Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25702 del 01/12/2011

Cassazione civile sez. I, 01/12/2011, (ud. 05/10/2011, dep. 01/12/2011), n.25702

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 14864-2006 proposto da:

M.G. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DUILIO 13, presso l’avvocato LETIZIA

GABRIELE, rappresentato e difeso dall’avvocato TORRE MICHELE, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO L.M., in persona del Curatore dott. O.

F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VIRGILIO 8, presso

l’avvocato CICCIOTTI ENRICO, rappresentato e difeso dall’avvocato

CUGIOLU GIANCARLO, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

BASSAN S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 592/2005 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI –

SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI, depositata il 29/11/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/10/2011 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico che ha concluso per l’estinzione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.G. agiva nei confronti del Fallimento di L. M. e Bassan s.r.l., esponendo: che con contratto di permuta del 29/12/1995, l’attore aveva ceduto al L. l’area edificabile sita in (OMISSIS), verso il corrispettivo del 30% delle unità immobiliari del complesso edilizio da realizzarsi sull’area stessa a cura e spese del L.; che tale permuta era sospensivamente condizionata alla cancellazione d’ipoteca a cura e spese del L., limitatamente alle frazioni di immobili cedute, alla stipula di atto idoneo alla pubblicazione presso la Conservatoria, ed al rilascio da parte delle competenti Autorità del certificato di abitabilità e agibilità;

che con atto pubblico del 9/9/1997, il L. aveva venduto il complesso immobiliare in corso di realizzazione sull’area alla Bassan, con contratto sospensivamente condizionato alla medesima condizione del contratto di permuta; che il prezzo della vendita era stato convenuto in L. 2.100.000.000, in parte già corrisposti ed il resto mediante accollo di mutuo erogato dal San Paolo al L.;

che nè il L. nè la Bassan avevano adempiuto agli obblighi assunti, il bene era stato pignorato dal san Paolo, l’acquirente non aveva pagato gli oneri di urbanizzazione, per cui il Comune aveva chiesto il pagamento alla garante Polaris, che a sua volta aveva sollecitato il pagamento al M.; che il L. era stato dichiarato fallito con sentenza 6/2-1/4/1998.

Tanto premesso, il M. chiedeva la risoluzione del contratto di permuta e conseguentemente, della compravendita del 9/9/07, in esito alle diffide ad adempiere ovvero per gli inadempimenti dedotti.

Il Fallimento e la Bassan deducevano la simulazione della vendita e che era impossibile l’acquisto dei beni, rimanendo il diritto di credito da farsi valere con insinuazione al passivo.

Il Tribunale dichiarava improponibili le domande verso il Fallimento, dichiarava la carenza di legittimazione nei confronti della Bassan e compensava per la metà le spese, ponendo la restante parte a carico dell’attore.

La corte d’appello, con sentenza del 29/11/2005, respingeva l’appello e condannava l’appellante alle spese del grado.

Premesso di condividere la statuizione del Tribunale sulla natura meramente obbligatoria della permuta del 1995, simile ad un preliminare, stante il mancato avveramento della complessa condizione sospensiva, la Corte ha escluso che dalla posizione assunta in giudizio dal Fallimento si potesse evincere la prova della volontà della Curatela di dare esecuzione al contratto, nè tale prova si ricavava sulla base della proposizione di azione di simulazione assoluta nei confronti della Bassan da parte della Curatela, non implicante la volontà di dare esecuzione alla convenzione L. – M., per cui il M. non poteva proporre azione di risoluzione del contratto di permuta e di restituzione e risarcimento danni.

Ha ritenuto infine il M. estraneo alla vendita del 1997 anche come terzo beneficiario.

Ricorre il M., sulla base di tre motivi.

La Curatela ha depositato controricorso.

La Bassan non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1.- Con il primo motivo, M. denuncia violazione e falsa applicazione art. 72, L. Fall.: il Giudice d’appello erra nel ritenere la fattispecie di cui alla seconda ipotesi art. 72, comma 4, ritenendo fallito il venditore e non l’acquirente; in ogni caso, omette di considerare le risultanze istruttorie, le diffide 9/12/98 e 19/2/99, le autorizzazioni del G.D. per proporre azione di simulazione e difendersi nel presente giudizio, costituenti prova presuntiva.

1.2.- Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e art. 112 c.p.c.: a ritenere che il M. dovesse provocare l’opzione del Fallimento, andrebbe rilevato che questi non aveva mai eccepito la mancata istanza del M. alla Curatela affinchè manifestasse la volontà di chiedere l’esecuzione o lo scioglimento del contratto.

1.3.- Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia il vizio di violazione e falsa applicazione dell’ art. 183 c.p.c., comma 2, per non avere il Giudice invitato le parti ad approfondire il profilo del mancato interpello del M. al Curatore.

1.4.- Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 1411 c.c., per avere la Corte d’appello ritenuto il M. estraneo alla vendita Bassan – L., non attribuendo importanza alla trasposizione in detto atto della condizione sospensiva del precedente atto del 1995.

Con atto in data 12 settembre 2011, il ricorrente, a mezzo del difensore a tanto abilitato, ha rinunciato al ricorso e a tale rinuncia deve ritenersi avere aderito la controparte, a mezzo della sottoscrizione del difensore della dichiarazione in atti.

Ne consegue l’estinzione del giudizio, senza condanna alle spese del rinunciante, ex artt. 390 e 391 c.p.c..

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA