Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25701 del 13/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 13/11/2020, (ud. 28/10/2020, dep. 13/11/2020), n.25701

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16461-2019 proposto da:

REGIONE LAZIO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA MARCANTONIO COLONNA 27, presso gli Uffici

dell’AVVOCATURA dell’Ente medesimo, rappresentata e difesa

dall’avvocato CIOTOLA TIZIANA;

– ricorrente –

contro

MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES ITALIA SPA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PO 28, presso lo studio dell’avvocato SGAMBATO RAFFAELE, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CERIANA ENRICO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8160/5/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 20/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CAPRIOLI

MAURA.

 

Fatto

FATTO e DIRITTO

Ritenuto che:

La Regione Lazio ricorre per la cassazione avverso la sentenza emessa dalla commissione tributaria regionale del Lazio in data 20.11. 2019 con n. 8160 denunciando con un unico articolato motivo la violazione e falsa applicazione della L. n. 99 del 2009, art. 7, comma 2 modificativa del D.L. n. 953 del 1982, art 5, comma 29, del D.L. n. 78 del 2015, art. 9, comma 9-bis, del D.L. n. 113 del 2016, art. 10, comma 6 e 7 del in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Criticava in particolare la non corretta applicazione della normativa inerente alle tasse automobilistiche ed in specie della legge nr 99/2009 che a dire della ricorrente avrebbe legittimato la coimputabilità tributaria della tassa in questione tra i proprietari ed utilizzatori dei veicoli concessi a questi ultimi a titolo di locazione finanziaria.

Si è costituita Mercedes Benz Financial Services Italia s.p.a. che resiste con controricorso.

Con atto del 2.10.2020 la Regione Lazio ha comunicato il proprio atto di rinuncia al ricorso per carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio. La rinuncia è rituale in quanto intervenuta tempestivamente, prima dell’adunanza camerale (art. 390 c.p.c., comma 1), e perchè risultano assicurate le prescrizioni dell’art. 390 c.p.c., comma 2, in quanto essa è sottoscritta dalla parte, oltre che dal suo difensore munito di procura speciale. Ai sensi della citata disposizione, la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche da questo solo se è munito di mandato speciale a tale effetto.

Nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall’art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall’art. 390 c.p.c..

La rinuncia al ricorso per cassazione, essendo atto unilaterale recettizio, produce quindi l’estinzione del processo, senza che occorra l’accettazione, perchè determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta il conseguente venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione (Cass. Sez. Un. 1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass. n. 23840/2008; gli adempimenti previsti dalla norma sono finalizzati, invece, soltanto ad ottenere l’adesione delle altre parti ad evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c. (cfr. Cass. n. 2317/2016; Cass. 2019 nr 24358).

Il giudizio di cassazione deve quindi essere dichiarato estinto per rinuncia.

Per quanto riguarda le spese di causa va disposta la compensazione tenuto conto che l’evoluzione giurisprudenziale sfavorevole alla tesi della ricorrente si è formato in epoca successiva all’instaurazione del ricorso.

Quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui: “in tema di impugnazioni, il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, “lato sensu” sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica” (Cass., sez. 6-1, 12/11/2015, n. 23175, Rv. 637676 – 01; Cass., sez. 6-1, 18/07/2018, n. 19071,).

P.Q.M.

la Corte dichiara l’estinzione del giudizio; compensa le spese di legittimità.

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2020

 

 

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