Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25704 del 13/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 13/11/2020, (ud. 28/10/2020, dep. 13/11/2020), n.25704

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17435-2019 proposto da:

D.V.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se

medesimo;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 322/9/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata

il 21/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CAPRIOLI

MAURA.

 

Fatto

Ritenuto che:

Con sentenza nr 322 del 2018 la CTR della Campania sezione distaccata di Salerno accoglieva parzialmente l’appello proposto da D.V.F. avverso la sentenza della CTP di Salerno con cui era stato rigettato il ricorso del contribuente relativo alla cancellazione dell’iscrizione ipotecaria per il venir meno dei suoi presupposti.

Rilevava, sulla premessa che l’oggetto del contendere era limitato alla sola riduzione dell’iscrizione ipotecaria e non alla cancellazione, la sussistenza delle condizioni che giustificano la riduzione della misura cautelare alla luce dell’intervenuto pagamento di 5 cartelle a garanzia delle quali era stata iscritta ipoteca nonchè di altra sentenza della CTP nr 2192/2016 oggetto di impugnativa da parte dell’Ufficio.

Avverso tale sentenza propone D.V.F. ricorso per cassazione sulla base di due motivi

Nessuno si è costituito per l’Ufficio.

Diritto

Considerato che:

Con un primo motivo il ricorrente si duole dell’art. 112 c.p.c. in elazione 360 c.p.c., comma 1, n. 4, lamentando che il giudice di appello non si sarebbe pronunciato su un motivo specifico di appello ovvero sulla necessità di annullamento della garanzia reale iscritta su un ruolo impositivo caducato.

Il contribuente si duole con un secondo motivo della violazione dell’art. 112 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 che la CTR avrebbe omesso di pronunciarsi sull’opportunità di mantenere la garanzia reale basandosi su carichi fiscali di importi inferiori alla soglia minima di cui al D.L. n. 69 del 2013 a seguito dell’annullamento totale di numerose cartelle di pagamento.

Entrambi i motivi sono inammissibili non assolvendo gli stessi l’onere dell’autosufficienza, come richiesta da questa Corte per dimostrare non essere nuovo.

Il motivo d’appello del quale si lamenta l’omesso esame non risulta infatti compiutamente riportato nella sua integralità nel ricorso nel rispetto dell’art. 366 c.p.c., sì da consentire alla Corte di verificare che le questioni sottoposte non siano nuove e di valutare la fondatezza dei motivi stessi senza dover procedere all’esame dei fascicoli d’ufficio o di parte (v. Cass. n. 17049/2015; n. 29368/2017; Cass. 2020 nr 2153).

E’, peraltro, quella dell’autosufficienza un’esigenza – come è stato icasticamente osservato – che “non è giustificata da finalità sanzionatorie nei confronti della parte che costringa il giudice a tale ulteriore attività d’esame degli atti processuali, oltre quella devolutagli dalla legge”, ma che “risulta, piuttosto, ispirata al principio secondo cui la responsabilità della redazione dell’atto introduttivo del giudizio fa carico esclusivamente al ricorrente ed il difetto di ottemperanza alla stessa non deve essere supplito dal giudice per evitare il rischio di un soggettivismo interpretativo da parte dello stesso nell’individuazione di quali atti o parti di essi siano rilevanti in relazione alla formulazione della censura” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 10 gennaio 2012, n. 82; Cass. 2020 nr 1164).

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Nessuna determinazione in punto spese stante la mancata costituzione dell’intimato.

A carico del ricorrente sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; nulla per le spese;Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2020

 

 

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