Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2570 del 03/02/2011

Cassazione civile sez. II, 03/02/2011, (ud. 11/01/2011, dep. 03/02/2011), n.2570

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – rel. Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. PROTO Vincenzo – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

NUOVA ORT SRL in persona del legale rappresentante pro tempore

D.G. elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE rappresentata e difesa

dall’avvocato GOBBI VITTORIO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO INTERNO in persona del Ministro pro tempore, PREFETTURA UTG

TORINO in persona del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2897/2004 del GIUDICE DI PACE di TORINO,

depositata il 26/03/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/01/2011 dal Consigliere Dott. UMBERTO GOLDONI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Nuova ORT srl proponeva opposizione di fronte al Giudice di pace di Torino avverso il verbale con cui le era stata contestata violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 8, per inosservanza dei limiti di velocità stabiliti in un tratto della A32, ove era transitato un veicolo riconducibile alla predetta società.

Senza che la Prefettura della stessa città, non comparsa, avesse prodotto la documentazione in suo possesso, l’adito Giudice, con sentenza in data 12/26.3 2004, rigettava l’opposizione e regolava le spese.

Osservava H giudicante che tutte le argomentazioni svolte dall’opponente erano prive di consistenza e non valevano a scalfire la legittimità dell’operato della Polstrada.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre, sulla base di cinque motivi, la società; il Ministero dell’Interno,anche per la Prefettura di Torino, resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si lamenta che fosse stata evocata in giudizio la Prefettura di Torino e non, come prospettato dalla opponente, il Ministero dell’Interno, da cui dipende la Polstrada.

A prescindere dalla giurisprudenza consolidatasi al riguardo, che smentisce in un caso siffatto la dedotta legittimità del contraddittorio,occorre rilevare che la doglianza è priva di interesse per la ricorrerne, atteso che, nel giudizio di merito, la Prefettura non è comparsa e non ha neppure prodotto la documentazione in suo possesso, come attesta la sentenza impugnata;

pertanto, non può essere dedotta dall’odierna ricorrente una pretesa erroneità nell’indicazione della controparte, atteso che nessun danno,da tanto, neppure in ipotesi,era derivato alla stessa.

Con il secondo motivo, si lamenta che non vi era stata contestazione immediata della infrazione; tale doglianza, che si basa sostanzialmente sulla pretesa inapplicabilità nella specie del D.L. n. 121 del 2002, art. 4, attesa la natura del velocimetro impiegato, non ha pregio, in ragione del fatto che risulta come l’infrazione fosse stata accertata su di una autostrada (A32), cosa questa che, attese le caratteristiche di tali arterie, costituisce motivo di per sè valido per consentire di ritenere la contestazione immediata ardua e pericolosa, circostanza implicitamente addotta in verbale per giustificare la mancata immediatezza della contestazione.

Con il terzo motivo ci si duole della contestazione di un verbale informe, non avente le caratteristiche tutte prescritte dalla legge;

a prescindere dalla analisi specifica dei vizi da cui detto atto risulterebbe affetto, devesi ritenere che lo stesso contenesse comunque tutti gli elementi essenziali utili ai fini di un valido esercizio del diritto di difesa, atteso che l’allora opponente è risultata in grado di ponderare ed evidenziare tutte le circostanze di fatto, sia di tempo che di luogo, relative all’infrazione contestata, come pure degli estremi in diritto della stessa, cosa questa che dimostra ampiamente come l’atto abbia raggiunto pienamente lo scopo cui tendeva senza alcun pregiudizio alle difese dell’opponente.

Con il quarto mezzo si contesta la regolarità della notifica, effettuata per posta, siccome carente di una serie di elementi prescritti al riguardo; basterà osservare che la notifica ha raggiunto pienamente il suo scopo, stante che la Società destinataria ha potuto proporre tempestivamente opposizione di fronte al giudice di pace, esponendo tutti gli argomenti ritenuti a proprio favore e che, sia detto per incidens, avevano sostanzialmente anticipato quelli fatti poi oggetto di motivi di ricorso di fronte a questa Corte.

Il riferimento poi ad una pretesa (solo ipotizzata peraltro) difformità tra l’originale e la copia notificata non è suffragato da alcun elemento e non può pertanto influire sulla incidenza di un siffatto elemento, rimasto solo allo stato di possibilità.

Con il quinto mezzo ci si duole della motivazione adottata dal primo giudice per respingere la richiesta (subordinata) di riduzione della sanzione; le argomentazioni usate per svilire la motivazione adottata sono opinabili, come opinabile è anche la motivazione fatta propria dal giudice del merito, ma non per questo può essere ritenuta erronea una considerazione comparativa tra i diversi atteggiamenti che possono essere assunti dai contravventori, anche se basata su valutazioni metagiuridiche o addirittura di valore dei diversi comportamenti.

In base alle considerazioni suesposte, i motivi addotti non hanno pregio e pertanto il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in 600,00 Euro, oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2011

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