Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25699 del 11/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 11/10/2019, (ud. 30/04/2019, dep. 11/10/2019), n.25699

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23152-2018 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI,

91, presso lo studio dell’avvocato LUIGI CANALE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MAURO SCARAMUZZA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. R.G. 8868/2017 del TRIBUNALE di VENEZIA,

depositato il 23/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 30/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO

FALABELLA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – B.A. ha impugnato per cassazione il decreto con cui il Tribunale di Venezia ha dichiarato inammissibile il proprio ricorso in materia di protezione internazionale, siccome proposto intempestivamente, oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione della decisione assunta dalla competente Commissione territoriale.

2. – Il ricorso per cassazione si basa su di un unico motivo. Resiste con controricorso il Ministero dell’interno.

Il Collegio ha autorizzato la redazione della presente ordinanza in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorrente lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio. Assume che il Tribunale avrebbe omesso di apprezzare la documentazione depositata tempestivamente nel fascicolo telematico, ovvero l’istanza di rimessione in termini depositata telematicamente e gli allegati che corredavano detta istanza.

2. – Il ricorso è inammissibile, per più profili.

Il termine per impugnare per cassazione il decreto del tribunale in materia di protezione internazionale è di trenta giorni: tale termine decorre dalla comunicazione del provvedimento, giusto il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13. L’istante, che ha avviato il ricorso per cassazione per la notifica il 21 luglio 2018, si limita a riferire che il decreto del Tribunale di Venezia è stato pubblicato il 23 gennaio 2018, ma nulla dice quanto alla data di comunicazione del predetto provvedimento. Ciò posto, è da credere che chi impugna per cassazione il detto decreto avvalendosi del c.d. termine lungo di sei mesi ex art. 327 c.p.c., per dimostrare la tempestività del ricorso abbia l’onere di allegare l’assenza di comunicazione, che può del resto avvenire lo stesso giorno della pubblicazione (cfr., con riferimento all’impugnazione dell’ordinanza ex art. 348 ter c.p.c., – in cui peraltro rileva anche la mancanza di notificazione, che il ricorrente è pure tenuto a dedurre -: Cass. 21 agosto 2018, n. 20852; Cass. 9 febbraio 2016, n. 2594).

Il ricorso non contiene, poi, una esauriente esposizione sommaria dei fatti di causa, a norma dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, giacchè la narrativa processuale non fornisce alcuna indicazione quanto all’oggetto della proposta domanda di protezione internazionale, di cui, quindi, tutto si ignora. Va rammentato, in proposito, che per soddisfare il richiamato requisito il ricorso per cassazione deve contenere la chiara esposizione dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le posizioni processuali delle parti con l’indicazione degli atti con cui sono stati formulati causa petendi e petitum, nonchè degli argomenti dei giudici dei singoli gradi (Cass. 28 maggio 2018, n. 13312).

In terzo luogo, è del tutto impropria la formulazione della censura di omesso esame di un fatto decisivo a fronte del vizio processuale denunciato. Se è vero che non è indispensabile che il ricorrente, denunciando un error in procedendo, faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, è tuttavia necessario che il motivo rechi univoco riferimento alla nullità del procedimento o della decisione determinata dal vizio lamentato, essendo inammissibile, in una tale ipotesi, la deduzione della insufficiente motivazione (cfr. Cass. Sez. U. 24 luglio 2013, n. 17931; Cass. 7 maggio 2018, n. 10862).

3. – Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

L’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato esclude che lo stesso sia tenuto al versamento dell’importo previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, stante la prenotazione a debito in ragione dell’ammissione al predetto beneficio (Cass. 22 marzo 2017, n. 7368).

P.Q.M.

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro, 2.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 Sezione Civile, il 30 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA