Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25697 del 27/10/2017

Cassazione civile, sez. VI, 27/10/2017, (ud. 23/06/2017, dep.27/10/2017),  n. 25697

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24357/2015 proposto da:

L.U., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA GRANDE

MURAGLIA 45, presso lo studio dell’avvocato ROSSELLA SANTI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LORENZA CRACCO;

– ricorrente –

contro

P.C.M.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GIOVAN BATTISTA TIEPOLO 4, presso lo studio dell’avvocato PASQUALE

LO CANE, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO TOMAINO;

– controricorrente –

e contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI MILANO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2894/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 03/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 23/06/2017 dal Consigliere Dott. LOREDANA NAZZICONE.

Fatto

RILEVATO

– che la parte ricorrente ha proposto ricorso, fondato su tre motivi, avverso il decreto della Corte d’appello di Milano del 3 luglio 2015, il quale, per quanto ora interessa, ha confermato la decisione del tribunale circa l’attribuzione dell’assegno di mantenimento per i due figli, collocati presso la madre, di Euro 2.700,00 ciascuno ed alla moglie per Euro 2.162,00, oltre al pagamento del 100% delle spese straordinarie per i minori, nati rispettivamente nel 1998 e nel 2000;

– che la corte del merito ha rilevato come il L. abbia spontaneamente chiesto la conservazione di dette misura e modalità per l’assegno in favore dei figli, mentre ha chiesto la diminuzione dell’assegno alla moglie;

– che la parte intimata resiste con controricorso;

– che è stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti;

– che la parte ricorrente ha depositato la memoria.

Diritto

CONSIDERATO

– che il secondo motivo – da trattare con priorità logico-giuridica – deduce l’omesso esame ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (come sostituito dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), conv. dalla L. 7 agosto 2012, n. 134), per avere la corte del merito interamente omesso di esaminare le circostanze, pur decisive ai sensi della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5, comma 6, dell’inerzia della ex-coniuge nella ricerca di un impiego e del rifiuto dalla medesima opposto ad una concreta opportunità lavorativa presentatale;

– che non sussiste la dedotta ragione di inammissibilità del motivo, allegata dalla controricorrente invocando la regola della cd. doppia conforme: posto, invero, che l’art. 348-ter c.p.c., commi 4 e 5, che escludono il ricorso per cassazione ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., si applicano solo “fuori dei casi di cui all’art. 348-bis, comma 2, lett. a)”, onde quella regola resta inapplicabile ai giudizi vertenti nelle materie di cui all’art. 70 c.p.c., comma 1, ove l’intervento del pubblico ministero è obbligatorio: qual è la causa di divorzio, L. n. 898 del 1970, ex art. 5, comma 1;

– che il motivo in questione è manifestamente fondato, posto, da un lato, il rilievo decisivo, per l’attribuzione e la quantificazione dell’assegno, che l’eventuale prova delle condotte allegate circa il mancato reperimento, da parte del coniuge, di una entrata economica frutto della propria individuale attività lavorativa, deve avere sulla decisione in discorso, alla stregua del consolidato principio secondo cui deve trovare adeguata considerazione, nella decisione del giudice del merito, l’attitudine a procurarsi un reddito da lavoro (insieme ad ogni altra situazione suscettibile di valutazione economica) da parte del coniuge che pretenda l’assegno di mantenimento a carico dell’altro, tenendo quindi conto della effettiva possibilità di svolgimento di un’attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, pur senza che assumano rilievo mere situazioni astratte o ipotetiche (Cass., ord. 4 aprile 2016, n. 6427; Cass. 13 febbraio 2013, n. 3502; Cass. 25 agosto 2006, n. 18547, ed altre; nonchè, di recente, Cass. 10 maggio 2017, n. 11504), principio che tanto più rileva in sede non di prima separazione, ma di definitiva cessazione della relazione coniugale in seguito al divorzio, e, come nella specie, di figli ormai grandi (nati nel 1998 e nel 2000), i quali dunque non necessitino della costante presenza fisica di un adulto; e, dall’altro lato, la completa pretermissione di tale elemento, pur oggetto di discussione, nella motivazione della sentenza impugnata;

– che il terzo motivo deduce l’omesso esame ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con riguardo alla proposta, formulata in udienza il 26 novembre 2014, dall’odierno ricorrente, relativa alla corresponsione di un assegno una tantum, si rivela invece manifestamente infondato, posto che della L. 10 dicembre 1970, n. 898, art. 5,comma 8, sullo scioglimento del matrimonio prevede che solo “su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal tribunale”: essendo pacificamente l’accordo mancato, l’omesso esame del punto non risulta decisivo per la decisione ora impugnata;

– che il primo motivo, afferente le spese di lite, è assorbito (non senza rilevare come la questione non fosse riproposta nelle conclusioni in appello);

– che, pertanto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al giudice del merito, in diversa composizione, affinchè proceda, alla luce del richiamato principio, ad un nuovo apprezzamento della vicenda occorsa ed a giudicare, in conseguenza, del mantenimento, della riduzione o della soppressione dell’assegno di mantenimento, tenuto conto della capacità lavorativa della controricorrente e del rifiuto, ove ritenuto provato, della medesima rispetto ad occasioni di lavoro concretamente presentatesi;

– che al giudice del rinvio si demanda, altresì, la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo e respinto il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa innanzi alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

In caso di diffusione del presente provvedimento, dispone omettersi le generalità e gli altri dati identificativi delle parti, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2017

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