Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25703 del 22/09/2021
Cassazione civile sez. VI, 22/09/2021, (ud. 02/12/2020, dep. 22/09/2021), n.25703
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sull’istanza di liquidazione delle spese proposta da B.D. e
dall’avvocato V.C.;
in relazione al ricorso 20573-2019 proposto da:
BA.AN., BA.IR., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
PIETRO DELLA VALLE 2, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO
SCHILLACI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato
RICCARDO NURRA;
– ricorrenti –
contro
V.C., B.D., elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA DELLA PINETA DI OSTIA, 3, presso lo studio dell’avvocato
PIERLUIGI GUERRIERO, rappresentati e difesi dall’avvocato CLAUDIO
VERGINE;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 78/2019 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,
depositata il 12/02/2019.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 2/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA
BESSO MARCHEIS.
Fatto
PREMESSO
CHE:
B.D. e il suo difensore, l’avvocato V.C., hanno presentato istanza di liquidazione delle spese del sub-procedimento di sospensione dell’esecutività della sentenza della Corte d’appello di Trieste, 28 marzo 2019, n. 78, svoltosi ai sensi dell’art. 373 c.p.c., e chiusosi con ordinanza di rigetto della Corte d’appello di Trieste.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
L’istanza di liquidazione delle spese è inammissibile.
E’ vero che, ad avviso di questa Corte, spetta al giudice di legittimità, ad eccezione della cassazione con rinvio al giudice del merito, la liquidazione delle spese processuali relative al procedimento incidentale di sospensione svoltosi avanti al giudice d’appello, ex art. 373 c.p.c.. E’ però solo con la decisione definitiva, all’esito del giudizio di cassazione, che la parte potrà richiedere la liquidazione e la ripetizione delle spese del procedimento incidentale, considerato che solo all’esito del giudizio di legittimità verranno individuate le effettive posizioni delle parti, quali vittoriose o soccombenti (v. Cass. 16121/2011).
L’istanza va pertanto dichiarata inammissibile.
Nulla viene disposto in relazione alle spese, non avendo le controparti svolto difese rispetto all’istanza di liquidazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile l’istanza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2 sezione civile, il 2 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2021