Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25704 del 27/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/10/2017, (ud. 23/06/2017, dep.27/10/2017),  n. 25704

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18169/2016 proposto da:

F.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIAN GIACOMO

PORRO 8, presso lo studio dell’avvocato ANSELMO CARLEVARO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ROSANNA MAGRO;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SPA n. (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. 322/2016 del TRIBUNALE di ROMA, depositato il

23/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 23/06/2017 dal Consigliere Dott. LOREDANA NAZZICONE.

Fatto

RILEVATO

– che la parte ricorrente ha proposto ricorso, sulla base di unico motivo, avverso il decreto del Tribunale di Roma, che ha respinto l’opposizione allo stato passivo, per la mancata produzione nel giudizio ex art. 99 1. fall. dei documenti comprovanti il credito vantato;

– che non svolge difese la parte intimata;

– che è stata ravvisata la sussistenza dei presupposti per la trattazione camerale, ai sensi dell’art. 380 c.p.c.;

– che la parte ricorrente ha depositato la memoria.

Diritto

CONSIDERATO

– che l’unico motivo lamenta l’omesso esame di fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere il tribunale mancato di considerare che la ragione della opposizione consisteva unicamente nell’allegata circostanza, secondo cui non era imputabile al difensore dell’istante la mancata risposta all’invito del giudice delegato a chiarire l’eventuale avvenuta soddisfazione del credito da parte di soggetto coobbligato, mancata risposta che aveva cagionato (nell’assunto) l’esclusione dallo stato passivo;

– che il ricorso è manifestamente inammissibile, in quanto esso non censura la ratio decidendi del tribunale, vertente sulla mancata produzione nel giudizio a cognizione piena dei documenti comprovanti il credito vantato;

– che, del resto, non è integrata la fattispecie dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito, con modificazioni, in L. 7 agosto 2012, n. 134, con riguardo al vizio di omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (Cass. civ., sez. un., 07/04/2014, n. 8053);

– che non occorre pronunciare sulle spese di lite, non svolgendo difese l’intimata;

– che segue la dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dichiara che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2017

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