Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25700 del 14/12/2016


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Cassazione civile, sez. trib., 14/12/2016, (ud. 22/11/2016, dep.14/12/2016),  n. 25700

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. GUARDIANO Alfredo – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4222-2011 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PONTEFICI 3, presso lo studio dell’avvocato MARCO GIULIANI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA GRANDE con studio in

FROSINONE P.ZZA CADUTI DI VIA FANI PAL. COSAC (avviso postale ex

art. 135) giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE in persona

del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 720/2009 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

LATINA, depositata il 22/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/11/2016 dal Consigliere Dott. TRICOMI LAURA;

udito per il ricorrente l’Avvocato GRANDE che si riporta al ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato MADDALO che si riporta agli

atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MASELLIS MARIELLA che ha concluso per l’inammissibilità e in

subordine il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con avviso di accertamento n. (OMISSIS) veniva contestato a C.G., titolare della ditta R.M. Diesel, avente ad oggetto l’autotrasporto di merci su strada e per conto terzi, la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 74, per avere tardivamente registrato le fatture emesse dalla n. (OMISSIS) per l’anno di imposta 2000 e per l’omessa dichiarazione di ricavi relativi al quarto trimestre 2000, dando atto che le fatture nn. (OMISSIS) erano state contabilizzate nel primo trimestre dell’anno successivo, con irrogazione delle sanzioni nel minimo.

La prima decisione, che aveva visto un parziale accoglimento delle ragioni del contribuente, era riformata in appello a favore dell’Ufficio.

2. Il secondo giudice ha ritenuto che la normativa agevolatrice, prevista per gli autotrasportatori e riservata alle operazioni strettamente inerenti ai servizi di trasporto, nonchè alle prestazioni ad essi naturalmente connesse o accessorie ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 12, ed addebitate al committente nella medesima fattura, non fosse applicabile nel caso in esame, avendo accertato che dal 1996 la ditta non aveva più effettuato prestazioni di trasporto ed aveva svolto solo attività di locazione finanziaria, cedendo in locazione tutti i suoi automezzi. Ha altresì rimarcato che la prestazione accessoria deve essere collegata a quella principale da un nesso di causalità necessaria e che l’operazione accessoria non può prescindere da quella principale. Quanto al profilo sanzionatorio ha rilevato la corretta applicazione della sanzione del D.Lgs. n. 471 del 1997, ex art. 6, comma 1, nel minimo, in relazione alla violazione per tardiva registrazione delle fatture nell’anno, e della sanzione del D.Lgs. n. 471 del 1997, ex art. 5, comma 1, in relazione alla tardiva registrazione delle fatture nell’anno successivo, condotta sanzionata come dichiarazione riportante dati infedeli.

3. Il contribuente ricorre per cassazione su sei motivi, ai quali replica l’Agenzia delle entrate.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1. Primo motivo – Si denuncia la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 74 concernente l’applicazione dell’agevolazione ivi prevista, consistente nella possibilità di effettuare le annotazioni ai fini IVA entro il trimestre solare successivo a quello di emissione, regime a dire del ricorrente applicabile in ragione della sua iscrizione nell’Albo degli autotrasportatori, ovvero perchè accessoria al trasporto.

Dopo avere ricordato che la ditta titolare degli automezzi usati per lo svolgimento del servizio di trasporto, dal 1996, a seguito di una ristrutturazione, si era specializzata nella gestione del parco macchine, affittando gli stessi automezzi a società operative che effettivamente svolgevano la prestazione del servizio di autotrasporto, il ricorrente sostiene che tale ultima attività era perfettamente integrata nello svolgimento del servizio di trasporto, in quanto propedeutica ed accessoria al servizio e, quindi, a suo parere, andava inquadrata nell’ambito di applicazione della agevolazione invocata.

