Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 257 del 09/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 257 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: CARRATO ALDO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al N.R.G. 27835/2012 proposto da:
SPACE S.R.L. (P.I.: 03701020822), in persona del legale rappresentante pro-tempore,
rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Giuseppe
Mazzarella ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Renato Corcione, in
– ricorrente —

Roma, via Piave, n. 52;
contro
COMUNE DI PALERMO, in persona del Sindaco pro-tempore;

– intimato –

per la cassazione della sentenza n. 357 del 2012 del Tribunale di Palermo, depositata il
27 gennaio 2012 (e non notificata).
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 novembre

2013 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;
letta la memoria difensiva, ex art. 380 bis — comma 2 — c.p.c., depositata

nell’interesse della ricorrente;
1

Data pubblicazione: 09/01/2014

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Lucio Capasso, che nulla ha osservato in ordine alla relazione ex art. 380 bis c.p. c. in atti.
Rilevato che il consigliere designato ha depositato, in data 13 giugno 2013, la
seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: << Con ricorso, notificato il 18 giugno 2009, la Space s.r.l. impugnava, dinanzi al Giudice di Pace di Palermo, n. 38 Settore Setvizi alle Imprese, le aveva intimato il pagamento di euro 555,88 ciascuna, in ragione dell’asserita collocazione non autorizzata degli impianti pubblicitari del tipo “palline di fermata” autobus”, in diverse vie della città di Palermo. Nella costituzione dell’Ente convenuto, il Giudice di Pace, con sentenza n. 1078110, respingeva la domanda della ricorrente, confermando in ogni loro parte i provvedimenti impugnati. Con atto di citazione, notificato 115 maggio 2010, la società Space s.r I., proponeva appello avverso detta decisione; il Comune di Palermo si costituiva, chiedendo il rigetto del gravame. Il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 357/2012, depositata il 27 gennaio 2012 e non notificata, rigettava l’appello proposto, confermando la sentenza impugnata; compensava le spese. Avverso detta sentenza Space S.r.l. proponeva ricorso per cassazione, notificato il 3 dicembre 2012 e depositato il 17 dicembre 2012, basato su due motivi. L’intimato Comune di Palermo non ha svolto attività difensiva in questa sede. Ritiene il relatore, che avuto riguardo all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’ad. 375 n. 5, c.p.c., sussistono le condizioni per pervenire al rigetto del ricorso per sua manifesta infondatezza e, quindi, per la sua conseguente definizione nelle forme del procedimento camerale. 2 ordinanze-ingiunzioni, notificate 11 14 luglio 2009, con le quali il Comune di Palermo, Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’ad. 23 della L. n. 689/81 e dell’ad. 132 c.p.c., nonché l’omessa e comunque insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’ad. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., avuto riguardo all’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui i provvedimenti autorizzativi nn. 1702/84 e 909/89 non potevano essere , Con il secondo motivo la ricorrente ha denunciato l’omessa o, comunque, insufficiente motivazione circa il fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’ad. 360 n. 5 c.p.c., riguardante la ritenuta revoca dei provvedimenti autorizzativi con provvedimento successivo del Comune di Palermo del 4/2/1999. I due motivi possono essere trattati congiuntamente, siccome strettamente connessi, attenendo alle medesime questioni. Essi appaiono, all’evidenza, manifestamente destituiti di pregio. Infatti, il Tribunale di Palermo, con motivazione logica ed adeguata ha rilevato che i manufatti pubblicitari oggetto delle ordinanze ingiunzione impugnate, risultavano essere abusivi, sostenendo che i provvedimenti autorizzativi n. 1702/84 e 909/89 non possono essere invocati quali titoli legittimanti la collocazione di tutte le “paline di fermata di autobus” che la Space S.r.l. aveva posizionato nel corso degli anni, oltre quelle già autorizzate con i predetti provvedimenti e poi revocati con il provvedimento del Comune di Palermo del 4 febbraio 1999. Inoltre, il Tribunale ha evidenziato che era stata offerta alcuna prova di un eventuale rinnovo dei provvedimenti autorizzativi richiamati dalla ricorrente, ritenendo, perciò, che tale mancanza costituisse un’ulteriore circostanza decisiva (in aggiunta all’intervenuta revoca) ai fini della qualificazione dell’attività svolta dalla Space s.r.l. come illecito amministrativo riconducibile alla illegittima collocazione (siccome non autorizzata) di impianti pubblicitari, da cui deriva l’infondatezza della supposta violazione di legge. 3 invocati quali titoli legittimanti la collocazione di tutte le “patine di fermata di autobus”. Pertanto, la sentenza impugnata non appare viziata, dal momento che il Tribunale ha sottolineato, in modo chiaro e conciso, gli elementi dai quali ha desunto che le autorizzazioni a loro tempo rilasciate alla società ricorrente non potevano più ritenersi valide ed efficaci, con la conseguente esclusione della liceità dell’attività imprenditoriale in questione. nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., ravvisandosi la manifesta infondatezza dei motivi formulati, in relazione all’ipotesi enucleata dall’art. 375 n. 5 c.p.c., ravvisandosi, altresì, l’adeguatezza e la logicità della motivazione della sentenza impugnata nella presente sede di legittimità (donde la sua incensurabilità ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.)>>.
Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti
nella relazione di cui sopra, avverso la quale la memoria difensiva, depositata
nell’interesse della ricorrente principale ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c., non
contrappone ulteriori argomentazioni idonee a confutare la relazione stessa,
considerandosi che anche l’eventuale sopravvenuto annullamento della revoca delle
autorizzazioni sarebbe irrilevante ai fini del giudizio poiché il presupposto della
configurazione della contestata violazione esistenza al momento dell’accertamento (per
come rimasto acclarato con l’impugnata sentenza);

ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato e che non occorre
adottare alcuna statuizione in punto spese, non avendo l’ente intimato svolto attività
difensiva in questa sede.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI Sezione civile della Corte Suprema
di Cassazione, in data 12 novembre 2013.

Il Presidente

In definitiva, quindi, si riconferma che sembrano emergere le condizioni per procedere

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA