Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2570 del 31/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 31/01/2017, (ud. 13/12/2016, dep.31/01/2017),  n. 2570

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26583-2015 proposto) da:

EQUITALLA SUD SPA C.F. e P.I. (OMISSIS), in persona del Responsabile

del Contenzioso Esattoriale della Direzione Regionale del Lazio,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOACCHINO ROSSINI 18, presso

lo studio dell’avvocato GIOIA VACCARI, che la rappresenta e difende

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

D.G., elettivamente domiciliato in ROMA, V. RINO GAIMANO

20, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE CARBONARA, rappresentato

e difeso dall’avvocato GIOVANNI PASSALACQUA giusta procura in calce

al controricorso;

– controricorrente –

nonchè contro

ROMA CAPITALE C.F. (OMISSIS), in persona del Commissario,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEL TEMPIO DI GIOVI 21, presso

l’Avvocatura Comunale, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO

GRAZIOSI, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 20244/2015 del 30/09/2015 del TRIBUNAL(di

ROMA, depositata il 09/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. SCODITTI ENRICO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

D.G. propose opposizione avverso cartella esattoriale, relativa a sanzioni amministrative irrogate per violazione del Codice della strada, nei confronti di Equitalia Sud s.p.a. e Roma Capitale innanzi al Giudice di pace di Roma. Il giudice adito accolse la domanda, stante la mancata notifica dei verbali di accertamento (il D. era risultato sconosciuto all’indirizzo presso il quale si erano recati i messi notificatori), condannando ciascuno dei convenuti al pagamento delle spese processuali. Avverso detta sentenza propose appello Equitalia Sud s.p.a., chiedendo la riforma del capo relativo alla statuizione sulle spese e che fosse disposta la compensazione limitatamente al rapporto processuale fra Equitalia Sud s.p.a. e l’attore opponente. Con sentenza di data 9 ottobre 2015 il Tribunale di Roma rigettò l’appello. Motivò il giudice di appello nel senso che ricorreva la responsabilità anche del concessionario dovendo questi procedere alla riscossione solo dopo avere operato le necessarie verifiche. Ha proposto ricorso per cassazione Equitalia Sud s.p.a. sulla base di un motivo e resiste con controricorso Roma Capitale.

Il consigliere relatore Dott. SCODITTI Enrico ha depositato in cancelleria la relazione ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., proponendo l’accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza. Sono seguite le rituali comunicazioni e notificazioni e che è stata presentata memoria. Il Collegio non condivide la proposta di decisione contenuta nella relazione del consigliere relatore.

Con il motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt 12, 24 e 25, D.Lgs. n. 46 del 1999, artt. 4 e 19, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Lamenta la ricorrente che, essendo stata accolta l’opposizione per un vizio riferibile esclusivamente all’ente impositore, e su cui il concessionario non aveva alcuna facoltà di controllo, la sentenza avrebbe dovuto disporre la condanna alle spese solo nei confronti di Roma Capitale. Aggiunge che il concessionario è tenuto solo ad un mero controllo di completezza dei dati inseriti nel ruolo.

Il motivo è manifestamente infondato. Pur essendo stato in passato riconosciuto, in una fattispecie analoga, che l’agente della riscossione, rimanendo del tutto estraneo al processo di formazione del ruolo, ed ai relativi vizi procedimentali e/o notificatori, non deve risentirne negativamente sulla sua sfera giuridico – patrimoniale, ed in particolare per ciò che concerne la condanna alle spese processuali (Cass. 21 maggio 2013, n. 12385), ritiene il collegio di condividere sul punto il recente arresto di Cass. 11 luglio 2016, n. 14125 (ma si veda anche Cass. n. 17502 del 2016 e n. 21391 del 2016), secondo cui l’agente deve “rispondere, nei confronti dell’opponente vittorioso, delle spese processuali: ciò in base al principio di causalità, che informa quello di soccombenza, dal momento che la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, atto posto in essere proprio dall’esattore, anche se in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione. Lo stesso esattore inoltre, proprio perchè, a mente del cit. art. 39, ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, non può non rispondere dell’esito della lite, anche per ciò che concerne la materia delle spese processuali”. A tale conseguenza si giunge considerando che ai sensi del D.Lgs n. 112 del 1999, art. 39, come affermato dalle sezioni unite di questa Corte, ove la lite non concerna la validità degli atti posti in essere dal concessionario, l’avere il contribuente individuato nel concessionario medesimo il legittimato passivo nei cui confronti dirigere la propria impugnazione non determina l’inammissibilità della domanda, gravando sullo stesso agente di riscossione l’onere di chiamare in giudizio l’ente impositore, se non vuole rispondere dell’esito della lite (Cass. 25 luglio 2007, n. 16412). Sicchè per un verso sussiste la legittimazione passiva del concessionario, per l’altro questi, per non rispondere delle conseguenze della lite, deve chiamare in causa l’ente creditore. Sul piano del rapporto interno tra l’esattore e l’ente impositore il concessionario dovrà chiedere di essere manlevato delle conseguenze della propria soccombenza, e quindi della condanna alle spese nei confronti dell’opponente, in ragione del fatto che il secondo abbia provveduto a formare illegittimamente il ruolo. La manleva dipende, però, dalla domanda dell’esattore, sicchè ove lo stesso non l’abbia proposta, non potrà che dolersi di una tale scelta, ovvero, ove l’abbia proposta, dovrà impugnare il mancato accoglimento della domanda di manleva, e non la statuizione sulle spese processuali relativa al rapporto principale. La condanna solidale alla rifusione delle spese processuali di ente creditore e agente della riscossione è, in conclusione, legittima, quale conseguenza della legittimazione passiva, mentre la doglianza del concessionario deve essere trasferita sul piano del rapporto interno con l’ente creditore. Il motivo di censura proposto non attiene ad un’azione di manleva proposta dal concessionario nei confronti dell’ente impositore, ma al provvedimento sulle spese relativo al rapporto processuale principale, sicchè in tali limiti non può essere accolto.

L’oscillazione degli orientamenti giurisprudenziali costituisce giusto motivo di compensazione. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e dispone la compensazione delle spese processuali;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalLa L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma deLlo stesso art. 13, comma 1- bis.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

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