Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2570 del 02/02/2018


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 2570 Anno 2018
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: BALSAMO MILENA

SENTENZA

sul ricorso 1868-2013 proposto da:
DE PODA FABRIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA

GIUSEPPE

PALOMBINI

2,

presso

lo

studio

dell’avvocato SALVATORE DE FRANCESCO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDREA
RADICE giusta delega a margine;
– ricorrente –

2018
71

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;

Data pubblicazione: 02/02/2018

- controricorrente nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO
UFFICIO CONTROLLI;
– intimata –

avverso la sentenza n. 83/2011 della COMM. TRIBUTARIA

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/01/2018 dal Consigliere Dott. MILENA
BALSAMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per
l’accoglimento per quanto di ragione del ricorso;
udito per il controricorrente l’Avvocato ROCCHITTA che
ha chiesto il rigetto.

Il GRADO di TRENTO, depositata il 28/11/2011;

Svolgimento del Fatto
§1 Fabrizio De Poda stipulava atto di compravendita per
l’acquisto di un compendio immobiliare agricolo nel Comune
di Piazzola Del Brenta (TN), facendo espressa richiesta di
voler usufruire delle agevolazioni fiscali di cui alla I.
1954/604, L. 19657590, L. 1971/817 per la piccola

usufruire delle agevolazioni di cui all’imprenditore agricolo a
titolo principale di cui all’art. 1 tariffa parte Prima DPR
1986/131.
In data 17 aprile 2003, il predetto atto di trasferimento
immobiliare veniva sottoposto alla registrazione in Trento
con la percezione delle sole imposte fisse di registro,
ipotecarie e catastali ex L. 1954/604. In data 23.05.2003,
l’Ufficio proprietà Diretto Coltivatore dava atto della
pendenza di una istanza per il riconoscimento dei requisiti
di cui all’art. 2 della L. 1954/604, preannunciando l’assenza
dei presupposti per un accoglimento della domanda. In data
25.05.2004, l’Ufficio citato accertava che in base alle
dimensioni dell’azienda, il richiedente rivestiva la figura di
imprenditore agricolo a titolo principale e non di coltivatore
diretto.
In data 20.09.2008, l’Agenzia delle Entrate notificava al
contribuente avviso di liquidazione per il maggior tributo di
registro, maggiori imposte catastali, ipotecarie pari a
41.861,12, a causa della decadenza dalle agevolazioni fiscali
di cui alla L. 1954/604 e successive modifiche, determinata
dall’emissione del certificato negativo dell’ufficio Proprietà
Diretto coltivatore, precisando che le agevolazioni richieste

proprietà contadina; in via subordinata chiedeva di poter

2

ai sensi della L. 1981/131 non potevano essere concesse,
anche se invocate in via subordinata.
Il ricorrente impugnava l’avviso di liquidazione dinanzi
alla CTP di Trento deducendo che, in sede di registrazione
dell’atto di trasferimento, non aveva prodotto alcun
certificato, con la conseguente inapplicabilità dell’art. 4 della

1981/131 che prescrive un termine triennale di decadenza,
decorrente dalla registrazione dell’atto, per il diritto
dell’Amministrazione finanziaria a richiedere le maggiori
imposte.
L’Agenzia si costituiva, affermando che l’attestazione
provvisoria era stata presentata dal medesimo contribuente
all’ufficio del registro, in un momento successivo alla
registrazione dell’atto, ragion per cui il termine non poteva
considerarsi trascorso.
La CTP rigettava il ricorso, ritenendo che era stata
correttamente applicata la normativa di cui alla L.
1954/604, atteso che l’agenzia doveva attendere lo scadere
del triennio per il deposito dell’attestazione provvisoria e da
quel momento decorreva il termine di decadenza per il
recupero del credito erariale.
Interponeva gravame il ricorrente, il quale si doleva
della erronea applicazione della normativa citata, la quale
prevede che, se al momento della registrazione, il
contribuente non produce alcuna attestazione definitiva o
provvisoria, sono dovute le normali imposte ipotecarie e
catastali. Sennonchè, non potendo produrre una
certificazione

che

sarebbe

stata

formata

solo

successivamente ( 23.05.2003), non poteva applicarsi l’art

L..604/1954, dovendo trovare applicazione l’art. 76 DPR

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4 cit. né la disposizione di cui al comma 3 che concede
all’agenzia il temine di tre anni successivi allo spirare del
termine concesso al contribuente per la produzione
dell’attestazione definitiva, bensì l’art. 5 della medesima
legge, il quale vieta all’ufficio del registro di liquidare le
imposte agevolate in assenza della certificazione provvisoria

