Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25699 del 14/12/2016


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Cassazione civile, sez. trib., 14/12/2016, (ud. 22/11/2016, dep.14/12/2016),  n. 25699

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. GUARDIANO Alfredo – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25481-2012 proposto da:

MONTEVECCHI AUTO PROJET SNC in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BORGOGNONA 47, presso

lo studio dell’avvocato G. BRANCADORO, rappresentato e difeso

dall’avvocato ANTONIO VINCENZI giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 133/2011 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA,

depositata il 28/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/11/2016 dal Consigliere Dott. MARULLI MARCO;

udito per il controricorrente l’Avvocato MADDALO che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MASELLIS MARIELLA che ha concluso per l’inammissibilità e in

subordine il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con avviso di accertamento notificato a seguito di p.v.c. l’ufficio di Faenza dell’Agenzia delle Entrate provvedeva a rettificare il reddito di impresa della Montevecchi Auto Projet s.n.c., società operante nel settore delle vendite auto, per l’anno 2004 in considerazione del suo coinvolgimento in fittizie operazioni di acquisto riconducibili al modello della frode carosello.

La CTR Emilia Romagna con la sentenza in atti si dava cura di respingere il gravame di parte avverso la sfavorevole decisione di primo grado facendo proprie le argomentazioni già utilizzate in quella sede (la contribuente “è un operatore qualificato del mercato automobilistico” certamente a conoscenza delle frodi carosello; è irrazionale “affidarsi a soggetti interposti, privi di organizzazione commerciale e financo di un fax”; l’interposizione di un soggetto nazionale avrebbe avuto senso solo se questo si fosse dato un’organizzazione “con capillare presenza sui mercati”) e ribadendo perciò la convinzione che “non si vede come sulla base di esse possa essere contestato il processo logico attraverso la quale la commissione tributaria provinciale è pervenuta al convincimento che la contribuente sapeva o, quanto meno, avrebbe dovuto sapere di partecipare ad un meccanismo fraudolento”, indipendentemente dal fatto che abbia tratto o meno beneficio dalla vendita dei beni, in tal modo confermando il deliberato di prima istanza anche laddove si era rilevata “l’inottemperanza della contribuente all’onere probatorio incombente a suo carico” in ordine ai rapporti intrattenuti con la ditta Import Export di L.P. “unicamente per usufruire di un illecito risparmio di imposta”.

Avverso detta decisione ricorre ora a questa Corte la Montevecchi sulla base di quattro motivi ai quali replica l’erario con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1. Con il primo motivo di ricorso la contribuente lamenta la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 17 e 19, nonchè dell’art. 2 della 1^ Direttiva e art. 117 della 6^ Direttiva (Direttiva 77/388 CEE del 17.05.77) in quanto il giudice d’appello avrebbe errato nel ritenere che “la detraibilità dell’IVA prescinde nelle frodi carosello dal fatto che la parte cessionaria abbia tratto o meno una utilità o un profitto dall’acquisto delle automobili”, costituendo la detta circostanza “elemento sostanziale decisivo per rilevare l’eventuale compartecipazione sul piano soggettivo della parte cessionaria alle operazioni fraudolente in danno dell’erario”.

2.2. Il motivo è infondato.

2.3. Questa Corte che, sul filo dell’insegnamento dispensato dalla giurisprudenza unionale da ultimo da Corte Giust. UE C-277/14 – a tenore della quale “le disposizioni della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 2002/38/CE del Consiglio, del 7 maggio 2002, devono essere interpretate nel senso che esse ostano a una normativa nazionale, quale quella di cui al procedimento principale, che neghi a un soggetto passivo il diritto di detrarre l’imposta del valore aggiunto dovuta o assolta per beni che gli sono stati ceduti sulla base dei rilievi che la fattura è stata emessa da un soggetto che deve essere considerato, con riferimento ai criteri previsti da tale normativa, un soggetto inesistente e che è impossibile identificare il vero fornitore dei beni, tranne nel caso in cui si dimostri, alla luce di elementi oggettivi e senza esigere dal soggetto passivo verifiche che non gli incombono, che tale soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che detta cessione si iscriveva in un’evasione dell’imposta sul valore aggiunto, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare” – ha da tempo chiarito che in relazione alle fattispecie de qua compito dell’amministrazione è “provare, anche a mezzo di presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti, gli elementi di fatto attinenti al cedente (la sua natura di “cartiera”, l’inesistenza di una struttura autonoma operativa, il mancato pagamento dell’I.V.A.) e la connivenza da parte del cessionario, indicando gli elementi oggettivi che, tenuto conto delle concrete circostanze, avrebbero dovuto indurre un normale operatore a sospettare dell’irregolarità delle operazioni” (17818/16).

