Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2570 del 04/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 04/02/2010, (ud. 02/12/2009, dep. 04/02/2010), n.2570

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

F.A.R.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Abruzzo n. 95/05/06, depositata il 14 maggio 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2

dicembre 2009 dal Relatore Cons. Dott. VIRGILIO Biagio;

La Corte:

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata

in cancelleria la seguente relazione.

Fatto

OSSERVA

“1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo n. 95/05/06, depositata il 14 maggio 2007, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, è stato confermato il diritto di F. A.R. al rimborso dell’IRPEF trattenuta sulla pensione privilegiata ordinaria derivante da infermità contratta per causa di servizio. Il contribuente non si è costituito. 2. Il ricorso, con il quale si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 34 (evidenziando che nella specie l’invalidità sarebbe insorta per causa del servizio svolto dal contribuente in qualità di maresciallo dei carabinieri), appare manifestamente fondato, in applicazione del consolidato principio della giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di agevolazioni tributarie, la pensione privilegiata concessa per una malattia invalidante contratta durante il periodo di ferma militare nell’arma dei carabinieri, classificata come “privilegiata”, ai sensi del D.P.R. n. 1092 del 1973, art. 67, comma 2, non gode del regime di esenzione previsto dal D.P.R. n. 601 del 1973, art. 34, nè la sentenza n. 387 del 1989 della Corte costituzionale consente una estensione del beneficio, atteso che essa lo ha limitato soltanto alle pensioni privilegiate ordinarie tabellari, erogate in caso di menomazioni riportate a causa del servizio militare di leva, in ragione della obbligatorietà del rapporto di servizio cui le menomazioni sono connesse e del carattere non reddituale della erogazione, correlata non al trattamento retributivo ma alla gravità della menomazione subita (in applicazione di tale principio la Corte ha cassato con rinvio la sentenza del giudice tributario che non aveva chiarito se la pensione fosse stata erogata in ragione di infermità, lesioni o menomazioni riportate durante il servizio obbligatorio di leva, comportante il conseguimento della pensione privilegiata ordinaria tabellare, esente da Irpef, o meno) (Cass. nn. 10344 del 2004, 11483 del 2005). 3. Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio, in quanto manifestamente fondato.”; che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata all’Avvocatura Generale dello Stato; che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie. Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, la quale procederà a nuovo esame della controversia, uniformandosi al detto principio, oltre a provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo. Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2009. Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2010

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