Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25698 del 11/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 11/10/2019, (ud. 30/04/2019, dep. 11/10/2019), n.25698

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29071-2017 proposto da:

INTESA SANPAOLO SPA, quale incorporante della CASSA DI RISPARMIO DI

CIVITAVECCHIA SPA, in persona del suo legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.GO DI TORRE ARGENTINA

11, presso lo studio dell’avvocato DARIO MARTELLA, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

UNICREDIT SPA, in persona del suo procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato ACHILLE SALETTI;

– controricorrente –

e contro

AUCHAN SPA, in persona del suo procuratore pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA LORENZO MAGALOTTI 15, presso lo studio

dell’avvocato BARBARA MIOLI, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ANGELO MASTANDREA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4028/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 22/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 30/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO

FALABELLA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Auchan s.p.a. conveniva in giudizio Unicredit s.p.a. chiedendone la condanna al pagamento della somma di Euro, 51.146,51, oltre interessi, per aver disposto il pagamento di un assegno bancario contraffatto, nell’importo e nel nome del beneficiario. L’assegno, secondo quanto dedotto, era stato emesso nel 1998, con clausola di non trasferibilità, da B. s.r.l., dante causa di Auchan, per l’importo di L. 49.033.469 a favore di Rochi Supertoys s.r.l. sul conto aperto presso Cariverona s.p.a. (poi Unicredit). Il titolo era stato posto all’incasso alterato nell’importo (L. 99.033.469 in luogo di L. 49.033.469), oltre che nel nominativo del creditore cartolare ( L.P.F. anzichè Rochi Supertoys s.r.l.).

Unicredit si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attrice e domandando la chiamata in causa della banca negoziatrice, per esserne manlevata.

Quest’ultima si costituiva: aderiva alla tesi difensiva di Unicredit ed eccepiva la prescrizione dell’azione di manleva.

Il Tribunale di Milano respingeva la domanda di Auchan.

2. – Questa proponeva appello, in esito al quale, in riforma della sentenza di primo grado, la Corte distrettuale di Milano dichiarava la responsabilità di Unicredit per il pagamento dell’assegno bancario e la condannava al pagamento della somma di Euro 51.146,51, oltre interessi.

Accoglieva, poi, la domanda di manleva, respingendo l’eccezione di prescrizione: riteneva, in particolare, che il termine prescrizionale decorresse dal momento in cui Auchan aveva fatto valere il proprio diritto al risarcimento del danno con due diffide dirette alla banca trattaria risalenti, rispettivamente, al 14 settembre 2004 e al 30 agosto 2006. Pertanto dichiarava la Cassa di Risparmio di Civitavecchia obbligata a tenere indenne Unicredit dagli esborsi che questa fosse tenuta a sostenere nei confronti di Auchan per effetto della resa pronuncia: ciò in misura di due terzi, reputando che la responsabilità per omesso controllo fosse riferibile in misura maggiore alla banca negoziatrice).

3. – Contro tale pronuncia ricorre per cassazione Intesa Sanpaolo (incorporante la Cassa di Risparmio di Civitavecchia). Hanno notificato controricorso Unicredit e Auchan. Intesa e Unicredit hanno depositato memoria.

Il Collegio ha autorizzato la redazione della presente ordinanza in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Col primo motivo è lamentato l’omesso esame ci un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti. Rileva l’istante che la Corte territoriale, nell’accogliere, nei propri confronti, la domanda di manleva, avrebbe mancato di considerare la diffida intimata da B. s.r.l. in data 6 maggio 1998, la quale era di per sè idonea a far decorrere il termine prescrizionale.

Col secondo mezzo viene denunciata la violazione degli artt. 2935 e 2946 c.c.. Ad avviso della ricorrente, male avrebbe fatto la Corte territoriale ad ancorare la decorrenza della prescrizione alle due comunicazioni di Auchan del 14 settembre 2004 e del 30 agosto 2006: infatti – assume – l’art. 2935 c.c. ha riguardo alla sola possibilità legale di esercizio del diritto, risultando perciò irrilevante l’impossibilità di fatto di agire determinata dall’incertezza, ancorchè incolpevole, nell’identificazione del debitore.

