Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 257 del 09/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 09/01/2020, (ud. 03/10/2019, dep. 09/01/2020), n.257

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso ricorso iscritto al n. 22318/2018 R.G. proposto da:

T.F., rappresentato e difeso dall’Avv. Marco Di Lotti e

dall’Avv. Mauro Bottoni, con domicilio eletto presso lo studio del

secondo in Roma, via Giovanni Bettolo, n. 9;

– ricorrente –

contro

UnipolSai S.p.A., rappresentata e difesa dall’Avv. Domenico Vizzone,

con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Cratilo di

Atene, n. 31;

– controricorrente –

e nei confronti di

Soluzione Autonoleggio S.r.l.;

– intimata –

avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli n. 2164/2017, depositata

il 30 dicembre 2017;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 ottobre

2019 dal Consigliere Dott. Iannello Emilio.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Soluzione Autonoleggio S.r.l. – resasi cessionaria pro solvendo di parte del maggior credito risarcitorio vantato da T.F., ex art. 149 cod. ass., nei confronti della propria assicuratrice UnipolSai S.p.A., per i danni riportati della propria autovettura in conseguenza di sinistro stradale – convenne in giudizio davanti al Giudice di pace di Tivoli la detta compagnia assicuratrice e il T. chiedendo:

– accertarsi l’obbligo gravante sulla compagnia assicuratrice, quale debitrice ceduta, di corrispondere la parte di credito oggetto di cessione e di risarcire il danno costituito dai costi sostenuti per l’attività di patrocinio svolta nella vertenza;

– in alternativa, in caso di accertata insussistenza del credito ceduto, condannarsi il T., cedente pro solvendo, al pagamento del corrispettivo pattuito in Euro 624 per la prestazione fruita, oltre che al risarcimento dei danni.

Costituendosi in giudizio T.F. chiese accertarsi l’efficacia del contratto di cessione con la conseguente condanna della assicuratrice, debitrice ceduta, a corrispondere a parte attrice la somma oggetto di cessione e, in via subordinata, in caso di accertata inefficacia della cessione del credito e di conseguente accoglimento della domanda nei suoi confronti proposta, chiese accertarsi il proprio diritto, ex art. 149 cod. ass., di ottenere da UnipolSai S.p.A. il risarcimento dei danni derivanti dal sinistro stradale.

Costituendosi a sua volta UnipolSai S.p.A. eccepì l’intervenuta cessazione della materia del contendere con parte attrice e il difetto di legittimazione attiva del convenuto T..

Il Giudice di pace dichiarò pertanto cessata la materia del contendere, compensò le spese tra Soluzione Autonoleggio S.r.l. e UnipolSai S.p.A. e condannò invece il T. al pagamento, in favore di UnipolSai S.p.A., delle spese processuali e di Euro 300 per lire temeraria.

2. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Tivoli, investito con gravame dal solo T., ha confermato tale decisione, condannando l’appellante anche alle spese del grado e al pagamento dell’ulteriore somma di Euro 900 per responsabilità processuale aggravata.

Ha infatti rilevato che “correttamente il primo giudice ha ritenuto che il comportamento processuale del T. fosse addirittura censurabile ai sensi dell’art. 96 c.p.c., avendo il medesimo proceduto a notificare la propria comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale a UnipolSai S.p.A. dopo che questa aveva provveduto a versare quanto richiesto a Soluzione Autonoleggio S.r.l.” e che inoltre “l’esame del fascicolo di primo grado evidenzia come il T. abbia inteso coltivare il giudizio anche successivamente all’abbandono della causa da parte della società attrice e cessionaria del credito azionato – quindi unica legittimata ad agire per il suo riconoscimento -, presentando memorie e chiedendo l’ammissione di prove ovviamente respinte dal Giudice a quo”.

3. Avverso tale decisione T.F. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resiste UnipolSai S.p.A., depositando controricorso.

4. Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

La controricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c., comma 2.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, violazione o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e art. 156 c.p.c., nonchè dell’art. 111 Cost., comma 6.

Deduce che la sentenza impugnata si fonda sull’assunto erroneo che il proprio diritto ad ottenere la rifusione delle spese di lite non sia sorto nel momento, di gran lunga precedente all’adempimento ed alla conseguente cessazione della materia del contendere, in cui egli è stato costretto a rivolgersi ad un legale ed a costituirsi in giudizio a salvaguardia del proprio interesse (e diritto) a non vedere pregiudicata la propria sfera giuridico-patrimoniale dalla condotta inadempiente della ceduta, ma solo con la notifica della propria comparsa, contenente domanda trasversale, alla contumace, pacificamente successiva al pagamento in favore della cessionaria.

Rileva infatti che:

– Soluzione Autonoleggio S.r.l. ha introdotto il procedimento con atto di citazione passato per la notifica in data 19 marzo 2012, ricevuto da esso odierno ricorrente in data 20 marzo 2012 e dalla Unipol Assicurazioni S.p.A. in data 21 marzo 2012;

– il procedimento è stato iscritto a ruolo in data 4 aprile 2012;

– in data 16 aprile 2012, egli si è costituito in giudizio per chiedere il rigetto di ogni domanda nei propri confronti e spiegare domanda trasversale di accertamento dell’obbligazione, in forza della cessione di credito, della ceduta Unipol Assicurazioni S.p.A., nei confronti della cessionaria, Soluzione Autonoleggio S.r.l.;

– nelle more, Unipol Assicurazioni S.p.A. aveva riconosciuto la propria posizione debitoria ed aveva trasmesso alla cessionaria l’importo di Euro 2.000,00, comprensivo del credito portato dalla cessione del risarcimento del maggior danno e delle spese di lite affrontate della predetta: ciò con missiva spedita in data 7 maggio 2012 e consegnata alla cessionaria in data 11 maggio 2012, senza comunicare nulla al cedente che ben sapeva coinvolto nel giudizio;

– solo all’udienza di prima comparizione, tenutasi in data 14 maggio 2012, egli veniva a conoscenza del pagamento in favore della cessionaria ed “alla luce delle dichiarazioni della Soluzione Autonoleggio S.r.l.” insisteva “nella richiesta di notifica della propria domanda alla convenuta Unipol al fine della liquidazione delle spese giudiziali” (verbale udienza primo grado del 14 maggio 2012);

– il Giudice di pace, quindi, rinviava la causa all’udienza del 23 luglio 2012 per la notifica della comparsa del T. alla UnipolSai, rimasta contumace: notifica che si perfezionava in data 8 giugno 2012.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia poi, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, violazione dell’art. 102 e art. 354 c.p.c., comma 1, per avere la Corte d’appello omesso di ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile del sinistro stradale da cui originava il credito risarcitorio poi in parte oggetto di cessione: soggetto da ritenersi litisconsorte necessario anche in ipotesi, quale assume essere quella di specie, di c.d. azione diretta ex art. 149 cod. ass., ancorchè esercitata da cessionaria del credito dell’assicurato.

3. Il secondo motivo di ricorso, di rilievo preliminare, è infondato.

A seguito della cessazione della materia del contendere, pacifica tra le parti, in ordine alla sussistenza del credito indennitario, ex art. 149 cod. ass., azionato, quale cessionaria, da Soluzione Autonoleggio S.r.l., la lite deve ritenersi, come di fatto è, concentrata e limitata all’accessorio tema del regolamento delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale. Questo a sua volta postula, nella specie, valutazioni che non richiedono la verifica della fondatezza nel merito della pretesa (essendo questa incontestata) e riguardano piuttosto la dinamica del processo e il comportamento delle parti nel corso del suo svolgimento: tema sul quale non è ravvisabile alcun litisconsorzio necessario, nè tantomeno alcuna neppure astratta possibilità di pregiudizio per la parte non evocata in causa.

In termini, questa Corte – con risalente ma condivisibile arresto che si riferiva ad un caso di azione surrogatoria ex art. 2900 c.c. esercitata dal creditore surrogante nei confronti del debitore del surrogato debitore principale, senza la partecipazione di quest’ultimo, litisconsorte necessario – ha affermato che “tale litisconsorzio necessario non sussiste ove nel giudizio sia cessata la materia del contendere, non richiedendo la relativa pronuncia la partecipazione al giudizio dei soggetti interessati alla definizione del rapporto sostanziale; d’altro canto la residua pronuncia sulle spese del giudizio riguarda necessariamente soltanto le parti della relativa domanda di rifusione e, pur se abbia seguito il criterio della soccombenza potenziale e cosi esaminato la questione della sussistenza delle condizioni della surrogazione, non importa comunque il litisconsorzio necessario dei soggetti di questo rapporto sostanziale, trattandosi di una questione incidentalmente risolta, mentre per il litisconsorzio si deve fare riferimento all’oggetto diretto della pronuncia giudiziale” (Cass. 25/10/1974 n. 3129).

4. è altresì infondato il primo motivo.

