Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25701 del 27/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/10/2017, (ud. 23/06/2017, dep.27/10/2017),  n. 25701

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17577/2016 proposto da:

(OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BOEZIO, 4/C, presso lo studio

dell’avvocato ETTORE CAPPUCCIO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENTE DELLA RISCOSSIONE EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA,

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GENNARO DI

MAGGIO;

– controricorrente –

contro

RUSSO GIOVANNI, FAALIMENTO (OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 100/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 27/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 23/06/2017 dal Consigliere Dott. LOREDANA NAZZICONE.

Fatto

RILEVATO

– che la parte ricorrente ha proposto ricorso, sulla base di sei motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli del 27 giugno 2016, che ha respinto il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento della (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione;

– che la sentenza impugnata ha respinto il motivo di impugnazione, fondato sul vizio di notificazione del ricorso di fallimento nei confronti della società, già cancellata dal registro delle imprese, argomentando nel senso che, da un lato, non sarebbe necessario instaurare il contraddittorio nei confronti dei soci successori universali della società estinta, nè dei cessati organi sociali, e, dall’altro lato, che comunque nella specie il ricorso di fallimento del creditore R. è stato notificato mediante deposito nella casa comunale del luogo dove era posta la sede sociale, risultante dal Registro delle imprese, mentre poi il ricorso di Equitalia è stato notificato all’ex liquidatore a mani proprie;

– che la sentenza impugnata ha respinto anche il motivo relativo alla dedotta incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli Nord, affermando, dapprima, che esso è inammissibile, posto che l’incompetenza territoriale del giudice nel procedimento prefallimentare deve essere eccepita non oltre la prima udienza di trattazione ex art. 38 c.p.c. e, poi, che esso è pure infondato, dal momento che la non rileva affatto la residenza dell’ultimo liquidatore, ma competente è il tribunale ove è la sede principale dell’impresa;

– che resiste con controricorso Equitalia Servizio di Riscossione s.p.a., mentre non si costituiscono gli altri intimati.

Diritto

CONSIDERATO

– che i primi quattro motivi – i quali vertono tutti sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost., L. Fall., art. 15,artt. 101,138 segg. e art. 145 c.p.c., art. 737 c.p.c. e segg., ed il quarto anche sull’omesso esame di fatto decisivo, ossia l’allontanamento del C. dalla sua residenza familiare – possono essere congiuntamente trattati, in quanto intimamente connessi, e sono manifestamente infondati;

– che, infatti, è vero che anche alla società estinta, la quale fictio iuris è considerata ancora esistente L. Fall., ex art. 10, va notificato il ricorso per fallimento in persona dell’ultimo amministratore o liquidatore, il quale già ne avesse la rappresentanza legale, entro l’anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, ma ciò deve avvenire ai sensi della L. Fall., art. 15;

– che, invero, la L. Fall., art. 15, comma 3, con norma speciale propria del procedimento prefallimentare, stabilisce che, quando la notificazione non può essere compiuta con le modalità indicate nella prima parte della disposizione – ovvero a) all’indirizzo di pec del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti, o b) presso la sede risultante dal registro delle imprese – si esegue, in terza battuta, “con il deposito dell’atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso”;

– che dalla sentenza impugnata, come è confermato dallo stesso ricorso (il quale dà pure atto della impossibilità della notifica tramite pec), l’ufficiale giudiziario, certificata la condizione della impossibile notifica del ricorso per fallimento presso la sede legale, provvide al deposito dell’atto nella casa comunale;

– che, dunque, la corte del merito si è attenuta al costante principio secondo cui, in caso di società già cancellata dal registro delle imprese, il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere notificato, ai sensi della L. fall., art. 15, comma 3, nel testo successivo alle modifiche apportate dal D.L. n. 179 del 2012, art. 17, conv. con modif. nella L. n. 221 del 2012, all’indirizzo di posta elettronica certificata della società cancellata in precedenza comunicato al registro delle imprese, ovvero, nel caso in cui non risulti possibile – per qualsiasi ragione – la notifica a mezzo pec, direttamente presso la sua sede risultante dal registro delle imprese ed, in ipotesi di ulteriore esito negativo, mediante deposito presso la casa comunale del luogo in cui la medesima aveva sede (Cass. 13 settembre 2016, n. 17946);

– che la successione delle modalità notificatorie L. Fall., ex art. 15, comma 3 (indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario e, qualora risulti impossibile, a mezzo di ufficiale giudiziario presso la sede legale e successivamente presso la casa comunale) e la loro legittimità, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., è stata di recente confermata, altresì, dal giudice delle leggi (Corte cost. 16 giugno 2016, n. 146);

– che, quanto al ricorso proposto in seguito da Equitalia, parimenti costituisce principio costante quello che, nel procedimento per dichiarazione di fallimento al debitore, cui sia stato regolarmente notificato il ricorso nel rispetto delle forme previste dalla legge, non devono essere necessariamente notificati i successivi ricorsi che si inseriscano nel medesimo procedimento, avendo egli l’onere di seguire lo sviluppo della procedura e di assumere ogni opportuna iniziativa (Cass. 6 novembre 2013, n. 24968; ord. 7 gennaio 2016, n. 98);

– che il quinto motivo, il quale deduce la violazione della L. Fall., art. 9, per essere invece competente il tribunale della residenza personale dell’ultimo liquidatore, dato che l’estinzione della società cancellerebbe ogni rilievo della sede della medesima, è manifestamente infondato, in quanto contrario al limpido dettato normativo, non suscettibile di essere vanificato in ipotesi di cancellazione della società in forza della menzionata fictio iuris L. Fall., ex art. 10 (cfr. Cass., sez. un., 12 marzo 2013, n. 6070);

– che non sussiste il vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, denunziato nel quarto e nel sesto motivo, posto che tale norma, come è stato chiarito da questa Corte (Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053), nel testo riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito, con modificazioni, in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie;

– che la condanna alle spese segue la soccombenza;

– che deve provvedersi alla dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la,parte ricorrente al Corte pagamento, in favore del controricorrente (Agenzia Riscossione Equitalia), delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge.

Dichiara che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2017

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