Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25700 del 01/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 01/12/2011, (ud. 11/11/2011, dep. 01/12/2011), n.25700

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.M., elettivamente domiciliata in Roma, Via Francesco De

Sanctis n. 4, presso lo studio dell’Avv. Tenchini Giuseppe, che la

rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente, con l’Avv.

Valeria Atzeri e con l’avv. Giovanni Pruneddu di Cagliari come da

procura a margine del ricorso con richiesta di comunicazioni al

numero fax (OMISSIS) e/o all’indirizzo di posta elettronica

(OMISSIS);

– ricorrente –

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via

della Frezza 17 presso l’Avvocatura Centrale dello stesso Istituto,

rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Giuseppina

Giannico, Clementina Pulli e Mauro Ricci per procura in atti

Costituito con procura;

nonchè nei confronti di:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Cagliari n.

209/2009 del 29 aprile 2009/1 settembre 2009 nella causa iscritta al

n. 10 R.G. dell’anno 2008.

Udita la relazione svolta in Camera di Consiglio dal Consigliere

Dott. Alessandro De Renzis in data 11.11.2011;

vista la relazione ex art. 380 bis CPC in data 31.08.2011 del Cons.

Alessandro De Renzis;

udito l’Avv. Mauro Ricci per l’INPS;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. dott. PATRONE

Ignazio che ha non ha mosso alcuna osservazione all’anzidetta

relazione.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1. La Corte di Appello di Cagliari con sentenza n. 209 del 2009, accogliendo per quanto di ragione l’appello proposto da C.M. nei confronti dell’INPS e del Ministero dell’Economia-Finanze contro la decisione di primo grado, ha condannato l’INPS al pagamento a favore dell’appellante delle spese di giudizio di primo grado, che ha liquidato in complessivi Euro 1.346,62, di cui Euro 747,00 per diritti ed Euro 450,00 per onorari.

La Corte territoriale, investita con l’atto di appello in relazione alla violazione dei minimi tariffari nella liquidazione delle spese di primo grado, ha ritenuto di determinare il valore della causa ex art. 13 c.p.c., comma 1 ossia equiparando le prestazioni assistenziali – oggetto del giudizio – alle prestazioni alimentari periodiche e quindi determinando l’ammontare delle somme dovute per due anni (Euro 238,07 x 24= Euro 5.713,68).

La stessa Corte non ha riconosciuto a favore dell’appellante la voce relativa alla corrispondenza informativa con il cliente, perchè non documentata, e quella riguardante la disamina delle conclusioni dell’INPS e del Ministero anzidetto, perchè tali enti non hanno, nel corso del giudizio, confermato nè modificato le conclusioni contenute nella memoria difensiva.

C.M. ricorre per cassazione con due motivi.

L’INPS ha depositato procura, mentre il Ministero dell’Economia- Finanze non si è costituito.

2. Con il primo motivo del ricorso la ricorrente contesta l’impugnata sentenza sul punto relativo alla determinazione del valore della causa ex art. 13 c.p.c., comma 1, valore che avrebbe dovuto essere calcolato, ex art. 13 c.p.c., comma 2 cumulando fino a un massimo di dieci le annualità della prestazione economica domandata.

Il motivo è fondato.

Sul punto si richiama l’orientamento di questa Corte (cfr Cass. n. 13037 del 1 giugno 2006; Cass. n. 23274 del 14 dicembre 2004; Cass. n. 7203 del 15 aprile 2004), secondo cui il valore della causa in tema di pensione di invalidità, al fine di stabilire gli onorari (e i diritti), deve essere determinato alla stregua del criterio dettato dall’art. 13 c.p.c., comma 2 per le cause relative a rendite temporanee o vitalizie, ossia cumulando fino ad un massimo di dieci le annualità della prestazione domandata.

3. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta erronea esclusione della voce relativa alla disamina delle conclusioni delle parti avverse (n. 39 dei diritti) e di quella riguardante la corrispondenza informativa con il cliente (n. 22 della tabella “B” del D.M. n. 17 del 2004). Il motivo è fondato in relazione ad entrambe le voci.

Con riguardo alla prima voce – disamina delle conclusioni avverse – va osservato che l’impugnata sentenza, pur dando atto della precisazione delle conclusioni da parte dell’INPS e del Ministero dell’Economica nella memoria difensiva, ha ritenuto non spettante tale voce per non avere gli enti resistenti proceduto – nel corso del giudizio – alla conferma o alla modifica delle stesse conclusioni.

Tale assunto non è condivisibile, in quanto ciò che conta ai fini del riconoscimento della suddetta voce è il fatto dell’avvenuta precisazione delle conclusioni della controparte e non la verifica del contenuto e della rilevanza processuale delle stesse conclusioni (argomenti in tal senso si traggono dalla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, una volta accertata l’autonomia e la rilevanza processuale e sostanziale delle conclusioni rispetto alla discussione della causa, il relativo diritto va riconosciuto e liquidato: Cass. n. 13037 del 2006; Cass. n. 21029 del 2006). Anche la seconda voce – corrispondenza informativa con il cliente – erroneamente è stata disconosciuta dal giudice di appello, giacchè ai fini della liquidazione del relativo diritto, in assenza di prova contraria, non si rende necessaria una specifica documentazione (cfr Cass. n. 8152 del 2007, secondo cui con riguardo al diritto in questione si considera oggetto di una vera e propria presunzione l’espletamento di un’attività di “corrispondenza informativa”, presunzione “iuris tantum” che può essere superata da elementi di prova contraria offerti dalla controparte o essere smentita dalle diverse risultanze di causa; cfr anche Cass. n. 3775 del 2007).

3. In conclusione il ricorso va accolto e per l’effetto l’impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Corte di Appello di Cagliari in diversa composizione, che procederà al riesame della causa sulla base dei principi di diritto in precedenza evidenziati.

Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Cagliari in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2011

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