Costituisce jus receptum che, in caso di cessazione della materia del contendere, al fine di regolare le spese dell’intero giudizio il giudice, salvo diverso espresso accordo tra le parti, deve utilizzare il criterio della soccombenza virtuale, secondo il principio di causalità, considerando, a tal fine, l’intera vicenda processuale (v. ex aliis Cass. 29/11/2018, n. 30857; 25/08/2005, n. 17334).

Orbene il principio di causalità, sotteso a quello della soccombenza, dà rilievo al dato della causazione della instaurazione del processo. Occorre dunque risalire al fatto causativo del giudizio e identificare la parte che (per avere ad es. azionato una pretesa accertata come infondata ovvero al contrario lasciato insoddisfatto una pretesa riconosciuta fondata) abbia dato causa alla lite o al suo protrarsi e, correlativamente, posto in condizione la parte avversa di doversi difendere ovvero promuovere il giudizio anticipandone i relativi costi.

Alla luce di tale criterio – e tenuto conto del sopra esposto svolgimento, anche cronologico, della vicenda processuale, quale desumibile dagli atti sulla base delle indicazioni del ricorrente, che appaiono osservanti degli oneri di specificità ed autosufficienza imposti dall’art. 366 c.p.c., n. 6 – deve ritenersi corretta la decisione del giudice di merito in ordine all’attribuzione dell’onere delle spese.

Devono al riguardo svolgersi infatti le seguenti considerazioni:

– l’odierno ricorrente, convenuto in primo grado, è stato bensì costretto, infondatamente, a difendersi dalla domanda nei suoi confronti proposta dalla società cessionaria del credito e di ciò la causa deve ascriversi alla compagnia assicuratrice che, pur essendovi tenuta, al momento della instaurazione della lite non aveva ancora provveduto a corrispondere l’indennizzo oggetto di cessione;

– tale esigenza difensiva e la connessa legittima pretesa di rimborso delle relative spese non richiedevano affatto, però, al cedente, convenuto, una volta emersa e comunicata in udienza l’intervenuta cessazione della materia del contendere sulla domanda principale, la notifica all’altra convenuta, ossia alla predetta compagnia assicuratrice, fino allora rimasta contumace, della propria comparsa contenente la domanda riconvenzionale nei suoi confronti proposta (domanda, come detto, subordinata all’accoglimento nei confronti del convenuto/attore in via riconvenzionale della domanda principale, ossia a un evento che in quel momento risultava già escluso per la intervenuta cessazione della materia del contendere);

– anche nella contumacia della compagnia convenuta, il cedente, infondatamente evocato in giudizio, avrebbe potuto legittimamente pretendere la rifusione delle spese fino allora sostenute, senza alcuna necessità di dare ulteriore impulso al processo con la detta notifica; deve al riguardo peraltro rimarcarsi che, sebbene si dica che nel verbale d’udienza la richiesta di differimento per la notifica della comparsa alla compagnia d’assicurazioni rimasta contumace fosse avanzata “al fine della liquidazione delle spese giudiziali”, non risulta, nè viene dedotto, con palese inosservanza al riguardo dell’onere imposto dall’art. 366 c.p.c., n. 6 (anche per quel che riguarda la necessaria specificazione di quali fossero state le argomentazioni sul punto spese in appello), che il contenuto della comparsa di costituzione poi notificata alla Unipol contenesse tale precisazione quanto allo scopo della notifica e non anche dunque la domanda riconvenzionale di accertamento nel merito del debito indennitario;

– detta notifica ha dunque di fatto invece reso necessaria la prosecuzione del processo e determinato l’esigenza, per la detta compagnia, di difendersi in esso per far valere, del tutto a ragione, l’infondatezza della domanda riconvenzionale nei suoi confronti ancora iterata dal cedente, nonostante la già intervenuta cessata materia del contendere;

– ebbene tale sviluppo del processo ha effettivamente lasciato emergere una soccombenza del convenuto/attore in via riconvenzionale, avendo egli coltivato una domanda riconvenzionale il cui accoglimento era già in partenza precluso dal venire meno (per cessata materia del contendere) della condizione cui essa era esplicitamente subordinata;

– nella ponderazione delle due contrapposte soccombenze (e dei due correlati nessi causali) del tutto legittimamente il giudice a quo ha attribuito prevalenza (la compensazione, totale o parziale, ex art. 92 c.p.c. costituendo facoltà non un obbligo per il giudice) alla seconda, in quanto inutilmente foriera di ulteriori e vieppiù onerosi aggravi processuali.

5. Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Avuto tuttavia riguardo alla peculiarità della fattispecie e alla novità delle questioni trattate si ravvisano i presupposti per l’integrale compensazione delle spese.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Compensa integralmente le spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.

Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 9 gennaio 2020

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