Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25698 del 22/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 22/09/2021, (ud. 02/12/2020, dep. 22/09/2021), n.25698

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29588-2017 proposto da:

C.D., elettivamente domiciliato in ROMA, C.SO TRIESTE

109, presso lo studio dell’avvocato DONATO MONDELLI, rappresentato e

difeso dall’avvocato PAOLO ATTANASIO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI-CAPITANERIA DEL PORTO

DI (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 173/2017 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 4/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 2/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA

BESSO MARCHEIS.

 

Fatto

PREMESSO

CHE:

Il ricorso è rivolto avverso la sentenza della Corte d’appello di Campobasso 4 maggio 2017, n. 173, che ha accolto l’appello del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, in riforma della pronuncia del Tribunale di Larino di primo grado, ha rigettato il ricorso fatto valere da C.D. e ha confermato l’ordinanza n. 34/2010. Il provvedimento gli aveva ingiunto il pagamento di Euro 1.050 per violazione dell’ordinanza della Capitaneria del porto di (OMISSIS), art. 1, avendo lasciato il porto di (OMISSIS) nella fascia oraria compresa tra le ore 24 del venerdì e le ore 24 della domenica.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

I. Sono quattro i motivi in cui è articolato il ricorso.

1) Il primo motivo contesta “omesso esame di fatti decisivi, violazione degli artt. 112,132 e 346 c.p.c.”, per avere la Corte d’appello omesso di esaminare “gli ulteriori profili di illegittimità dell’ordinanza di ingiunzione, già sollevati in primo grado e ritualmente riproposti in appello, ma assorbiti dalla pronuncia favorevole al ricorrente”.

Il motivo è inammissibile per mancanza di specificità: si lamenta infatti il mancato esame di “tutti gli altri motivi di opposizione”, ma tali motivi non vengono identificati; d’altro canto la riproposizione in appello dei medesimi è stata generica (“tutti gli altri motivi di illegittimità enunciati nel ricorso del 24 aprile 2010 introduttivo dell’opposizione, ai quali l’appellato si riporta”).

2) Il secondo motivo denuncia “violazione o falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 14”, in relazione alla mancata contestazione immediata della violazione, omissione “che non ha permesso al ricorrente di difendersi, dimostrando subito ai militari che l’equipaggiamento del natante non consentiva lo svolgimento della pesca a strascico”.

Il motivo è manifestamente infondato, trovando applicazione il principio enunciato per la circolazione dei veicoli dalle sezioni unite di questa Corte, secondo cui, a fronte dell’indicazione dell’impossibilità di fermare il veicolo in tempo utile nei modi regolamentari, non sussistono margini di apprezzamento, in sede giudiziaria, in riferimento all’astratta possibilità di una predisposizione del servizio con modalità in grado di permettere la contestazione immediata della violazione; “ciò, da un lato, perché non è consentito al giudice dell’opposizione sindacare le modalità organizzative del servizio di rilevamento in termini di impiego di uomini e mezzi, ove difettino specifiche previsioni normative di cui si configuri, in ipotesi, la violazione; dall’altro, in quanto nessuna norma impone all’amministrazione il dispiegamento di una pluralità di pattuglie per garantire l’immediata contestazione delle

violazioni” (Cass. sez. un., n. 3936/2012).

3) Il terzo motivo lamenta “violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 153 del 2004, art. 1, comma 2, del D.M. politiche agricole alimentari e forestali 30 luglio 2009, artt. 3 e 4, artt. 62 e 1174 c.n.”, avendo l’ordinanza della Capitaneria del porto, emessa per eccesso di potere – nella forma sintomatica dello sviamento – interpretato estensivamente il divieto di “attività di pesca a strascico nei giorni festivi, fino a ricomprendervi quello di navigazione, impedendo alle imbarcazioni il transito nel porto”.

Il motivo è manifestamente infondato, essendo l’ordinanza del comandante del porto riconducibile al legittimo esercizio dei suoi poteri di regolamentazione del traffico portuale.

4) Il quarto motivo fa valere “violazione o falsa applicazione dell’ordinanza della Capitaneria del porto di (OMISSIS), n. 14 del 2005, art. 1, e del D.M. politiche agricole alimentari e forestali 26 gennaio 2012, art. 3, comma 3”, circa l’erronea interpretazione dell’ordinanza del comandante del porto, che impedirebbe ai natanti muniti di doppia licenza di transitare nel porto nei giorni festivi.

Il motivo è manifestamente infondato, in quanto la Corte d’appello avrebbe erroneamente interpretato l’ordinanza parlando di esercizio della “pesca”, quando nel testo si parla di “pesca a strascico”, quando invece il punto sottolineato dalla Corte è un altro, ossia che l’effettivo esercizio della pesca (a strascico) non è elemento costitutivo del divieto previsto dall’ordinanza.

II. Il ricorso va dunque rigettato.

Nulla viene disposto in punto spese, non essendosi l’intimato difeso nel giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Sussistono, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2 sezione civile, il 2 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2021

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