Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25704 del 01/12/2011

Cassazione civile sez. I, 01/12/2011, (ud. 05/10/2011, dep. 01/12/2011), n.25704

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 32003-2006 proposto da:

FLIPPER VIAGGI SPORT E VACANZE S.A.S. DI ALBERTO MARTINELLI &

C.

(C.F. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VALLE VIOLA 38,

presso l’avvocato RODA RANIERI, rappresentata e difesa dagli avvocati

BARONI MASSIMO, VECCHIETTI MAURO, giusta, procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO MADERO TRAVEL S.A.S. DI ROSA BRUNI & C,

in

persona del Curatore Avv. S.D., elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA CRESCENZIO 19, presso l’avvocato DI PIETRO GIUSEPPE,

rappresentata e difesa dall’avvocato PLACANICA GIUSEPPE, giusta

procura a margine del controricorso;

– controracorrente –

avverso la sentenza n. 482/2006 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 31/08/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/10/2011 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato RODA RANIERI, con delega, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 23 dicembre 1996 il fallimento MADERO TRAVEL s.a.s. di Bruni Rosa & C. conveniva dinanzi al Tribunale di Paola la FLIPPER VIAGGI SPORT E VACANZE S.A.S. DI ALBERTO MARTINELLI & C. per ottenere la revoca, ex art. 67, L. Fall., del pagamento della somma di L. 27.874.000 da essa ricevuto nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, con la consapevolezza della stato di insolvenza della società debitrice.

Costituitasi ritualmente, la convenuta chiedeva il rigetto della domanda per mancanza dei presupposti di legge.

Con sentenza 10 giugno 2000 il Tribunale di Paola, in parziale accoglimento della domanda, dichiarava inefficace il pagamento della minor somma di L. 24.674.000, oltre interessi legali e spese di giudizio.

Sul successivo gravame, la Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza 31 agosto 2006, revocava la minor somma di Euro 9529,66, con compensazione di un quarto delle spese dei due gradi di giudizio e condanna della Flipper Viaggi Sport e Vacanze s.a.s. di Alberto Martinelli & C. alla rifusione della residua frazione.

Avverso la sentenza, notificata l’11 settembre 2006, la Flipper Viaggi Sport e Vacanze s.a.s. di Alberto Martinelli & c. proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi e notificato il 14 novembre 2006.

Resisteva con controricorso la curatela del fallimento Madera Travel s.a.s. di Bruni Rosa & c..

All’udienza del 5 ottobre 2011 il Procuratore generale ed il difensore della ricorrente precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

All’esito della deliberazione in camera di consiglio il collegio disponeva la motivazione in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile per carenza dei requisiti di cui all’art. 366-bis cod. proc. civ..

Premesso che la norma si applica ai ricorsi proposti avverso provvedimenti pubblicati a far data dal 2 marzo 2006, senza che abbia alcun rilievo la loro data di notifica (Cassazione civile, sez. Ili, 5 giugno 2007, n. 13067), si osserva come essa sia tuttora vigente, ratione temporis, per i ricorsi proposti prima della sua abrogazione espressa, con L. 18 giugno 2009, n. 69. Non solo perchè alla stregua del principio generale di cui all’art. 11 disp. gen., comma 1, in mancanza di espressa disposizione contraria, la norma non dispone che per l’avvenire e non ha effetto retroattivo (avendo l’abrogazione solo l’effetto di porre un limite temporale finale alla sua vigenza);

ma anche in virtù della disposizione specifica di cui alla citata L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5, secondo cui lo jus superveniens si applica ai ricorsi per cassazione proposti avverso provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima Legge (4 luglio 2009): con la conseguenza che per quelli antecedenti (dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40: e cioè, dal 2 marzo 2006) la formulazione del quesito di diritto per ogni singola censura è ancora richiesta a pena di inammissibilità (Cass., sez. 3, 24 marzo 2010, n. 7119; Cass., sez. 2, 27 settembre 2010, n. 20.323).

In ordine alle censure di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve precisare, a pena d’inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione. La relativa doglianza deve dunque contenere un momento di sintesi che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass., sez. 3, 20 febbraio 2008, n. 4309):

sintesi, che non può identificarsi con l’illustrazione del relativo motivo di ricorso, dovendo risolversi in un quid pluris – omesso dalla ricorrente – che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (Cass., sez. 3, 7 aprile 2008, n. 8897).

Nel ricorso in esame i motivi di ricorso si concludono con dei quesiti di diritto affatto generici, privi come sono di alcun addentellato con la concreta fattispecie all’esame.

Il primo di essi, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si risolve in una diffusa contestazione argomentativa della motivazione, che accomuna promiscuamente più profili di pretesa illogicità senza il richiesto momento di sintesi.

Il secondo motivo, con cui si censura la violazione di legge in ordine agli elementi costitutivi della fattispecie, ed in particolare della scientia decoctionis, è corredato di un quesito, in chiusura, del tutto generico ed astratto, disancorato com’è dagli elementi di fatto individualizzanti della fattispecie concreta.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base del valore della causa e del numero e complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 1.700,00 di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 5 Novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2011

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