Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25699 del 15/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 25699 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: CHINDEMI DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso 10450-2009 proposto da:
CRAZY SHIRT SRL in persona del Presidente del
Consiglio di Amministrazione, elettivamente
domiciliato in ROMA PIAZZA DI PRISCILLA 4, presso lo
studio dell’avvocato COEN STEFANO, che lo rappresenta
e difende unitamente all’avvocato RUGGERI IVO MARIO
2013

giusta delega in calce;
– ricorrente –

2715

contro

AGENZIA CENTRALE DELLE ENTRATE in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

Data pubblicazione: 15/11/2013

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende
ope legis;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 27/2008 della COMM.TRIB.REG.
di FIRENZE, depositata il 10/03/2008;

udienza del 03/10/2013 dal Consigliere Dott. DOMENICO
CHINDEMI;
udito per il ricorrente l’Avvocato COEN che si
riporta;
udito per il controricorrente l’Avvocato D’ASCIA che
si riporta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

R.G. 10450/2009

Fatto
La Commissione tributaria regionale della Toscana, con sentenza n. 27/29/08, depositata il
10.3.2008,accoglieva parzialmente l’appello del!’ Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della
Commissione tributaria provinciale di Firenze 100/02/2006, determinando le sanzioni
amministrative nei confronti della società Crazy Shirt s.r.1., relative all’anno 2004, ai sensi dell’art.
irregolarmente occupata e non registrata nel libro matricola, con decorrenza dal 31/8/ 2004 e fino al
31/12/2004
Proponeva ricorso per cassazione la società deducendo i seguenti motivi:
a) violazione e falsa applicazione dell’art. 7 D.Igs 546/92 e 2697 CC, in relazione all’art. 360,
n. tre, c.p.c., rilevando come i verbali del servizio effettivo della Direzione Provinciale del
Lavoro costituiscono fonti di prova facendo piena fede fino a querela di falso in ordine ai
fatti e alle circostanze ivi rappresentate;
b) violazione degli artt. 3, comma 3, D.L. n. 12/2002, convertito in 1. n. 73/02, art. 36 bis,
comma 7 D.L. n. 223/2006, convertito in 1. 248/2006 e art. 3, comma 3„ D.Igs n. 472/97, in
relazione all’art. 360, n. tre, c.p.c., lamentando che la CTR, in applicazione del principio del
favor rei„ previsto dall’art. 3, comma 3, D.lgs n. 472/97, avrebbe dovuto considerare la
nuova formulazione dell’_art. 3, comma 3, D.1. n. 12/2002,così come modificato dall’art. 36
bis, comma 7 D.L. n. 223/2006, convertito in 1. 248/2006.
L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 2.10.2013, in cui il PG ha concluso come in
epigrafe.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
1. Non opera più, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 144/2005, il diverso
meccanismo di determinazione della sanzione fondato su una presunzione assoluta, divenuta
relativa, comminandosi la sanzione in base al tempo intercorso tra l’inizio dell’anno e la
constatazione della violazione, fatta salva la prova contraria da parte del datore di lavoro.
I motivi di ricorso sottopongono, inammissibilmente, all’esame di questo giudice di legittimità
mere questioni fattuali, in ordine alle quali nella sentenza impugnata non si riscontra nessuna
violazione di legge o carenza motivazionale.
Il verbale di accertamento dell’ispettorato del lavoro e dei funzionari ispettivi degli enti
previdenziali, in materia di omesso versamento di contributi, fanno fede, fino a querela di falso,
1

3 1. 73/2002, a seguito di ispezione Inps iniziata in data 29.12.2004, per una lavoratrice

sulla loro provenienza dal pubblico ufficiale che li ha formati, nonché sui fatti che il medesimo
attesti avvenuti in sua presenza o da lui compiuti e possono,altresi, fornire utili elementi di giudizio,
liberamente apprezzabili, in ordine agli altri fatti che i verbalizzanti abbiano dichiarato di aver
desunto o attinto dall’inchiesta da essi svolta, ivi comprese le dichiarazioni di terzi tra cui vanno
ricomprese anche le dichiarazioni dei lavoratori oggetto di indagine ispettiva, restando, comunque,
liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori. (Cass. Sez. L,
Sentenza n. 14965 del 06/09/2012),
legittimità, la insufficienza probatoria del verbale per essere basato su dichiarazioni delle parti,
ritenute inattendibili al fine di individuare l’inizio del lavoro in nero, non violando alcuna delle
disposizioni indicate ma giudicato secondo diritto, attenendosi al principio di legalità di cui all’art.
tre D.lgs 472/1997, facendo coincidere, comunque, in base alla data certa della presenza in Italia
della lavoratrice irregolare certificata dal permesso di soggiorno il periodo lavorativo del 31 agosto
2004 al 31 dicembre 2000.
Tale valutazione è anche conforme alla giurisprudenza di questa Corte che ritiene che non sia
sufficiente a provare la data di inizio del rapporto di lavoro la sola dichiarazione dei dipendenti in
nero, in mancanza di ulteriori elementi di prova che facciano ritenere plausibile tali affermazioni,
(cfr Cass. Sez. 5, Sentenza n. 1960 del 10/02/2012)
2.Anche il secondo motivo è infondato avendo o i giudici correttamente ritenuto applicabile, nel
caso di specie la citata normativa nella versione antecedente alla riforma del 2006.
Non trova applicazione , nella fattispecie, l’ art. 3, comma 3, D.lgs n. 472/97 che, nel prevedere il
principio del favor rei, afferma che ” se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la
violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più
favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo”

Il D.lgs 472/97 concerne, infatti, le” disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative
per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’art. 3, comma 3, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662.
Nella fattispecie in esame trattasi di violazione di sanzioni amministrative di natura non tributarie,
attenendo alla disciplina lavoristica (cfr Cass. 26.1.2012,n.1105)
La stessa Corte Costituzionale, con sentenza n. 140/2002, ha ribadito che, con riferimento alle
sanzioni amministrative, rientranti nell’ambito di applicazione della legge 689/1981, vigono i
principi di legalità e di irretroattività della legge, principi diversi da quelli contemplati dal D.lgs
472/1997, ispirati al principio del favor rei, di matrice lavoristica, il cui risvolto e la retroattività
della lex mitior, come tale inconferente nel caso in questione.
2

7

Nel caso di specie la CTR ha ritenuto, con valutazione di merito, incensurabile in sede di

In conclusione il ricorso va rigettato
L’evolversi della giurisprudenza, in relazione al primo motivo di ricorso, in epoca successiva alla
sua presentazione costituisce giusto motivo per la compensazione delle spese del giudizio di
legittimità
PQM
Rigetta il ricorso.
Dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità

Così deciso in Roma, il 2.10.2013

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