Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25699 del 22/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 22/09/2021, (ud. 02/12/2020, dep. 22/09/2021), n.25699

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10905-2018 proposto da:

E.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PROPERZIO

27, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO DE SARNO, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIUSEPPE DI MONDA;

– ricorrente –

contro

G.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1734/2010 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 10/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 2/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA

BESSO MARCHEIS.

 

Fatto

PREMESSO

CHE

E.A. ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello di Napoli 10 maggio 2010 n. 1734, con atto notificato il 29 marzo 2018.

La sentenza impugnata era stata impugnata per revocazione e la revocazione è stata decisa con sentenza, della medesima Corte d’appello di Napoli, n. 274 del 19 gennaio 2018.

Con provvedimento n. 24191/2019 questa Corte ha constatato che preliminare all’esame del ricorso era la determinazione della tempestività della sua proposizione; che dagli atti a disposizione del Collegio non risultava né la data della comunicazione della sentenza che si è pronunciata sulla revocazione, né la data della proposizione dell’istanza di sospensione del termine per proporre il ricorso in cassazione; che, d’altro canto, era stata rimessa alle sezioni unite della Corte la questione della determinazione della decorrenza del termine iniziale del decorso del periodo di sospensione. La Corte ha quindi rinviato la causa a nuovo ruolo, disponendo l’acquisizione del fascicolo d’ufficio del giudizio di revocazione e l’indicazione da parte della cancelleria della Corte d’appello di Napoli della data di comunicazione della sentenza che ha dichiarato inammissibile l’impugnazione per revocazione.

L’intimata G.M. non ha proposto difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Il Collegio rileva che dall’esame del fascicolo d’ufficio il termine per la proposizione del ricorso per cassazione è stato sospeso dal giudice della revocazione all’udienza del 5 luglio 2017. Alla luce della pronuncia delle sezioni unite n. 21874/2019, secondo cui “l’art. 398 c.p.c., comma 4, secondo inciso, deve interpretarsi nel senso che l’accoglimento, da parte del giudice della revocazione, dell’istanza di sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione determina l’effetto sospensivo soltanto dal momento della comunicazione del relativo provvedimento, non avendo la proposizione dell’istanza alcun immediato effetto sospensivo sebbene condizionato al provvedimento positivo del giudice”, il ricorso per cassazione va dichiarato inammissibile per tardività.

Nulla viene disposto in relazione alle spese, non essendosi l’intimata difesa nel presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Sussistono, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2 sezione civile, il 2 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2021

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