Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25705 del 13/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 13/11/2020, (ud. 28/10/2020, dep. 13/11/2020), n.25705

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18475-2019 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

FIORENTINO GIUSEPPE, MORRONE MARIA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9315/11/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 20/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CAPRIOLI

MAURA.

 

Fatto

Ritenuto che:

Con sentenza nr 9315/2018 la CTR del Lazio respingeva l’appello proposto dall’Inps avverso la sentenza della CTP di Roma con cui era stato respinto il ricorso dell’ente previdenziale avente ad oggetto l’avviso di liquidazione notificato in data 27.5.2015 da Equitalia Sud relativo al pagamento dell’importo di Euro 14.397,50 quale imposta di registro e catastale conseguente alla registrazione D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 37 del della sentenza ex art. 2932 c.c. emessa dal Tribunale di Roma.

Rilevava che secondo l’orientamento prevalente il trasferimento di un bene ex art. 2932 c.c. in favore del promissario acquirente subordinato al versamento del corrispettivo pattuito è soggetto ad imposta di registro in misura proporzionale e non fissa trovando applicazione il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 27, imposta che a norma dell’art. 57 del medesimo decreto grava su entrambe le parti in via solidale salvo l’obbligo di rivalsa.

Avverso tale sentenza l’Inps propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo illustrato da memoria.

L’intimata si è costituita con contro ricorso.

Diritto

Considerato che:

Il ricorrente deduce la violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 37 e 57 in relazione all’individuazione del soggetto passivo.

Critica la decisione nella parte in cui ha fatto gravare l’imposta sul soggetto venditore cui non spettava il pagamento del prezzo di cui era onerato unicamente l’acquirente ex art. 2932 c.c..

Ritiene infatti che nella specie era solo la signora C., nella veste di acquirente, che aveva azionato la domanda giudiziaria senza poi versare il corrispettivo pattuito a dover corrispondere l’imposta di registro.

Contesta altresì la sentenza laddove collega la non corretta interpretazione degli art. 37 al principio di solidarietà D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 57.

Il motivo è infondato

Le sentenze che attuano il trasferimento di beni immobili sono assoggettate, ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 8, lett. a), al pagamento dell’imposta di registro, proporzionale al valore del bene trasferito, nonchè al pagamento delle imposte ipotecarie e catastali, e devono specificare quale sia la parte tenuta ad effettuare il pagamento.

Inconferente è il richiamo, operato in sentenza, al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, comma 8, vigente ratione temporis, che statuisce che “negli atti di espropriazione per pubblica utilità o di trasferimento coattivo della proprietà o di diritti reali di godimento l’imposta è dovuta solo dall’ente espropriante o dall’acquirente senza diritto di rivalsa, anche in deroga alla L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 8”.

Nel caso di trasferimento della proprietà di un immobile in esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto di compravendita scaturente da contratto preliminare intercorso tra le parti, ai sensi dell’art. 2932 c.c., non si è in presenza di un trasferimento coattivo, costituendo la relativa sentenza costitutiva l’attuazione di un rapporto negoziale voluto dalle parti con la previsione di un effetto traslativo attraverso la stipula del contratto preliminare che costituisce la fonte dell’obbligo di stipula del contratto definitivo di compravendita.

Il contratto definitivo o concluso ope iudicis non costituisce il frutto di una coazione iure imperii al trasferimento della proprietà in quanto l’obbligazione a concludere il contratto definitivo viene volontariamente assunta dalle parti.

In mancanza di specificazione nella sentenza del soggetto su cui grava l’obbligo di pagare la imposta di registro, come nella fattispecie, tale obbligo grava solidalmente su entrambe le parti, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, comma 1, all’epoca vigente, che prevede che “sono solidalmente obbligati al pagamento dell’imposta le parti contraenti, le parti in causa”. (Cass. 2014 nr 25558).

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità che si liquidano in Euro 4500,00 oltre S.P.A. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2020

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