Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25700 del 15/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 25700 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: CHINDEMI DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso 10487-2009 proposto da:
SEBASTIANI

NICOLA

titolare

ditta

CI.GI .

ESSE

FORNITURE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
OMBRONE 12 PAL. B, presso lo STUDIO ASSOCIATO
LOIODICE, rappresentato e difeso dagli avvocati
CANDALICE FABIO, LOIODICE ALDO giusta delega a
2013

margine;
– ricorrente –

2716
contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI BARI 1;
– intimato –

avverso la sentenza n. 34/2008 della COMM.TRIB.REG.

Data pubblicazione: 15/11/2013

di BARI, depositata il 02/05/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/10/2013 dal Consigliere Dott. DOMENICO
CHINDEMI;
udito per il controricorrente l’Avvocato D’ASCIA che

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

ha chiesto il rigetto;

R.G. 10487/2009
Fatto
La Commissione tributaria regionale della Puglia, con sentenza n. 34/14/2008, depositata il
2.5..2008, accoglieva l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della
Commissione tributaria provinciale di Bari n. 205/07/2006, confermando la legittimità dell’ avviso
di irrogazioni sanzioni, relativo all’anno 2003, nei confronti di Sebastiani Nicola, titolare della

e 32.783,38, ai sensi dell’art. 3 1. 73/2002, essendo stata accertata, da

parte degli ispettori di vigilanza dell’Inps, a seguito di accesso effettuato il 4.12.2003, la presenza di
un lavoratore irregolarmente occupato e non registrato nel libro matricola.
Proponeva ricorso per cassazione il contribuente deducendo i seguenti motivi:
a) insufficiente contraddittoria e omessa motivazione, in relazione all’art. 360, n. cinque,
c.p.c. con riferimento all’esistenza del rapporto di lavoro irregolare, non avendo la CTR
accertato l’effettiva esistenza della violazione contestata;
b) falsa applicazione dell’art. tre, D.1. 22 febbraio 2002, n. 12, nel testo vigente ratione

temporis, così come modificato dalla sentenza n. 144/ 2005 della Corte Costituzionale in
relazione all’art. 360, n. tre, c.p.c., non avendo il giudice tributario accertato l’effettiva
durata del rapporto di lavoro irregolare al fine di commisurare l’entità della sezione irrogataL’Agenzia delle entrate non ha svolto attività difensiva
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 2.10.2013, in cui il PG ha concluso come in
epigrafe.
Motivi della decisione
Entrambi i motivi di ricorso, esaminati congiuntamente in quanto logicamente connessi, vanno
disattesi.
Non opera più, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 144/2005, il diverso
meccanismo di determinazione della sanzione fondato su una presunzione assoluta, divenuta
relativa, comminandosi la sanzione in base al tempo intercorso tra l’inizio dell’anno e la
constatazione della violazione, fatta salva la prova contraria da parte del datore di lavoro.
I motivi di ricorso sottopongono, inammissibilmente, all’esame di questo giudice di legittimità
mere questioni fattuali, in ordine alle quali nella sentenza impugnata non si riscontra nessuna
violazione di legge o carenza motivazionale.
Il verbale di accertamento dell’ispettorato del lavoro e dei funzionari ispettivi degli enti
previdenziali, in materia di omesso versamento di contributi, fanno fede, fino a querela di falso,
sulla loro provenienza dal pubblico ufficiale che li ha formati, nonchè sui fatti che il medesimo
attesti avvenuti in sua presenza o da lui compiuti e possono,altresi, fornire utili elementi di giudizio,
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liberamente apprezzabili, in ordine agli altri fatti che i verbalizzanti abbiano dichiarato di aver
desunto o attinto dall’inchiesta da essi svolta, ivi comprese le dichiarazioni di terzi tra cui vanno
ricomprese anche le dichiarazioni dei lavoratori oggetto di indagine ispettiva, restando, comunque,
liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori. (Cass. Sez. L,
Sentenza n. 14965 del 06/09/2012)
Nel caso di specie la CTR ha ritenuto, con valutazione di merito, incensurabile in sede di
legittimità, la insufficienza probatoria del verbale, con riferimento alla sussistenza del rapporto di
l’inizio del lavoro in nero, non violando alcuna delle disposizioni indicate ma giudicato secondo
diritto, attenendosi al principio di legalità di cui all’art. tre D.Igs 472/1997.
Tale valutazione è anche conforme alla giurisprudenza di questa Corte che ritiene che non sia
sufficiente a provare la data di inizio del rapporto di lavoro la sola dichiarazione dei dipendenti in
nero, in mancanza di ulteriori elementi di prova che facciano ritenere plausibile tali affermazioni,
(cfr Cass. Sez. 5, Sentenza n. 1960 del 10/02/2012)
Irrilevante ai fini della decisione e il mero errore materiale relativo alla data di inizio della attività
lavorativa ( indicata nell’anno 1991 invece che il 2001)
La commissione ha anzi valorizzato, escludendo implicitamente l’attendibilità delle altre, alcune
delle dichiarazioni dello stesso lavoratore che ha affermato di svolgere le mansioni di commesso
presso l’azienda con una retribuzione di E 50 giornaliera, dichiarazioni che, in base alla valutazione
dei giudici di merito, “non possono escludere in maniera certa l’inesistenza di un rapporto di lavoro
retribuito” operando,in tal caso, in mancanza della prova contraria da parte del datore di lavoro, la
retrodatazione delle sanzioni con decorrenza dal 1 gennaio dell’anno dell’accertamento.
In conclusione il ricorso va rigettato senza pronuncia sulle spese in mancanza di attività difensiva
dell’ intimata
PQM
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 2.10.2013

lavoro, per essere basato su dichiarazioni delle parti, ritenute inattendibili al fine di individuare

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