In particolare, secondo il ricorrente, presupposto per il riconoscimento dell’agevolazione era la sola iscrizione all’Albo degli autotrasportatori e, comunque, la ditta non svolgeva servizi di intermediazione – come sostenuto dall’Agenzia delle entrate -, ma una attività propedeutica ed accessoria.

1.2. Secondo motivo – Omessa motivazione o motivazione apparente per avere la CTR con la sua concisa motivazione non consentito la verifica dell’iter logico/giuridico seguito nella formazione del suo convincimento in merito al mancato riconoscimento del carattere accessorio dell’attività svolta dalla ditta verificata (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

1.3. Terzo motivo – Omessa motivazione in merito all’applicazione dell’esimente di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 5 bis, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), in ragione del fatto che le eventuali violazioni non avevano comunque arrecato pregiudizio all’esercizio del controllo e non avevano inciso sulla determinazione della base imponibile e sul versamento del tributo, e del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 7, comma 4, per sproporzione tra l’entità del tributo e la sanzione, norme invocate dal C. sin dal ricorso originario.

1.4. Quarto motivo, proposto in via subordinata – Nullità della sentenza di appello per illegittima ed errata applicazione del D.Lgs. n. 471 del 1997, artt. 5 e 6, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Il contribuente sostiene il suo comportamento non aveva comunque creato un danno all’erario, quanto alle fatture da n. (OMISSIS) perchè, anche se annotate nel trimestre successivo a quello di emissione, erano state registrate nell’anno e, quanto alle fatture (OMISSIS), emesse nel quarto trimestre 2000 e registrate nel successivo primo trimestre 2001, perchè la violazione era solo formale e non sostanziale e doveva essere considerata non punibile.

1.5. Quinto motivo – Violazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 7, comma 4, per non avere applicato la riduzione delle sanzioni irrogate tenendo conto della loro sproporzione, atteso che non vi era stata alcuna evasione di imposta. Il ricorrente ricorda altre pronunce, relative a differenti anni di imposta, che avevano accolto la sua tesi in tema di sanzioni.

1.6. Sesto motivo – Nullità della sentenza per omessa pronuncia in relazione alla eccezione sollevata dalla contribuente nel giudizio di appello circa la nullità dell’avviso di irrogazione delle sanzioni per violazione della L. n. 212 del 2000, n. 212, art. 10, comma 3 e per violazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 5 bis.

2.1. I motivi primo e secondo, che possono essere trattati congiuntamente per connessione, sono infondati.

2.2. Il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 74, comma 4 nella formulazione vigente ratione temporis, prevedeva “4. Gli enti e le imprese che prestano servizi al pubblico con caratteri di uniformita, frequenza e diffusione tali da comportare l’addebito dei corrispettivi per periodi superiori al mese possono essere autorizzati, con decreto del Ministro delle finanze, ad eseguire le liquidazioni periodiche di cui all’art. 27 e i relativi versamenti trimestralmente anzichè mensilmente. La stessa autorizzazione può essere concessa agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione e agli autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all’albo di cui alla L. 6 giugno 1974, n. 298”.

2.3. Contrariamente a quanto assume il ricorrente, l’applicazione della disposizione non presuppone solo la formale iscrizione all’Albo degli autotrasportatori, ma – come si evince dal chiaro tenore letterale della norma innanzi tutto l’esercizio effettivo dell’attività di autotrasporto, come correttamente ritenuto dalla CTR che ne ha escluso, nel caso, la concreta ricorrenza.