2.4. Ne discende che nessun addebito, riguardo all’elemento asseritamente pretermesso nel ragionamento del giudice d’appello per ritenere provata la sussistenza della frode, può muoversi alla decisione impugnata vuoi perchè essa, nel pervenire alla conclusione contestata, si è esattamente attenuta alle coordinate giurisprudenziali che governano la materia, vuoi perchè l’utilità per il contribuente che prende parte al meccanismo fraudolento, rispetto alla quale la CTR avrebbe omesso ogni indagine, oltre a non costituire elemento costitutivo dell’illecito, rispetto al quale sia perciò imponibile in capo al fisco uno specifico onere probatorio, configura in buona sostanza, nell’economia della fattispecie, quello che i penalisti chiamano “il profitto del reato”, costituendo invero espressione di un vantaggio connaturato al fatto di partecipare alla frode che altrimenti non avrebbe alcuna giustificazione sul piano della causalità economica.

3.1.1. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso imputano alla sentenza d’appello, rispettivamente, un vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla conoscibilità da parte della Montevecchi del fatto di essere partecipe di un’operazione truffaldina, assumendo, da un lato, “con motivazione del tutto insufficiente e comunque apodittica” che l’attività di operatore qualificato del mercato automobilistico costituisca di per sè ragione sufficiente, per essere a conoscenza della frode (secondo motivo) e, dall’altro, con argomentazione di evidente “incoerenza logica” in quanto smentita dalle contrarie risultanze processuali, che scopo delle operazioni fraudolente era la lievitazione dei prezzi di acquisto ovvero con argomentazione “egualmente contraddittoria e sicuramente non improntata a criteri di piena logicità”, del pari smentita dalle contrarie evidenziazioni istruttorie, che l’interposizione di un soggetto nazionale sarebbe stata spiegabile solo se questo avesse avuto una presenza capillare sul mercato in grado di assicurare le esigenze economiche della contribuente che si era rivolta al mercato parallelo (terzo motivo).

3.1.2. Parimenti con il quarto motivo la Montevecchi deduce ancora un vizio motivazionale in capo alla sentenza impugnata in ragione della contraddittorietà di quanto affermato dal giudice d’appello in merito al rapporto con la Import Export di L.P., che, oltre a contraddire le risultanze probatorie acquisite al giudizio, si dimostra del tutto “incongruo ed incoerente” per essere fondato su ragioni non veritiere quali appunto il risparmio di imposta realizzato dalla parte che per contro aveva assolto l’IVA dovuta.

3.2. Tutti i sopradetti motivi – che possono essere esaminati congiuntamente per unitarietà della censura – sono inammissibili in quanto intesi a sollecitare la rinnovazione di un giudizio dei fatto già esperito senza vizi dal giudice di seconde cure.

3.3. Osservato, invero, previamente, che i sollevati vizi motivazionali debbono afferire al ragionamento decisorio sviluppato dal giudice a sostegno della decisione assunta e debbono evidenziare o una lacunosità nella sua formazione che ne pregiudica l’interna coerenza logico-giuridico ovvero un’anomalia nel percorso espositivo che, esternandosi in proposizione tra loro inconciliabili, compromettano la comprensibilità della ratio decidendi, nessuna delle censure che la ricorrente muove alla decisione impugnata con i predetti motivi di ricorso concreta la denuncia di un vizio logico riconducibile all’una o all’altra delle forme contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, piuttosto mirando, attraverso la riproposizione degli argomenti fattuali già vagliati nel corso delle pregresse fasi di giudizio – rispetto ai quali si concreta propriamente la lagnanza di un’insufficiente o contraddittorio apprezzamento di essi che la deducente indirizza al giudice d’appello – a conseguire una rinnovata valutazione di essi in questa sede nell’errata supposizione che il giudizio di cassazione costituisca un terzo grado del processo in cui sia possibile rivedere le non favorevoli statuizioni adottate nel merito in senso a sè più favorevole.

4. Il ricorso va dunque respinto.

5. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 5000,00=, oltre eventuali spese prenotate a debito ed eventuali accessori.

Cosi deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 5^ sezione civile, il 21 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016

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