Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25704 del 15/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 25704 Anno 2013
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 11358-2007 proposto da:
MEJLOGU

CARNI

SRL

in

persona

del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 106, presso lo studio
dell’avvocato FALVO D’URSO FRANCESCO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato MANCA
2013

ANTONIO (TONINO) giusta delega in calce;
– ricorrente –

2915
contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

Data pubblicazione: 15/11/2013

STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente nonchè contro

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
– intimato –

avverso la sentenza n. 24/2006 della

03/03/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/10/2013 dal Consigliere Dott. ROBERTO
GIOVANNI CONTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di SASSARI, depositata il

,

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L’Ufficio IVA di Sassari emetteva nei confronti della società Mejlogu Carni s.r.l. un avviso di
rettifica per la ripresa a tassazione, relativa all’anno di imposta 1994, di IVA, contestando l’acquisto
di beni senza fattura, l’omessa fatturazione di operazioni imponibili e l’indebita detrazione di costi
non inerenti, inoltre irrogando pene pecuniarie ed interessi.
2. Proposto ricorso da parte della società contribuente, la CTP di Sassari dichiarava parzialmente
3. La CTR della Sardegna, con sentenza n.24/9106 del 3 marzo 2006, accoglieva parzialmente
l’appello principale proposto dall’Ufficio ed integralmente l’appello incidentale proposto dalla
Mejlogu Carni s.r.1., rideterminando l’imposta IVA non detraibile nella misura di £.30.027.000.
3. Il giudice di appello evidenzia, per quel che qui ancora interessa, che mentre dovevano ritenersi
deducibili i costi relativi agli automezzi targati SS/439604 e SS 440353 ed SS/447972, sicuramente
acquistati dalla società per l’importo complessivo di £.163.715.440 anche se non registrati presso il
PRA, a diverse conclusioni doveva giungersi in ordine ai costi effettuati nell’anno 1995 per gli
automezzi targati SS/256630 e SS/344104, da ritenere “non di competenza”, cosiccome quelli
relativi agli automezzi SS/247757 e SS/207763 risultanti non annotati nel relativo registro.
Aggiunge che nella ritenuta indetraibilità andavano altresì ricomprese le spese connesse alla
gestione di tali mezzi aziendali per difetto di rappresentazione documentale.
4. La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo al quale
ha resistito l’Agenzia delle Entrate con controricorso.
5. Questa Corte, con ordinanza resa in camera di consiglio il 24 giugno 2008 disponeva integrarsi il
contraddittorio nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze in relazione alla notifica
dell’appello in data anteriore all’i gennaio 2001.
6. La ricorrente ha proceduto alla notifica dell’atto di integrazione del contraddittorio con ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Con l’unico motivo di ricorso la società contribuente deduce la contraddittorietà della
motivazione su punti decisivi della controversia, in relazione all’art.360 comma 1 n.5 c.p.c. Deduce
che il giudice di appello, nell’escludere in parte la detraibilità dei costi indicati da essa società,
aveva fatto riferimento all’acquisto di alcuni automezzi per i quali non era stata mai prospettata la
detraibilità in quanto estranei all’anno di competenza. Erroneamente la CTR aveva pertanto ritenuto
di escludere le spese connesse alla gestione dei medesimi mezzi. Aggiunge che le spese relative
alla gestione e manutenzione degli automezzi ed al completamento automezzi, per i quali era stata
chiesta la detrazione, si riferivano agli automezzi per i quali la stessa CTR aveva ritenuto la
detraibilità in relazione ai costi sostenuti per i relativi acquisti, ragion per cui “nella mente

illegittima la pretesa fiscale.

dell’estensore della sentenza vi era la convinzione di considerare detraibile l’intera imposta di
£.56.166.000 poichè afferente all’anno 1994 ed escludere logicamente quella non afferente al detto
anno, atteso che era relativa a mezzi acquistati nel 1995”.
8. L’Agenzia delle Entrate, costituitasi, ha chiesto il rigetto del ricorso evidenziando che il motivo,
ove ritenuto ammissibile, non poteva trovare accoglimento, dovendo semmai la sentenza, corretta in
diritto, essere corretta nella motivazione. Ed infatti, la CTR, pur confondendo i numeri di targa

non contenenti gli indicativi degli automezzi.
9- Il motivo è inammissibile per mancanza del quesito di fatto e del relativo momento di sintesi.
9.1 Ed infatti, questa Corte ha avuto modo di ritenere l’inammissibilità, ai sensi dell’art. 366 bis
cod. proc. civ., del motivo di ricorso per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione qualora
non sia stato formulato il c.d. quesito di fatto, mancando la conclusione a mezzo di apposito
momento di sintesi, anche quando l’indicazione del fatto decisivo controverso sia rilevabile dal
complesso della formulata censura, attesa la “ratio” che sottende la disposizione indicata, associata
alle esigenze defiattive del filtro di accesso alla S.C., la quale deve essere posta in condizione di
comprendere, dalla lettura del solo quesito, quale sia l’errore commesso dal giudice di meritocfr.Cass.n. n. 24255/2011-.
9.2 Orbene, anche il paragrafo, riportato a pag. 9 del ricorso, rubricato “indicazione del fatto
controverso” che precede — e non segue – l’illustrazione del motivo non può ritenersi integrare il
momenti di sintesi al quale si è fatto riferimento, trattandosi di un mero passaggio dialogico perché
manca quel quid pluris rispetto alla formulazione del motivo.
9.3 Si deve qui ribadire che il motivo di ricorso per omessa, insufficiente o contraddittoria
motivazione, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve essere accompagnato da un
momento di sintesi che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare
incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità; il motivo,
cioè, deve contenere – a pena d’inammissibilità un’indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca
un “quid pluris” rispetto all’illustrazione del motivo e che consenta al giudice di valutare
immediatamente l’ammissibilità del ricorso (cfr. Cass.n.18370/12 nonchè Cass. SU n.12339/10, e
Cass. n.24255/11 ivi richiamate.
9.4 V’è in ogni caso da dire che il vizio di contraddittorietà della motivazione prospettato non
coglie con precisione l’errore nel quale sarebbe incorso il giudice di appello il quale, in definitiva,
avrebbe escluso la fondatezza del rilievo relativo alla detraibilità dei costi richiamando elementi
fattuali relativi ad altri acquisti per i quali la contribuente non aveva preteso alcunchè riferendosi ad

degli automezzi, aveva inteso escludere i costi di gestione di automezzi in quanto relativi a fatture

SENTE D$.
Al SENSI I.

N. 131
MATER;.::

.1<.) anno di imposta diverso, invece tralasciando di considerare i costi relativi alla gestione dei mezzi acquistati nell'anno 1994. 9.5 A ben considerare, la critica a tale pronunzia non poteva qualificarsi come vizio motivazionale ma, semmai come ipotesi di vizio della sentenza per avere basato la propria decisione su emergenze fattuali diverse da quelle poste a base della domanda. Vizio che andava prospettato alla stregua dell'art.360 comma 1 n.4 c.p.c. per il quale è richiesta un'autonoma formulazione del quesito di 10. Il ricorso va pertanto rigettato. 11. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo P.Q.M. la Corte Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in favore dell'Agenzia delle Entrate in euro 4.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Così deciso il 22 ottobre 2013 nella camera di consiglio della V sezione civile in Roma. diritto- v .ex plurimis, Cass. S.U. n.17931/13 e Cass. n. 10758/13-.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA