Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25702 del 22/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 22/09/2021, (ud. 02/12/2020, dep. 22/09/2021), n.25702

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19789-2018 proposto da:

F.L.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE MIANO;

– ricorrente –

contro

CAPITANERIA DEL PORTO DI SIRACUSA;

– intimata –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di SIRACUSA, depositata il

23/04/2018 e la sentenza del GIUDICE DI PACE di SIRACUSA, depositata

il 13/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 2/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA

BESSO MARCHEIS.

 

Fatto

PREMESSO

CHE:

1. La Capitaneria del porto di Siracusa ha ingiunto a F.L.M. il pagamento di Euro 102, per avere parcheggiato la propria autovettura a meno di tre metri dal varco di accesso al porto grande di Siracusa. L’ingiunta ha proposto opposizione, lamentando la mancata apposizione di segnali che vietassero la sosta di autoveicoli e l’omessa, adeguata motivazione del provvedimento impugnato; la Capitaneria, costituendosi, ha ribattuto deducendo la presenza della segnaletica all’ingresso del varco del porto grande. L’opposizione è stata rigettata dal Giudice di pace di Siracusa con sentenza 13 settembre 2016, n. 1056.

2. L’appello fatto valere nei confronti della sentenza n. 1056/2016 è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., dal Tribunale di Siracusa, con ordinanza del 18 aprile 2018, comunicata il 23 aprile 2018.

3. F.L.M. ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale e la sentenza del Giudice di pace.

Con provvedimento n. 15583/2019 questa Corte, constatato che il ricorso era stato notificato alla controparte presso l’Avvocatura distrettuale invece che presso l’Avvocatura generale dello Stato, ha ordinato la rinnovazione della notificazione del ricorso, ordine che è stato tempestivamente adempiuto dalla ricorrente.

L’intimata Capitaneria del porto di Siracusa non ha proposto difese. La ricorrente ha depositato due memorie.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

I. Il ricorso è rivolto sia nei confronti dell’ordinanza del Tribunale che nei confronti della sentenza del Giudice di pace.

1. Quanto all’ordinanza, il ricorso contiene quattro motivi.

a) Il primo motivo lamenta “violazione degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”: l’appello è dichiarato inammissibile quando non vi è una ragionevole probabilità che sia accolto, sentite prima le parti e invece, nel caso in esame, non vi sarebbe stata audizione delle parti sul punto.

Il motivo, ammissibile in quanto viene denunciato un vizio proprio dell’ordinanza, costituente violazione della legge processuale (v. al riguardo la pronuncia delle sezioni unite n. 1914/2016), non può essere accolto. Come si legge nell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha deciso “letti gli atti e sentite le parti, sciogliendo la riserva trattenuta all’udienza dell’11 aprile 2018”, né vale il rilievo della ricorrente per cui l’inammissibilità discussa in udienza, a seguito della richiesta di declaratoria di inammissibilità dell’appello formulata da controparte, sarebbe stata non quella di cui all’art. 348-bis c.p.c., ma quella ex art. 345 c.p.c..

b) I restanti tre motivi – che lamentano il secondo violazione dell’art. 420 c.p.c., che sarebbe stato erroneamente interpretato dal giudice d’appello, il terzo nullità del provvedimento per non avere il giudice spiegato in cosa consiste la particolarità della gravità della sanzione, il quarto la liquidazione “per intero” delle spese – sono inammissibili, in quanto oggetto del ricorso per cassazione (tranne le eccezioni di cui alla pronuncia delle sezioni unite sopra richiamata) è la sentenza del giudice di primo grado e non l’ordinanza d’appello (art. 348-ter c.p.c.).

2. Tre sono i motivi di ricorso diretti contro la sentenza di primo grado.

a) Il primo motivo contesta “violazione dell’art. 5 C.d.S., n. 3, art. 6 C.d.S., nn. 4 e 7, art. 38 C.d.S., n. 2” in quanto il Giudice di pace, nel ritenere che il regolamento di polizia marittima e portuale della Capitaneria del porto di Siracusa dovesse essere conosciuto dalla ricorrente, essendo stato pubblicato, non considera che le ordinanze del comandante del porto devono essere rese note al pubblico mediante i segnali, così come prescritto dal codice della strada.

Il motivo è inammissibile: il Giudice di pace, dopo avere osservato che il regolamento era stato pubblicato, ha affermato che nel caso in esame la segnaletica era presente, nonché “perfettamente visibile e ben posizionata” (affermazione d’altro canto contestata con il secondo motivo).

b) Il secondo motivo lamenta “violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5”, in quanto il Giudice di pace, nell’affermare che la segnaletica era perfettamente visibile e ben posizionata, non ha considerato che i segnali erano posti sul varco di accesso e non nell’area antistante il detto varco, area nella quale l’autovettura era posteggiata.

Il motivo non può essere accolto in quanto l’opposizione aveva contestato la “mancanza di segnali riportanti il divieto di sosta” (v. p. 2 della sentenza impugnata e p. 1 del ricorso) e non assume rilievo il fatto che all’udienza di prima comparizione la ricorrente abbia allegato che il segnale “valeva per le autovetture posteggiate dopo la sua collocazione, ma non per quelle posteggiate avanti”, come la propria autovettura. Al riguardo va infatti ricordato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “in tema di opposizione a sanzioni amministrative, la L. n. 689 del 1981, configura un modello procedimentale di tipo impugnatorio nel quale tutte le ragioni poste alla base della richiesta di nullità ovvero di annullamento dell’atto debbono essere prospettate nel ricorso introduttivo”, con la conseguenza che “non è consentito al ricorrente di integrare in corso di causa i motivi originariamente addotti” (così Cass. n. 27909/2018).

c) Il terzo motivo denuncia “violazione dell’art. 112, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4”, per avere il Giudice di pace omesso ogni decisione riguardo all’irrogazione della sanzione di Euro 102, pari al doppio del minimo (essendo previsto il pagamento di una sanzione da Euro 51 a Euro 309).

La censura non può essere accolta. A fronte di un motivo che lamentava “che la sanzione erogata pari al doppio del minimo non era giustificata”, il Giudice di pace ha affermato che l’importo della sanzione irrogata non andava modificato (v. ultima p. della sentenza impugnata).

II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Non vi è provvedimento sulle spese, non avendo l’intimato svolto difese nel presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Sussistono, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2 sezione civile, il 2 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA