Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25698 del 13/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 13/11/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 13/11/2020), n.25698

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2967 – 2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, – RISCOSSIONE, (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA GIROLAMO DA CARPI N. 6, presso lo studio dell’avvocato

GEMMA PATERNOSTRO, rappresentata e difesa dall’avvocato ELENA DEL

VECCHIO;

– ricorrente –

contro

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato difeso dagli avvocati ENRICO GIUSEPPE BET, MASSIMO

PERGOLA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 184/2018 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata l’11/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA

DE FELICE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Genova, a conferma della sentenza del Tribunale della stessa città, ha dichiarato l’inefficacia dell’intimazione di pagamento notificata da Equitalia s.p.a. a S.M. il 15 gennaio 2017, relativa a una serie di cartelle di pagamento per contributi previdenziali asseritamente mai notificate a quest’ultimo;

la Corte territoriale ha qualificato l’opposizione proposta da S.M. quale opposizione all’esecuzione, non soggetta a termini di decadenza, e, richiamando i principi di diritto formulati dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 23397 del 2016, ha ritenuto fondata l’eccezione di prescrizione quinquennale dei crediti portati nelle cartelle, riscontrando l’assenza di atti interruttivi da parte dell’Agente della riscossione;

la cassazione della sentenza è domandata dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione sulla base di due motivi;

S.M. ha resistito con tempestivo controricorso;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente deduce “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24”;

contesta la sentenza gravata là dove ha qualificato l’azione come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., non soggetta, quindi, a nessun termine di decadenza;

la censura ripropone in definitiva l’eccezione di decadenza dell’opposizione, sulla base del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, il quale contempla il termine perentorio di quaranta giorni per la sua proposizione;

col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, contesta “Violazione e falsa applicazione dell’art. 474 c.p.c., e dell’ art. 2964 c.c., nonchè del D.Lgs. n. 112 del 1999, artt. 19 e 20, e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26”;

propone talune considerazioni rivolte ad ottenere un mutamento della sentenza delle Sezioni Unite n. 23397 del 2016;

in particolare, prospetta l’applicabilità dell’art. 2953 c.c., in materia di prescrizione decennale alla cartella di pagamento non opposta nei termini, la quale, avendo natura sostanziale, sarebbe munita della medesima stabilità e certezza di un giudicato, e conterrebbe un credito divenuto quindi “irretrattabile”;

afferma che la sentenza d’appello non avrebbe tenuto conto dell’espressa previsione da parte della legge (D.Lgs. n. 112 del 1999, artt. 19 e 20) del termine decennale di prescrizione per promuovere azioni esecutive, operante nel caso in cui l’ente creditore, successivamente al discarico delle cartelle per accertata inesigibilità del credito iscritto a ruolo, abbia individuato altri beni o elementi reddituali nella titolarità del debitore;

i motivi, esaminati congiuntamente per la loro reciproca connessione, sono inammissibili ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c.;

le prospettazioni della ricorrente non aggiungono elementi significativi, tali da richiedere un ripensamento circa i principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 23397 del 2016 con cui la Suprema Corte ha affermato che il termine (ordinario) decennale di prescrizione di cui all’art. 2953 c.c., trova applicazione soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella di pagamento, o anche l’avviso di addebito dell’Inps, avendo natura di atto amministrativo, sono prive dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato;

la durata quinquennale della prescrizione non subisce deroga neanche qualora l’opposizione a cartella di pagamento sia inquadrata nella disciplina di cui D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5;

le Sezioni Unite hanno chiarito in proposito che “La scadenza del termine pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l’avviso di addebito dell’INPS, che, dall’1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (D.L. n. 78 del 2010, art. 30, conv., con modif., dalla L. n. 122 del 2010)”;

quanto alla denuncia di violazione del D.Lgs. n. 112 del 1999, artt. 19 e 20, riferentesi all’ipotesi dell’ente creditore che intenda esperire azioni esecutive (o cautelari) su beni o elementi reddituali del debitore individuati successivamente al discarico delle cartelle per accertata inesigibilità del credito iscritto a ruolo – la stessa è priva di rilievo, atteso che concerne i rapporti fra enti impositori e agente della riscossione e non si rivela in grado di incidere sull’individuazione del termine di prescrizione da applicare al credito contributivo vantato dall’Inps in seguito alla notifica della cartella esattoriale (cfr. da ultimo Cass. n. 1826 del 2020);

in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile;

le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

in considerazione dell’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

PQM

La corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in Euro 200 per esborsi, Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2020

 

 

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