Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 257 del 12/01/2010

Cassazione civile sez. I, 12/01/2010, (ud. 15/10/2009, dep. 12/01/2010), n.257

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25861/2008 proposto da:

B.W. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in Roma, Via A. DEPRETIS 86 presso l’avvocato CAVASOLA Pietro, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ELIO GUGLIELMINO giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

F.A.M.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1497/2007 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 01/10/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

15/10/2009 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 25/1/1995, il Tribunale di Ivrea pronunciava separazione giudiziale dei coniugi B.W. e F.A. M.L., rimettendo la causa in istruttoria per la definizione delle questioni patrimoniali e di scioglimento della comunione legale.

Con sentenza 4-7/2/2002, il Tribunale definiva le predette questioni patrimoniali, rimettendo ulteriormente la causa a ruolo perchè si procedesse alle attività di cui all’art. 789 c.p.c..

Con sentenza 18-19/12/2002, il Tribunale assegnava i lotti, predisposti da precedente consulenza, definendo così l’oggetto del contendere tra le parti.

Il B., con atto d’appello 22/4/2003, impugnava la predetta sentenza, chiedendo il rinnovo della C.T.U. Costituitosi regolarmente il contraddittorio, la F. non si opponeva al predetto rinnovo.

Veniva disposta ed espletata nuova consulenza.

Con sentenza 7/7-20/9/2006, la Corte d’Appello di Torino disponeva che i due lotti, predisposti dalla consulenza, fossero assegnati alle parti mediante sorteggio. Con sentenza 30/3-4/7/2007, la Corte d’Appello di Torino, dato atto del sorteggio, assegnava i lotti, dichiarando compensate per metà le spese di giudizio e per metà poste a carico della F..

Ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, il B.. Non ha svolto attività difensiva la F.. Il B. ha depositato memoria per l’udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, là dove il giudice a quo ha confermato la compensazione delle spese di primo grado e compensato per metà quelle del giudizio di appello, ponendole a carico della controparte per l’altra metà; con il secondo, lamenta illogica e contraddittoria motivazione al riguardo.

I motivi vanno rigettati in quanto infondati.

Va precisato che è applicabile al presente giudizio l’art. 92 c.p.c., comma 2, nella formulazione previgente (anteriore alla novella del 2006) per cui se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri motivi, il giudice può compensare parzialmente o per intero le spese tra le parti.

Secondo giurisprudenza costante, la valutazione dell’opportunità della compensazione totale o parziale delle spese rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito (per tutte, Cass. n. 8540 del 2005); tuttavia la compensazione deve trovare nel provvedimento adeguato supporto motivazionale, ancorchè desumibile per implicito dal complesso della motivazione (Cass. S.U. n. 20598 del 2008).

Nella specie, il giudice d’appello conferma la compensazione delle spese di primo grado (e nel primo, questa era stata effettuata “in considerazione della natura della controversia e dell’esito complessivo del giudizio”: vi era quanto meno accordo tra le parti sulla necessità di effettuare la divisione.) Dunque, del tutto correttamente, il giudice d’appello ha fatto propria la valutazione già effettuata dal primo giudice.

Quanto al giudizio d’appello, la pronuncia impugnata precisa che il B. ha visto accolto parte dei suoi motivi, e dunque compensa le spese per metà e per metà le pone a carico della controparte.

Anche in tal caso tratta di motivazione adeguata e non illogica, posto che il B. ha comunque visto rigettata la sua eccezione di improponibilità della fase del giudizio ex art. 789 c.p.c., e dunque non tutti i suoi motivi d’appello sono stati accolti.

Va conclusivamente rigettato il ricorso.

Nulla sulle spese, non avendo svolto attività difensiva la F..

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2010

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