Secondo il ricorrente, in particolare, doveva trovare
applicazione l’art. 76 DPR 1981/131 che stabilisce che il
termine triennale di decadenza per il recupero delle imposte
decorre dal giorno della registrazione. Asseriva di non aver
mai trasmesso l’attestazione, formatosi successivamente
all’atto di acquisto.
Si costituiva l’Agenzia che resisteva all’appello
reiterando le difese già svolte.
La CTR di Trento rigettava l’appello confermando la
sentenza di primo grado, evidenziando che la richiesta di
attestazione provvisoria era certamente finalizzata ad
ottenere le agevolazioni e che, in ogni caso, l’attestazione
era stata inoltrata all’ufficio del registro, il cui originale era
in possesso del contribuente.
Avverso la sentenza n. 83/01711 della CTR del Trentino
il sign De Poda propone ricorso per cassazione affidato a tre
motivi.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

RAGIONI DI DIRITTO
§2.1. Il ricorrente, con il primo motivo, censura, ai sensi
dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c, la violazione degli
artt. 3, 4, e 5 L 1954/604, art. 76 DPR 1981/131 in tema di

o definitiva.

4

decadenza della facoltà di accertamento dell’agenzia delle
entrate, sostenendo che il termine decadenziale di cui
all’art. 76 cit decorre dalla registrazione dell’atto di
trasferimento, risultando inapplicabili alla fattispecie, gli
artt. 4 e 5 della citata legge che riguardano le ipotesi in cui
il contribuente produce il certificato dell’ispettorato ovvero

in cui il contribuente che dichiara di voler conseguire le
agevolazioni tributarie non deposita né certificato
provvisorio né quello definitivo, nel qual caso sono dovute
le normali imposte di registro ed ipotecarie.
Pertanto, avendo l’Ufficio erroneamente liquidato le
imposte agevolate, pur in assenza delle attestazioni
richiamate, il termine triennale per esercitare l’azione di
recupero era ormai spirato alla data del 20.09.2008 , data
di notifica dell’avviso di liquidazione delle imposte.
Secondo la tesi del ricorrente, dunque, l’agenzia ha
provveduto a correggere un errore relativo alla imposta
suppletiva, soggetta al termine decadenziale di tre anni
decorrente dalla registrazione dell’atto ex art. 76 DPR
1981/131, non trovando applicazione l’art. 42 T.U.
Con il secondo motivo, lamenta il ricorrente
l’insufficiente, contraddittoria motivazione su un punto
decisivo della controversia ex art. 360 n. 5 c.p.c.
relativamente agli artt. 11.5 e 116 c.p.c., artt. 2727 e ss c.c.,
dolendosi della motivazione deli giudici di appello laddove
hanno ritenuto che il contribuente avesse prodotto all’ufficio
del registro, al momento della registrazione, l’attestazione
provvisoria ex L. 604/1954, allorquando invece
l’attestazione era stata formata in epoca successiva

l’attestazione provvisoria, mentre l’art 5 disciplina l’ipotesi

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dall’Ufficio competente e dunque era impossibile per il
contribuente produrla all’epoca della registrazione.
Aggiunge il ricorrente che l’attestazione provvisoria
acquisita successivamente alla registrazione (circostanza
pacifica tra le parti) era stata consegnata al notaio che,
come da sua attestazione, non l’aveva trasmessa all’ufficio

Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia violazione
dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.
relativamente alla domanda posta dal contribuente riferita
all’applicazione dell’art. 1 della I. 604/1954 e dell’art. 76
DPR 1981/131, censurando la sentenza di appello per non
aver il giudice di secondo grado considerato che trattandosi
di imposta principale – quella liquidata al momento della
registrazione – andava recuperata ex art. 1 cit. nel termine
decadenziale triennale.
I tre motivi possono essere vagliati congiuntamente in
quanto attinenti alla medesima questione.
La L. n. 604 del 1954, all’art. 3 dispone che per
conseguire le agevolazioni tributarie di cui alla L. 6 agosto
1954, n. 604, e successive modificazioni ed integrazioni,
l’acquirente, i permutanti e l’enfiteuta debbono produrre, al
momento della registrazione, insieme all’atto, lo stato di
famiglia e un certificato dell’ispettorato provinciale agrario
competente per territorio, che attesti la sussistenza dei
requisiti di cui ai nn. 1, 2 e 3, art. precedente.
Il successivo art. 4 prevede che, in luogo del certificato
dell’ispettorato agrario richiesto dall’art. 3 può essere
prodotta un’attestazione provvisoria dell’ispettorato
medesimo dalla quale risulti che sono in corso gli

del registro di Trento.

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accertamenti per il rilascio. In tal caso le agevolazioni
tributarie sono concesse al momento della registrazione, ma
entro tre anni da tale formalità l’interessato deve presentare
all’ufficio del registro il certificato definitivo, attestante che
i requisiti richiesti sussistevano fm dal momento della
stipula dell’atto; in difetto sono dovute le normali imposte,

Nella ipotesi contemplata dal presente articolo l’azione
dell’Amministrazione finanziaria per il recupero delle
imposte ordinarie si prescrive col decorso di tre anni dalla
scadenza del termine stabilito dal comma precedente.
L’art. 5 infine dispone infine che: Quando sia stata resa
nell’atto esplicita dichiarazione di voler conseguire le
agevolazioni tributarie di cui alla presente legge e non sia
stato prodotto ne’ il certificato provvisorio previsto dall’art.
4, comma 1, ne’ quello definitivo previsto dall’art. 3, sono
dovute le normali imposte di registro ed ipotecarie, ma non
è precluso il diritto al rimborso se nel termine triennale di
prescrizione gli acquirenti, permutanti o enfiteuti presentino
apposita domanda all’ufficio del registro competente per
territorio,corredata dal certificato dell’ispettorato provinciale
agrario di cui all’art. 4, comma 2.
L’espressa previsione nell’art. 4, comma 2, secondo cui “in
difetto” di tempestiva presentazione di detto certificato
“sono dovute le normali imposte”; il correlato disposto
dell’art. 4, comma 3, secondo cui “l’azione
dell’Amministrazione finanziaria per il recupero” di tali
“imposte ordinarie si prescrive col decorso di tre anni dalla
scadenza del termine stabilito dal comma precedente”,
ovverosia “dalla scadenza” del termine concesso al

salvo quanto stabilito dall’art. seguente.

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contribuente per la presentazione del “certificato definitivo”
recante l’attestazione del possesso dei requisiti di cui all’art.
2; nonché il disposto dell’art. 5 che espressamente prevede
il diritto di rimborso per il contribuente che non abbia
presentato alcun certificato, impongono di ribadire la natura
decandenziale del termine suddetto tanto nel caso in cui

certificazione definitiva, quanto nel caso in cui tale
certificazione sia conseguita successivamente (
Cass.5349/2013; Cass. 2015 n.25438).
Nella fattispecie, le doglianze sollevate dal contribuente
discendono dall’affermazione che la certificazione
provvisoria – pur richiesta dallo stesso all’ufficio “Proprietà
Diretto Coltivatore della P.A.T.”, che l’aveva esaminata in
data 23.05.2003 – non era stata dal medesimo prodotta, in
quanto consegnata al notaio che, a sua volta, aveva omesso
di trasmetterlo all’Agenzia (come da dichiarazione del
professionista).
Tuttavia, l’ufficio provinciale dichiarava di aver rilasciato
due originali dei certificati provvisori, di cui uno inoltrato al
richiedente e l’altro conservato presso di sé, confermando
peraltro che l’agenzia delle Entrate non aveva mai fatto
istanza per ottenere detta certificazione provvisoria, ma solo
per quella definitiva di rigetto.
Secondo la tesi dell’Agenzia, la consegna, successiva
alla registrazione dell’atto traslativo, del certificato
provvisorio all’Agenzia, è stata da questa accettata ai sensi
dell’art. 4 cit., in quanto il ritardo non era stato determinato
dal comportamento colpevole del contribuente, ma dai
tempi di espletamento della procedura amministrativa, le

