Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25704 del 11/10/2019

Cassazione civile sez. I, 11/10/2019, (ud. 29/05/2019, dep. 11/10/2019), n.25704

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 24776/2017 proposto da:

Consap Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.a. s.u. Fondo

cd Rapporti Dormienti, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Sant’Andrea della

Valle n. 3, presso lo studio dell’avvocato Lupinacci Sergio, che la

rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

L.B.G., S.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 587/2017 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 25/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29/05/2019 dal Cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

Fatto

RILEVATO

che:

Con il primo motivo di ricorso la Consap s.p.a. S.U. cd. Fondo Rapporti Dormienti lamenta il mancato accoglimento dell’eccezione di difetto della propria legitimatio ad causam in ordine alla domanda proposta da L.B.G. e S.F. avente ad oggetto il rimborso di Euro 6.900, pari all’importo di un assegno circolare, di cui questi ultimi erano stati ordinanti e beneficiari, affluito al cd. Fondo Rapporti Dormienti in quanto non riscosso nei termini di legge. Ad avviso della ricorrente il potere di rimborso attribuito alla medesima non è autonomo poichè solo le somme di volta in volta accreditate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, in relazione a ciascuna istanza, possono essere messe a disposizione dei richiedenti. La Consap s.p.a. deduce di avere per legge, in qualità di soggetto gestore delle domande di rimborso, la funzione di espletare l’istruttoria e verificare la sussistenza dei presupposti per la restituzione delle somme, mentre solo il Ministero è obbligato, tramite Consap s.p.a., alla restituzione, anche nei rapporti esterni.

Trattandosi di questione meritevole di approfondimento e di rilievo nomofilattico, il procedimento, già fissato in Camera di consiglio, va rimesso alla pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 29 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2019

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