Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25697 del 22/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 22/09/2021, (ud. 02/12/2020, dep. 22/09/2021), n.25697

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25383-2017 proposto da:

A.O., elettivamente domiciliato in ROMA, V. G. CAMOZZI 1,

presso lo studio dell’avvocato DELFO MARIA SAMBATARO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI

GIOVE 21, presso gli uffici dell’Avvocatura Capitolina,

rappresentata e difesa dall’avvocato ROSALDA ROCCHI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6697/2017 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

4/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 2/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA

BESSO MARCHEIS.

 

Fatto

PREMESSO

CHE:

A.O. ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 6697/2017, che ha dichiarato inammissibile, perché tardivamente proposto, l’appello da egli fatto valere.

Roma Capitale resiste con controricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

I. Il ricorso è articolato in due motivi.

a) Il primo motivo contesta la declaratoria di tardività della proposizione dell’appello, in quanto la sentenza di primo grado sarebbe sì stata depositata in cancelleria l’11 dicembre 2012, ma sarebbe stata pubblicata soltanto il 19 novembre 2014.

Con ordinanza n. 33398/2018, questa Corte ha rilevato che la decisione della causa rendeva necessaria l’acquisizione del fascicolo d’ufficio della fase di merito.

Acquisito il fascicolo d’ufficio, il Collegio constata che la sentenza di primo grado (cui è stato attribuito il numero identificativo 78589/2012) risulta essere stata depositata, in base all’unica data apposta in calce alla medesima, l’11 dicembre 2012 (sulla diversa ipotesi dell’apposizione in calce alla sentenza di due diverse date cfr. la pronuncia delle sezioni unite di questa Corte n. 18569/2016).

In presenza dell’apposizione da parte del cancelliere di un’unica data si deve “ritenere fino a querela di falso che la sentenza è “venuta ad esistenza” in quella data, con ogni relativo presupposto e conseguenza” (ancora Cass., sez. un., n. 18569/2016).

Pertanto, non essendo nel caso in esame stata proposta querela di falso, va affermato che la sentenza di primo grado è venuta ad esistenza l’11 dicembre 2012, con conseguente tardività dell’appello, proposto in data 12 marzo 2015.

b) Va quindi confermata la declaratoria di inammissibilità dell’appello, il che comporta l’assorbimento del secondo motivo di ricorso, concernente l’illegittimità del provvedimento del Giudice di pace di compensazione delle spese di lite.

II. Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della controricorrente che liquida in Euro 600, di cui Euro 100 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2 sezione civile, il 2 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2021

 

 

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