Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25703 del 13/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 13/11/2020, (ud. 28/10/2020, dep. 13/11/2020), n.25703

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17315-2019 proposto da:

G.A., S.R.G., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA PREMUDA 1/A, presso lo studio dell’avvocato DIDDORO

ROBERTO, rappresentati e difesi dagli avvocati POLISI VINCENZO,

STRAVINO PAOLO;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2802/14/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 03/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CAPRIOLI

MAURA.

 

Fatto

Ritenuto che:

La CTR dell’Emilia Romagna, con sentenza nr 2802 del 2018, rigettava l’appello proposto da G.A. e S.R.G. avverso la sentenza della CTP di Bologna con cui era dichiarato inefficace l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società IBS Steel s.r.l. e disposto la compensazione delle spese di lite fra le parti in causa.

Osservava il giudice di appello che l’avviso di accertamento era stato notificato alla società e non anche agli appellanti al quale era stato portato a conoscenza senza alcun rilievo fiscale.

Rilevava pertanto che non vi era da parte di questi ultimi alcun interesse ad agire non potendosi gli stessi qualificare amministratori legali della società nè destinatari dell’avviso di accertamento.

Sottolineava che l’agenzia non poteva definirsi parte soccombente atteso che l’amministrazione aveva formulato declaratoria di inefficacia nei confronti dei ricorrenti.

Avverso tale sentenza G.A. e S.R.G. propongono ricorso per cassazione affidato a due motivi cui resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Diritto

Considerato che:

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, art. 91 c.p.c., comma 1, art. 92 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Lamentano che il rigetto dell’appello e la relativa statuizione di condanna trarrebbe origine da alcune premesse che si discosterebbero dalla realtà processuale, determinado le violazioni di legge richiamate in rubrica e cioè, da un lato, la rilevata carenza di interesse ad agire degli odierni ricorrenti e dall’altro la mancanza della soccombenza dell’Ufficio per avere lo stesso aderito alla declaratoria di inefficacia dell’avviso di accertamento.

Sottolineano in ordine al primo aspetto che l’avviso di accertamento era stato loro notificato quali amministratori di fatto della società IBS Steel s.r.l. senza alcuna specificazione riguardo ad una notifica per mera conoscenza degli accadimenti in corso.

Rilevano per quanto riguardo l’altro profilo su cui la CTR aveva fondato il suo convincimento l’Ufficio non aveva chiesto in sede di costituzione la declaratoria di inefficacia ma aveva rinviato alla motivazione contenuta nell’avviso di accertamento.

Osservano pertanto che sussisteva in capo agli odierni ricorrenti l’interesse ad agire al fine di ottenere una pronuncia di inefficacia nei lor confronti dell’avviso ed il favore delle spese all’esito del giudizio che li aveva visti totalmente vittoriosi.

I ricorrenti affermano nella sostanza che la CTR avrebbe fatto mal governo delle norme che disciplinano le spese e del principio della soccombenza

Con un secondo motivo i contribuenti si dolgono della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 1, artt. 91 e 92 c.p.c., D.M. n. 55 del 2014, art. 5, comma 1 e art. 6 comma 1 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Entrambi i motivi che vanno trattati congiuntamente per l’intima connessione sono inammissibili.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (da ultimo Cass. n. 24502/2017; Cass. n. 19613/2017; Cass. n. 11329/2019) in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi.

La pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione sotto il profilo della mancanza di motivazione, poichè il principio di soccombenza, esplicitato nell’art. 91 c.p.c., esprime una regola destinata ad operare per l’attribuzione del carico delle spese di lite, ossia quella per cui alla parte soccombente, e cioè alla parte le cui richieste siano state disattese dal giudice, si imputano gli oneri processuali necessari ai fini della relativa decisione, per avervi dato causa (Cass. 13/02/2020, n. 3641).

Diversamente deve essere motivato, e può essere censurato, l’esercizio della facoltà discrezionale attribuita al Giudice dall’art. 92 c.p.c., che consente di derogare alla regola generale della soccombenza nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, con il correttivo di cui alla sentenza n. 77 del 2018 della Corte Costituzionale.

Nel caso di specie non era configurabile una soccombenza totale dell’amministrazione per due ordini di ragioni correlate al fatto che la pretesa impositiva riguardava unicamente la società ed il suo legale rappresentante sicchè gli odierni ricorrenti non erano onerati dall’impugnare l’avviso che,come aveva rilevato la CTP, era stato notificato per fini diversi da quelli fiscali.

Ed in secondo luogo per la condotta processuale tenuta dall’Amministrazione la quale non si era opposta alla declaratoria di efficacia dell’atto.

Le censure sollevate in questa sede mirano sotto lo schermo della violazione di legge e criticare valutazioni di fatto non sindacabili dal giudice di legittimità. Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri di legge vigenti.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna i ricorrente al pagamento delle spese di legittimità che si liquidano in complessivi Euro 6.500,00 oltre S.P.A.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2020

 

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