Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25698 del 15/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 25698 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: CHINDEMI DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso 10189-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente 2013
2714

contro

FRONTINI SETTIMIO, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato
PANARITI PAOLO, rappresentato e difeso dall’avvocato
STORTI DANIELE giusta delega a margine;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 15/11/2013

k

avverso la sentenza n. 183/2007 della COMM.TRIB.REG.
di ANCONA, depositata 1’11/03/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/10/2013 dal Consigliere Dott. DOMENICO
CHINDEMI;

chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.

udito per il ricorrente l’Avvocato D’ASCIA che ha

R.G. 10189/2009
Fatto
La Commissione tributaria regionale delle Marche, con sentenza n. 183/09/07, depositata il
11.3.2008, in parziale accoglimento dell’appello del contribuente Frontini Settimio avverso la
sentenza della Commissione tributaria provinciale di Ancona n.197/03/2005, rideterminava in un
solo giorno lavorativo le sanzioni comminate ai sensi dell’art. 3 1. 73/2002, essendo stata accertata,

presenza di 5 lavoratori irregolarmente occupati e non registrati nel libro matricola.
Proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate affidato a un unico motivo con cui si
deduce insufficiente e illogica motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in
relazione all’art. 360, n. cinque, c.p.c., non essendo intelligibile il processo logico giuridico in base
al quale la CTR ha ritenuto provato che il rapporto di lavoro irregolare sia iniziato proprio il
giorno dell’accesso ispettivo con riferimento alla posizione di Castagnani Clara, ritenendo viziata da
sentenza che aveva ritenuto superata la presunzione sulla base del rapporto di parentela
intercorrente tra la lavoratrice ( cognata del datore di lavoro) e in ordine alla circostanza che la
stessa fosse priva di stabile occupazione
La società intimata si è costituita con controricorso.
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 2.10.2013, in cui il PG ha concluso come in
epigrafe.
Motivi della decisione
1. In ordine logico vanno esaminate preliminarmente le eccezioni formulate nel controricorso.
Entrambe vanno disattese
Nel caso di specie il ricorso per cassazione deve intendersi proposto dall’Agenzia delle entrate,
ufficio di Ancona, ancorché nella intestazione risulti genericamente indicata “Agenzia delle
entrate”, deducendosi tale circostanza dal contenuto del ricorso stesso.
In relazione alla dedotta mancanza di procura ad litem da parte dell’avvocatura dello Stato, va
osservato che, ai sensi dell’art. 72 del d.lgs. n. 300, il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato
costituisce una mera facoltà per l’Agenzia, la quale, in assenza di una specifica disposizione
normativa, deve richiederlo in riferimento ai singoli procedimenti – anche se non è necessaria una
specifica procura -, non essendo a tal fine sufficiente l’eventuale conclusione di convenzioni a
contenuto generale tra l’Agenzia e l’Avvocatura, (Cass. Sez. U, Sentenza n. 3118 del 14/02/2006)
Essendosi l’Avvocatura generale dello Stato costituita per la cassazione della sentenza impugnata
deve implicitamente ritenersi che sia stato richiesto dall’ Agenzia il patrocinio dell’Avvocatura
dello Stato.
1

da parte degli ispettori di vigilanza dell’Inps, a seguito di verbale ispettivo in data 12/9/2002, la

2. Il ricorso è infondato.
Costituisce oggetto di impugnazione la sola posizione della lavoratrice Castagnani Clara
L’ art. 3, comma 3, D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, (nel testo originario, introdotto dalla Legge di
Conversione 23 aprile 2002 n. 73, applicabile alla specie ratione temporis), è stata dichiarato
incostituzionale, per “lesione del diritto di difesa garantito dall’art. 24 Cost.”, dalla competente
Corte (sentenza 12 aprile 2005 n. 144) “nella parte in cui non consente al datore di lavoro di provare
che il rapporto di lavoro irregolare ha avuto inizio successivamente al primo gennaio dell’anno in
Tale norma è stato introdotta per inasprire ulteriormente il trattamento sanzionatorio per coloro che
continuino ad impiegare lavoratori irregolarmente, nonostante le agevolazioni di varia natura colte
ad incentivare l’emersione del lavoro sommerso. Il predetto meccanismo presuntivo esclude
qualsiasi obbligo dell’ente, che irroga la sanzione, di provare l’effettiva prestazione di attività
lavorativa subordinata per il periodo intermedio compreso tra il giorno di accertamento
dell’infrazione ed il primo gennaio dello stesso anno e prescrive al medesimo ente di commisurare
la sanzione a quella durata, fino a prova contraria, facente carico all’autore della violazione. (Cass.
Sez. U, del 13/01/2010 n. 356)
Non opera più, a seguito della citata sentenza della Corte Costituzionale n. 144/2005, il diverso
meccanismo di determinazione della sanzione fondato su una presunzione assoluta, divenuta
relativa, comminandosi la sanzione in base al tempo intercorso tra l’inizio dell’anno e la
constatazione della violazione, fatta salva la prova contraria da parte del datore di lavoro.
I motivi di ricorso sottopongono, inammissibilmente, all’esame di questo giudice di legittimità
mere questioni fattuali, in ordine alle quali nella sentenza impugnata non si riscontra nessuna
carenza propriamente motivazionale.
La CTR ha motivato la decisione di limitare un solo giorno le sanzioni, essendo “è lecito supporre
che la stessa in quanto cognata dell’odierna appellante e non svolgente alcuna attività lavorativa, si
fosse offerta di aiutare il cognato nella sola giornata del 12/9/02″
Trattasi di valutazione di merito non illogica, come tale incensurabile in sede di legittimità, peraltro
confortata dalla dichiarazione resa da Romina Valentini, in base alla quale i cinque dipendenti
sarebbero stati assunti per un solo giorno, allo scopo di far fronte alle esigenze straordinarie
connesse alla presenza di molti turisti.
A tal fine, il rapporto ispettivo dei funzionari dell’ente previdenziale, pur non facendo piena prova
fino a querela di falso, resta, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri
elementi probatori. (Cass. Sez. L, Sentenza n. 14965 del 06/09/2012).

2

cui è stata constatata la violazione”.

Quindi legittimamente il giudice di merito, in mancanza di elementi probatori di segno contrario,
può ritenere sufficiente a integrare la prova contraria prevista dalla legge le risultanze del verbale
dell’Inps, che possono fornire utili elementi di giudizio anche nell’eventuale, successivo giudizio
tributario, pur non essendo forniti di completa efficacia probatoria.
In conclusione il ricorso va rigettato con compensazione delle spese stante la peculiarità della
vicenda.
PQM
Dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità
Così deciso in Roma, il 3.10.2013

Rigetta il ricorso.

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