l’acquirente, all’atto dell’acquisto , sia già in possesso della

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cui conseguenze non potevano certamente riverbersarsi sul
richiedente il certificato.
Sennonchè le modalità con cui il certificato è pervenuto
all’agenzia successivamente alla registrazione dell’atto
traslativo della proprietà appaiono del tutto irrilevanti ai fini
della decisione.
Nel caso di specie, infatti, non ricorre l’ipotesi prevista

L. 6 agosto 1954, n. 604, art. 4, nel testo applicabile ratione

torporis,

di produzione dell’attestazione provvisoria

dell’Ispettorato provinciale agrario dal quale risulti che sono
in corso gli accertamenti per il rilascio del certificato
(“attestante che i requisiti richiesti sussistevano fin dal
momento della stipula dell’atto”), ipotesi per la quale il
comma 3 espressamente stabilisce che “l’azione
dell’amministrazione finanziaria per il recupero delle
imposte ordinarie si prescrive con il decorso di tre anni dalla
scadenza del termine stabilito dal comma precedente”.
Neppure ricorre l’ipotesi, prevista dal precedente art. 3, di
produzione, al momento della registrazione, insieme con
l’atto, del “certificato dell’ispettorato provinciale agrario
competente per territorio che attesti la sussistenza dei
requisiti di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell’articolo precedente”.
Nella specie, infatti, come contemplato dalla stessa L. n. 604
del 1954, successivo art. 5 è “stata resa la dichiarazione
contestuale di cui alla lettera a) dell’art. 3 e non è stato
prodotto ne’ il certificato definitivo previsto dalla lettera b)
dello stesso art. 3, nè quello provvisorio previsto dall’art. 4,
comma 1”. In tale caso sono dunque “dovute le normali
imposte di registro o ipotecarie” (salvo il diritto al rimborso

(“… nell’ipotesi contemplata dal presente articolo…”) dalla

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nel ” termine triennale di prescrizione”, qualora sia
presentata apposita domanda corredata da un certificato
definitivo dell’Ispettorato provinciale agrario), e alla
richiesta dell’ufficio non può che applicarsi, in difetto di
speciale previsione, l’ordinario termine di decadenza,
stabilito dall’art. 76, comma 2 del t.u. dell’imposta di
registro, di tre anni, decorrenti, per gli atti presentati per la

per il caso in esame, che al momento della notifica
dell’avviso di liquidazione impugnato, si era già verificata la
decadenza dell’ufficio, anche considerando la proroga
biennale di cui all’art. 11 della L. 289/2002 (Cass. 2014 n.
13796; v. anche e Cass. 2014 n. 3082; Cass. 2014 n. 1261;
Cass. 2002 n. 12189).
Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata va
cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di
fatto, la causa può essere decisa nel merito con
l’accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si
liquidano come in dispositivo, mentre possono essere
compensate fra le parti le spese per i gradi di merito in
considerazione della peculiarità della fattispecie.

La Corte

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e,

decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario del
contribuente;
merito;

Dichiara compensate le spese di lite dei giudizi di

registrazione, dalla richiesta di registrazione. Ciò comporta,

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Condanna l’Agenzia delle Entrate alla refusione

delle spese processuali sostenute dal ricorrente che liquida
in euro 5.000,00 per compensi, euro 900,00 per c.u., oltre
rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione
civile in data 11.01.2018
Il Consigliere estensore

3t1/3

Il Presidente
Dr.Domenico Chindemi

Dr. Milena Balsamo

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