2.4. La decisione impugnata appare immune da vizi anche laddove esclude la ricorrenza di una prestazione accessoria, rammentando che occorre far riferimento a quanto espressamente disciplinato dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 12, per cui deve intendersi come prestazione accessoria l’operazione che assume una posizione secondaria rispetto all’operazione principale di autotrasporto e deve essere collegata con quest’ultima da un nesso di causalità necessaria: va rimarcato che il ricorrente, nello svolgere le sue argomentazioni, non indica in alcun modo sulla scorta di quali elementi e tra quali prestazioni abbia inteso ravvisare la detta accessorietà ed il nesso di causalità necessaria, laddove la CTR ha accertato in fatto – senza che ciò sia stato oggetto di puntuale doglianza- che l’attività svolta dal contribuente consisteva nella locazione finanziaria degli automezzi, attività del tutto autonoma rispetto all’utilizzo che dei mezzi veniva fatto, accertamento rispetto al quale viene sostanzialmente sollecitata una inammissibile rivalutazione in sede di legittimità.

3.1. I motivi terzo e quinto possono essere trattati congiuntamente per connessione. Vanno respinti perchè inammissibili.

3.2. La prova della ricorrenza delle circostanze eccezionali che, ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 7, comma 4, art. 12, consentono di ridurre la sanzione fino alla metà del minimo, quando rendono manifesta la sproporzione tra l’entità del tributo cui la violazione si riferisce la sanzione stessa, incombe sul contribuente e la conseguente valutazione costituisce un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito (Cass. n. 25376/2008, 5209/2011).

Nel caso in esame la CTR si è implicitamente pronunciata in maniera difforme a quanto auspicato da contribuente, che avrebbe dovuto censurare la statuizione sul piano motivazionale con autosufficienza, illustrando i fatti integranti le specifiche circostanze eccezionali che nel caso concreto avrebbero dovuto condurre ad una soluzione diversa e sulle quali il secondo giudice avrebbe mancato di esprimersi: ebbene la censura motivazionale è carente sul piano dell’autosufficienza ed la denuncia per violazione di legge risulta inammissibile perchè mira ad una rivalutazione del fatto. Del tutto ininfluente è, inoltre, il richiamo operato dal contribuente ad altre pronunce che, da un lato, non risulta se siano state tempestivamente sottoposte al giudice di merito e, dall’altro, devono essere conseguite alla valutazione di circostanze di fatto di cui nulla è detto.

4.1. I motivi quarto e sesto possono essere trattati congiuntamente per connessione. Sono infondati e vanno respinti.

4.2. Il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 74, che la parte erroneamente ritiene di avere correttamente applicato, riconosce, a particolari condizioni, il diritto “ad eseguire le liquidazioni “periodiche di cui all’art. 27 e i relativi versamenti trimestralmente anzichè mensilmente”(v. sub 2.2.) di guisa che, risulta evidente che la sua applicazione non incide solo sugli elementi formali di adempimento del tributo, ma anche su quelli sostanziali, nella misura in cui consente di posticipare i versamenti mensili godendo della diversa e più ampia scadenza trimestrale.

4.3. Ne consegue che, laddove i presupposti applicativi della norma invocata non ricorrano, come nel caso di specie è stato accertato dalla CTR, la sua applicazione comporta violazioni sostanziali e non meramente formali perchè non rispondono ai due concorrenti requisiti di non arrecare pregiudizio all’esercizio delle operazioni di controllo e, al contempo, di non incidere sulla determinazione della base imponibile dell’imposta e sul versamento del tributo, avvenuto entro il termine trimestrale invece che mensile (Cfr. Cass. 22430/2014, 27211/2014), di guisa che non vi è spazio per la applicazione delle esimenti di cui alla L. n. 212 del 2000, n. 212, art. 10, comma 3 e il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 5 bis, invocate al fine di paralizzare l’irrogazione delle sanzioni comminate dal D.Lgs. n. 471 del 1997, artt. 5 e 6.

5.1. In conclusione il ricorso va rigettato, infondati i motivi primo, secondo, quarto e sesto, inammissibili i motivi terzo e quinto.

5.2. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

PQM

La Corte di cassazione, rigetta il ricorso, infondati i motivi primo, secondo, quarto e sesto, inammissibili i motivi terzo e quinto;

condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nel compenso di Euro 3.000,00=, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 22 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016

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