Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2570 del 04/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 04/02/2020, (ud. 09/01/2020, dep. 04/02/2020), n.2570

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 15114-2018 proposto da:

Z.M., B.M., domiciliati in ROMA, VIA M. PRESTINARI 15,

presso lo studio dell’avvocato VALTER CALVIERI, rappresentati e

difesi dall’avvocato NICOLA GIOBBA;

– ricorrenti –

contro

BR.MA., non in proprio ma nella qualità di unico genitore,

esercente la responsabilità genitoriale in via esclusiva della

figlia Z.A.S., elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA ADRIANA 10, presso lo studio dell’avvocato PAOLO ANGELONI,

rappresentata e difesa dall’avvocato PIERLUIGI ANGELONI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 590/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 12/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CIGNA

MARIO.

Fatto

RILEVATO

che:

Z.M. e B.M. propongono ricorso per Cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza 590/2018 del 12-3-2018, con cui la Corte d’Appello di Venezia ha rigettato il gravame dagli stessi proposto avverso la sentenza 450/2016 del Tribunale di Vicenza, che aveva dichiarato inefficace – ex art. 2901 c.c. – nei confronti di Br.Ma., quale genitore esercente in via esclusiva la responsabilità genitoriale sulla figlia minore Z.A.S., l’atto per notar M. 12-6-2007, con il quale Z.M. e B.M. avevano conferito in fondo patrimoniale alcuni beni immobili.

Resiste con controricorso Br.Ma., nella sua qualità.

Il relatore ha proposto la trattazione della controversia ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.; detta proposta, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata, è stata ritualmente notificata alle parti.

Con istanza 7-1-2020 le parti congiuntamente hanno chiesto il differimento della decisione per il perfezionamento di un accordo conciliativo sostanzialmente già raggiunto, in ordine al quale, coinvolgendo la materia trattata diritti ereditari di persona attualmente minore di età, hanno rappresentato la necessità di una richiesta di autorizzazione del giudice tutelare; accordo non potuto raggiungere in precedenza in quanto i beni ereditari erano tutti sottoposti a procedimenti esecutivi, solo di recente esauritisi positivamente.

Diritto

CONSIDERATO

che:

l’istanza, in considerazione del coinvolgimento di minori, va accolta, dando alle parti il termine di 90 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per trasmettere a questa S.C. il raggiunto accordo e la formale rinuncia al ricorso.

PQM

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, concedendo alle parti il termine di 90 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per trasmettere a questa S.C. il raggiunto accordo e la formale rinuncia al ricorso. In mancanza sarà rifissata la trattazione.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2020

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