Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25700 del 27/10/2017

Cassazione civile, sez. VI, 27/10/2017, (ud. 23/06/2017, dep.27/10/2017),  n. 25700

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15401/2016 proposto da:

G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 87,

presso lo studio dell’avvocato GIANNETTO OBINO, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

B.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 140,

presso lo studio dell’avvocato ENRICO DE SANTIS, che la rappresenta

e difende;

– controricorrente –

e contro

BA.MA.GR., nell’interesse del minore B.F.,

elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE G. MAZZINI 119, presso il

proprio studio;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2340/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 14/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 23/06/2017 dal Consigliere Dott. LOREDANA NAZZICONE.

Fatto

RILEVATO

– che il ricorrente ha proposto ricorso, sulla base di un motivo, avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma del 14 aprile 2016, la quale ha respinto l’impugnazione contro la sentenza del Tribunale per i minorenni della stessa città, la quale aveva dichiarato B.F.C. figlio naturale del notaio G.A.;

– che resistono con controricorsi B.M. ed il procuratore speciale del minore;

– che sono stati reputati integrati i presupposti per la decisione in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

– che il ricorso è inammissibile per difetto di procura speciale, di cui all’art. 365 c.p.c., valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata, attesa l’esigenza di assicurare, in modo giuridicamente certo, la riferibilità dell’attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa; ne consegue che, in mancanza, il ricorso è inammissibile, come quando la procura sia conferita a margine dell’atto introduttivo di primo grado, ancorchè ciò fosse avvenuto per tutti i gradi di giudizio (e multis, Cass., ord. 11 settembre 2014, n. 19226);

– che la condanna alle spese di lite segue la soccombenza verso la controricorrente, mentre si compensano quelle nei confronti del minore, attesa la posizione comune alla madre.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente B.M., liquidate in Euro 2.050,00 complessive, oltre Euro 100,00 per esborsi, spese forfetarie ed accessori di legge, e compensandole per intero nei confronti del minore.

In caso di diffusione del presente provvedimento, dispone omettersi le generalità e gli altri dati identificativi delle parti, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2017

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