Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25705 del 01/12/2011

Cassazione civile sez. I, 01/12/2011, (ud. 05/10/2011, dep. 01/12/2011), n.25705

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 22604-2009 proposto da:

B.S. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA ORAZIO 12, presso l’avvocato TORTORICI

GIOVANNI, rappresentato e difeso dall’avvocato TORTORICI MARCO,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositato il

09/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/10/2011 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il decreto depositato il 9/6/2009, la Corte d’appello di Catania ha respinto la domanda di B.S., intesa ad ottenere il danno non patrimoniale sofferto dal ricorrente per la durata irragionevole del giudizio promosso avanti al Tar Catania, con ricorso depositato il 15/12/2001, e definito con sentenza di accoglimento del 16/8/2007.

La Corte ha ritenuto mancare la prova della proposizione della istanza di prelievo nel giudizio, indispensabile a norma del D.L. n. 112 del 2008, art. 54 convertito nella L. n. 133 del 2008.

Propone ricorso il B. sulla base di due motivi.

Il Ministero intimato non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1.- Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 11 preleggi.

1.2.- Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione del D.L. n. 112 del 2008, art. 54 conv. nella L. n. 133 del 2008.

2.1. I due motivi, intimamente connessi, vanno esaminati congiuntamente e vanno accolti.

Come affermato da questa Corte nella pronuncia 115/2011, in tema di equa riparazione per irragionevole durata dei processi ex L. n. 89 del 2001, l’innovazione introdotta dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2, convertito con L. 6 agosto 2008, n. 133, secondo cui la domanda di equo indennizzo non è proponibile se nel giudizio davanti al giudice amministrativo, in cui si assume essersi verificata la violazione, non sia stata presentata l’istanza “di prelievo” ai sensi del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 51 è inapplicabile – in difetto di una disciplina transitoria o di esplicite previsioni contrarie ed in ossequio al principio “tempus regit actum” – a quei procedimenti di equa riparazione aventi ad oggetto un giudizio amministrativo introdotto prima dell’entrata in vigore della predetta normativa. Da ciò consegue la cassazione del decreto impugnato e, alla stregua del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, ex art. 111 Cost., e dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali (art. 117 Cost.), tali da indurre a fare il più ampio uso da parte di questa Corte dell’art. 384 c.p.c., comma 2, deve ritenersi che nel caso sussistono le condizioni per la pronuncia di merito, atteso che il processo del quale si lamenta l’eccessiva durata si è protratto dal 15/12/2001 al 16/8/2007, e quindi l’eccessiva durata è di anni due e mesi otto, considerata la durata ragionevole di anni tre. La misura dell’indennizzo, in adozione dei parametri adottati da questa Corte in relazione al diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale, L. n. 89 del 2001, ex art. 2 va equitativamente determinata in Euro 2000,00, (750,00 Euro per i primi due anni di ritardo ed in proporzione, per i mesi di ritardo),oltre gli interessi legali dalla domanda al pagamento.

Il Ministero va altresì condannato, per il principio della soccombenza, al pagamento delle spese dell’intero giudizio di merito e di legittimità, negli importi indicati in dispositivo, con distrazione a favore dell’avv. Marco Tortorici, che si dichiara antistatario.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente la somma di Euro 2000,00 per indennizzo e gli interessi legali su detta somma dalla domanda, nonchè le spese del giudizio di merito e di legittimità, che determina per il giudizio di merito, in Euro 50,00 per esborsi, Euro 311,00 per diritti ed Euro 450,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori, e per il giudizio di legittimità, in Euro 595,00, di cui Euro 100,00 per esborsi; oltre spese generali ed accessori e con distrazione a favore dell’avv. Marco Tortorici, antistatario.

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2011

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