Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25701 del 22/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 22/09/2021, (ud. 02/12/2020, dep. 22/09/2021), n.25701

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16209-2018 proposto da:

G.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARIALORETTA ZINGHINI’;

– ricorrente –

contro

UFFICIO TERRITORIALE per il GOVERNO di (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1302/2017 del TRIBUNALE di LOCRI, depositata

il 12/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 2/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA

BESSO MARCHEIS.

 

Fatto

PREMESSO

CHE:

G.M. aveva proposto appello contro la sentenza del Giudice pace di Locri n. 331/2016, con la quale era stata rigettata l’opposizione da egli proposta avverso il verbale che gli aveva contestato la violazione dell’art. 214 C.d.S., comma 8, per avere guidato la propria autovettura sottoposta a fermo amministrativo.

L’appello è stato respinto dal Tribunale di Locri con sentenza n. 1302/2017.

Avverso quest’ultima sentenza G.M. ha proposto ricorso per cassazione.

Con provvedimento n. 15582/2019 questa Corte, constatato che il ricorso è stato notificato alla controparte presso l’Avvocatura distrettuale invece che presso l’Avvocatura generale dello Stato, ha ordinato la rinnovazione della notificazione del ricorso, rinnovazione alla quale il ricorrente ha tempestivamente provveduto.

L’intimato ufficio territoriale per il governo di Reggio Calabria non ha proposto difese.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

I. Il ricorso è articolato in due motivi.

a) Il primo motivo denuncia “la violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 360 c.p.c., n. 3, con riferimento alla norma contenuta nella L. n. 689 del 1981, art. 3, attesa la violazione da parte della pubblica amministrazione della norma contenuta nel D.M. n. 503 del 1998, art. 6”.

b) Il secondo motivo contesta “la violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 360 c.p.c., n. 5, con riferimento alle deduzioni difensive concernenti l’assenza di colpa in capo al ricorrente per effetto della inosservanza, da parte della pubblica amministrazione, della norma contenuta nel D.M. n. 503 del 1998, art. 6”.

I due motivi, richiamando i parametri di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, lamentano che il Tribunale non abbia considerato superata la presunzione di colpevolezza di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 3.

I due motivi sono inammissibili in quanto focalizzano le censure sulla mancata considerazione della prescrizione di cui al D.M. n. 503 del 1998, art. 6, comma 3, che pone a carico del concessionario l’onere della cancellazione dell’iscrizione del fermo amministrativo e non considerano come il Tribunale, indipendentemente dalla spettanza dell’onere della cancellazione dell’iscrizione, abbia ritenuto che il ricorrente non aveva provato di aver agito in assenza di colpevolezza, non avendo verificato – prima della contestazione dell’infrazione oggetto del presente giudizio e quindi prima di mettersi alla guida del veicolo – la sussistenza di tutti i presupposti di legge e in particolare l’avvenuta cancellazione del fermo amministrativo (circa la necessità per il trasgressore di dimostrare di avere agito senza colpa v., da ultimo, Cass. n. 11777/2020).

II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Non vi è provvedimento sulle spese, non avendo l’intimato svolto difese nel presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Sussistono, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2 sezione civile, il 2 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2021

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