Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25701 del 01/12/2011

Cassazione civile sez. I, 01/12/2011, (ud. 05/10/2011, dep. 01/12/2011), n.25701

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – rel. Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. DI VIRGINIO Adolfo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 15538-2006 proposto da:

AMGAS S.P.A. (c.f. (OMISSIS)), in persona del Presidente del

Consiglio di Amministrazione pro tempore, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA SAN TOMMASO D’AQUINO 75, presso l’avvocato LACAGNINA

MARIO, rappresentata e difesa dall’avvocato GENTILE GIULIO, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.D., + ALTRI OMESSI

;

– intimati –

avverso la sentenza n. 359/2006 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 13/04/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/10/2011 dal Consigliere Dott. RENATO RORDORF;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico che ha concluso per l’estinzione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

premesso che la Amgas s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza emessa in data 13 aprile 2006 dalla Corte d’appello di Bari in una vertenza che contrapponeva detta ricorrente ai sigg.ri A.A., + ALTRI OMESSI ;

premesso altresì che gli intimati non hanno svolto difese in questa sede;

rilevato che, prima dell’udienza di discussione, è stato depositato nella cancelleria di questa corte un atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore della società ricorrente cui era stato conferito anche tale potere;

considerato che la rinuncia appare conforme alla previsione dell’art. 390 c.p.c., essendo intervenuta entro il termine indicato dal comma 1 di detto articolo;

ritenuto che, pertanto, dev’essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensi degli artt. 306 e 391 c.p.c.;

atteso che non occorre provvedere sulle spese, stante il difetto di difese degli intimati in questa sede.

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2011

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