2. – I due motivi, da esaminarsi congiuntamente, non sono fondati, anche se la motivazione della sentenza impugnata è da correggere a norma dell’art. 384 c.p.c., comma 4.

La Corte di appello ha nella sostanza riconosciuto, sia in capo alla banca girataria per l’incasso che in capo alla banca trattaria, una responsabilità per l’omesso controllo delle regolarità formale del titolo (cfr. sentenza impugnata, pag. 9), rilevando, poi, che tale responsabilità andava riconosciuta in misura inferiore per Unicredit la quale “si trovava ad operare in stanza di compensazione, dove affluiscono i titoli scambiati fra gli istituti aderenti e già sottoposti ad un primo vaglio della banca negoziatrice, sulla cui diligenza il sistema si trova a fare naturale affidamento”. In tal senso, la Corte di merito ha nella sostanza ha accertato che il danno prodottosi fosse ascrivibile sia alla condotta della banca negoziatrice, che aveva reso possibile la riscossione dell’assegno da parte di soggetto non legittimato, sia alla banca trattaria, alla quale era dunque riconducibile un concorrente comportamento negligente idoneo ad integrare gli estremi del fatto causalmente rilevante per la determinazione dell’evento dannoso, giacchè il diligente compimento di tale verifica avrebbe condotto all’accertamento della irregolarità dell’assegno e al blocco del medesimo, scongiurando, così, l’addebito dell’importo portato dal titolo di credito sul conto corrente del traente. Come è noto, infatti, l’art. 43, comma 2, L. Ass. (R.D. n. 1736 del 1933), nell’attribuire la responsabilità a colui che paga a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l’incasso, si riferisce sia alla banca girataria che alla banca trattaria, essendo quest’ultima tenuta, quando il titolo le viene rimesso in stanza di compensazione, a rilevarne l’eventuale alterazione o falsificazione, quando ciò sia verificabile con la diligenza media (Cass. 18 marzo 2010, n. 6624; Cass. 26 gennaio 2016, n. 1377). La Corte di appello ha dunque riconosciuto che i due istituti di credito fossero solidalmente responsabili (anche se in diversa misura, per il differente grado di responsabilità, come si è visto) del danno lamentato (la responsabilità solidale della banca negoziatrice e della banca trattaria, in caso di alterazione dell’assegno è esplicitamente affermata da Cass. 9 febbraio 1999, n. 1087 e da Cass. 28 luglio 2000, n. 9902).

E’ corretto allora l’assunto della controricorrente Unicredit, secondo cui, venendo in questione una responsabilità solidale, la domanda di manleva della banca trattaria era intesa a far valere il proprio diritto di regresso.

Trova dunque applicazione il principio per cui nel caso di obbligazione solidale al risarcimento dei danni, ai sensi dell’art. 2055 c.c., la prescrizione dell’azione di regresso di uno dei coobbligati decorre dall’avvenuto pagamento e non già dal giorno dell’evento dannoso, poichè, ai sensi dell’art. 2935 c.c., il diritto al regresso non può esser fatto valere prima dell’evento estintivo dell’obbligazione (Cass. 3 novembre 2004, n. 21056; Cass. 29 agosto 1995, n. 9100).

Ciò comporta che il fatto di cui si assume l’omesso esame (la diffida del 1998) sia da considerare non decisivo per il giudizio e che risulti vana qualsiasi discettazione sulla portata precettiva dell’art. 2935 c.c., in assenza di deduzione circa il maturarsi del decennio di prescrizione dall’avvenuto pagamento da parte di Intesa Sanpaolo.

3. – Il ricorso è rigettato.

4. – Le spese di giudizio seguono la soccombenza tra la ricorrente e Unicredit. Tra Intesa e Auchan nulla deve invece disporsi, dal momento che l’impugnazione investe il solo capo della pronuncia che riguarda la manleva, onde non vi è soccombenza della ricorrente nei confronti della controricorrente da ultimo indicata. La notificazione del ricorso per cassazione ad Auchan deve ritenersi del resto effettuata, ai sensi dell’art. 332 c.p.c., con la mera efficacia di una provocatio ad agendum, onde consentire l’unicità del procedimento di impugnazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore di Unicredit, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 6 Sezione Civile, il 30 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA