d.l. 17 giugno 2005, n.
106, convertito con modificazioni nella legge 31 luglio 2005, n. 156 – emanato a seguito della
sentenza della Corte costituzionale n. 280 del 2005 di declaratoria di incostituzionalità dell’art. 25
del d.P.R. n. 602 del 1973 – ha fissato, al comma 5-bis, i termini di decadenza per la notifica delle
cartelle di pagamento relative alla pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni
ed ha stabilito all’art. 5-ter, sostituendo il comma 2 dell’art. 36 del d.lgs. 29 febbraio 1999, n. 46, che
per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione delle dichiarazioni, la
cartella di pagamento debba essere notificata, a pena di decadenza, per le dichiarazioni presentate
entro il 31 dicembre 2001, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione
della dichiarazione.
9.4 Questa Corte è poi ferma nel ritenere che il ricordato art. 1 del d.l. 17 giugno 2005 ha un
inequivoco valore transitorio e trova applicazione non solo alle situazioni tributarie anteriori alla
sua entrata in vigore, ma anche a quelle ancora non definite con sentenza passata in giudicato, sia in
quanto introdotto per eliminare una lacuna normativa verificatasi per effetto di pronuncia
costituzionale e per garantire – oltre che l’interesse del contribuente – l’interesse dell’erario di evitare
un termine decadenziale talmente ristretto da pregiudicare la riscossione dei tributi, sia in
considerazione del tenore testuale dell’esordio dei commi 5 bis e 5 ter. (Cass. n. 2212/2011;Cass. n.
16990/2012;Cass. n. 3208/2013).
9.5 Orbene, ritenendo il Collegio di dare piena continuità all’indirizzo sopra esposto, va rilevato
come nel caso di specie sia evidente l’errore di diritto in cui è incorsa la CTR che ha ritenuto la
decadenza del potere di riscossione per effetto della notifica della cartella effettuata il 4 giugno
2003 rispetto a tributi dovuti per l’anno 1997- dati di fatto, questi ultimi, acclarati in via definitiva
dal giudice di appello- facendo decorrere qtermine quinquennale dall’anno di imposta e non da
quello, successivo, di presentazione della dichiarazione. Ne consegue che tale errore in diritto ha
determinato la statuizione di decadenza del potere di riscossione che, per converso, risultava

tale da legittimare in via esclusiva il concessionario a contraddire nel relativo giudizio, spettando la

tempestivamente esercitato nel quinquennio per effetto della notifica della cartella risalente al 4
giugno 2003.
9.6 Passando all’esame dell’unico motivo di ricorso incidentale, la società contribuente ha
prospettato la violazione degli artt.25 e 26 del dpr n.602173, 148 e 149 cpc, in relazione all’art.360
comma 1 n.3 c.p.c.
10.1 Lamenta che la CTR aveva erroneamente considerato la legittimità della notifica della cartella

validità della notifica stessa anche alla stregua della disciplina in materia di notifiche a mezzo
posta. Non poteva, infatti, ritenersi che Part.26 cit. avesse carattere di specialità rispetto alla
disciplina ordinaria delle notificazioni. Doveva pertanto ritenersi che nel caso di specie si era in
presenza di una vera e propria inesistenza della notifica, non potendosi nemmeno ritenere la
sanatoria della inesistenza ex art.156 c.3 c.p.c., disposizione quest’ultima non applicabile agli atti
amministrativi ed in ogni caso irrilevante, la stesa operando solo in ipotesi di nullità dell’atto.
11. La censura è infondata.
11.1 Occorre premettere, per un più agevole esame della questione, che il primo comma
dell’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e’ stato
sostituito dalrart.12 del D.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sostituito dal seguente: <

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