Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25705 del 11/10/2019

Cassazione civile sez. I, 11/10/2019, (ud. 11/09/2019, dep. 11/10/2019), n.25705

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTRLOCUTORIA

sul ricorso n. 24370/2017 r.g. proposto da:

D.G.V., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso da

sè medesimo, ex art. 86 c.p.c., ed elettivamente domiciliato presso

il proprio studio in Roma, alla via Barnaba Oriani n. 85.

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.P.A., (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del

curatore pro tempore, E.M.A..

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE DI ROMA depositato il 15/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza

dell’11/09/2019 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. DE RENZIS Luisa, che ha concluso per l’accoglimento

del ricorso.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con decreto del 15 settembre 2017, il Tribunale di Roma respinse l’opposizione L. Fall., ex art. 98, dell’Avv. Prof. D.G.V., nei confronti del Fallimento (OMISSIS) s.p.a., intesa ad ottenere il riconoscimento della prededucibilità, L. Fall., ex art. 111, per il credito insinuato (nascente da attività professionale per la predisposizione e presentazione di domanda di concordato preventivo poi dichiarata inammissibile) e, per l’effetto, confermò l’ammissione del credito di Euro 90.000,00 in privilegio ex art. 2751-bis c.c., n. 2 e di quello per IVA e CPA al chirografo.

1.1. Quel tribunale, benchè conscio del diverso, e più recente, indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità volto a riconoscere la prededucibilità al credito del legale incaricato di predisporre la domanda di ammissione al concordato preventivo e di redigere la proposta concordataria anche in presenza di declaratoria di inammissibilità del concordato e conseguente pronuncia di fallimento, ritenne preferibile, “perchè maggiormente aderente al dettato normativo ed ai principi che regolano le procedure concorsuali, l’orientamento ancora largamente prevalente nella giurisprudenza di merito, e precedentemente maggioritario anche in quella di legittimità, che, valorizzando, per l’appunto, il dato normativo della funzionalità dell’attività del professionista alle esigenze della procedura, riconosce il rango della prededucibilità ai crediti funzionalmente adeguati agli interessi della massa…”. Affermò, dunque, che “Detto nesso teleologico, che giustifica il riconoscimento del rango della prededuzione, non può essere esteso fino a ricomprendere anche i crediti relativi ad attività finalizzate alla presentazione di una domanda di concordato dichiarata inammissibile, non essendo ravvisabile, in questo caso, alcun rapporto di consecuzione tra la procedura di concordato, mai apertasi, e quella fallimentare, così risultando impossibile individuare un collegamento, anche solo meramente astratto ed ipotetico, tra la predetta attività e gli interessi del ceto creditorio…”. Aggiunse, inoltre, che detto convincimento sarebbe stato “prossimo ad essere normativizzato” atteso quanto previsto dal disegno di legge delega di riforma delle procedure concorsuali, già approvato dalla Camera dei Deputati.

2. Avverso questo provvedimento, l’Avv. Prof. D.G. ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a tre motivi, mentre il menzionato fallimento non ha spiegato difese in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. I formulati motivi prospettano, rispettivamente:

I) “Violazione della L. Fall., art. 111 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”, per non essere stata riconosciuta la collocazione in prededuzione al credito precedentemente descritto;

II) “Violazione degli artt. 10 e 11 preleggi (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”, laddove il tribunale capitolino avesse inteso trarre argomenti a conferma della propria interpretazione della L. Fall., art. 111, dal testo di un disegno di legge, recentemente approvato dalla Camera dei Deputati, che subordinerebbe la prededucibilità del credito del professionista all’apertura della procedura concordataria. Si assume che detto disegno di legge, quale che ne sia il contenuto, non è una legge, nè è in vigore, sicchè non può utilizzarsi per interpretare disposizioni vigenti;

III) “Violazione di legge, con riferimento all’art. 111 Cost., commi 6 e 7 (art. 360, n. 1, c.p.c.) e nullità del decreto per contraddittorietà della motivazione con riferimento all’art. 135 c.p.c., comma 3, ed alla L. Fall., art. 99, penultimo comma (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)”. Si rappresenta che, malgrado il giudice a quo abbia ritenuto che l’attività professionale resa dall’esponente, che consentì alla (OMISSIS) s.p.a. di articolare la proposta concordataria, non sia stata di alcuna utilità per la massa dei creditori, la correttezza dell’operato del professionista, la congruità del compenso e la funzionalità dell’attività resa per l’accesso alla procedura concorsuale minore trovavano conferma nella narrativa del provvedimento impugnato, in cui il credito dell’odierno ricorrente “è stato ammesso nel passivo fallimentare così come quantificato dal professionista”: da ciò, l’evidente ed inconciliabile contrasto insito nel decreto in questione, che, da un lato, ammette il credito del professionista per l’importo richiesto, e, dall’altro, esclude la prededuzione sull’assunto che l’attività professionale sarebbe stata dannosa per i creditori.

ritenuto che:

1. Sulla predetta questione generale concernente le conseguenze della declaratoria di inammissibilità della domanda di concordato preventivo proposta dal debitore sulla riconoscibilità della prededuzione del credito che il professionista che l’abbia assistito nella sua presentazione intenda poi insinuare al passivo del suo successivo fallimento, il Collegio ritiene necessario un approfondimento, a cura dell’Ufficio del Massimario, che descriva il corrispondente, complessivo panorama dottrinale e giurisprudenziale, così da consentire, successivamente la fissazione di una udienza pubblica monotematica.

P.Q.M.

La Corte richiede all’Ufficio del Massimario una relazione descrittiva del complessivo panorama dottrinale e giurisprudenziale sulla questione generale posta dal primo motivo di ricorso, e rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2019

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