Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25697 del 15/10/2018

Cassazione civile sez. II, 15/10/2018, (ud. 26/06/2018, dep. 15/10/2018), n.25697

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CORRENTI Vincenzo – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21185-2014 proposto da:

P.B., elettivamente domiciliato a Roma, via di Villa Ada 57,

presso lo studio dell’Avvocato PAOLO GAMBERALE, che lo rappresenta e

difende per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.E., nella qualità di erede di P.A.,

rappresentata e difesa dall’Avvocato MARCO VALERIO SARRA, presso il

cui studio a Roma, via Tuscolana 1072, elettivamente domicilia, per

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

nonchè

F.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1939/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 24/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/06/2018 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE

DONGIACOMO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

P.E. e P.A. hanno convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Roma, P.B., chiedendo che fosse accertato che le stesse erano diventate proprietarie, per usucapione, dei beni immobili indicati in citazione e del diritto di servitù di accesso e di passaggio, anche carrabile, dal cancello di ingresso sul (OMISSIS) sulla striscia di terreno in prossimità del fabbricato del convenuto.

P.B. e F.G., nei cui confronti era stato integrato il contraddittorio per aver acquistato da P.B. l’appartamento di (OMISSIS) 15, hanno domandato in via riconvenzionale la condanna delle attrici al ripristino dei luoghi con rimozione della voliera e riduzione del passaggio a solo 70 cm., limitandolo al passaggio pedonale.

Il tribunale, con sentenza del 3/8/2008, ha respinto le domande delle attrici ed ha accolto la domanda riconvenzionale, compensando tra le parti le spese del giudizio. P.E., in proprio e nella qualità di erede di P.A., ha proposto appello, per tre motivi, deducendo, in sostanza, l’errata ricostruzione dei fatti di causa operata dal primo giudice.

P.B. ha chiesto il rigetto dell’appello ed ha proposto appello incidentale chiedendo la condanna dell’appellante al pagamento delle spese del giudizio di primo grado.

F.G. ha chiesto il rigetto dell’appello e ha proposto appello incidentale chiedendo la condanna dell’appellante alla demolizione del locale adibito a deposito legna realizzato nella corte di sua proprietà ed al pagamento delle spese del giudizio di primo grado.

La corte d’appello, con sentenza del 24/3/2014, ha accolto l’appello principale ed ha, per l’effetto, dichiarato che P.A. ed P.E. hanno usucapito gli immobili adibiti a loro abitazione rispettivamente siti a (OMISSIS), comprendenti il terreno circostante e gli altri manufatti ivi esistenti, con esclusione dell’immobile venduto da P.B. a F.G. e della parte di terreno destinata a parcheggio. La corte, inoltre, ha dichiarato che l’appellante ha acquistato, per usucapione, la servitù di passaggio pedonale e carrabile sulla striscia di terreno che si trova in prossimità della casa venduta da P.B. a F.G.. La corte, infine, ha condannato gli appellati al pagamento in favore dell’appellante delle spese dei due gradi di giudizio e posto a loro carico le spese di consulenza tecnica d’ufficio espletata nel corso del giudizio di primo grado.

La corte ha rilevato, innanzitutto, come effettivamente il teste G.M., contrariamente a quanto asserito dal primo giudice, non ha mai riferito, nelle dichiarazioni rese il 30/5/2005, che P.B. aveva sempre pagato imposte, tributi e contributo di miglioria per gli immobili per cui è causa, e ciò a prescindere dal rilievo se la prova di aver pagato imposte, tributi e contributi di miglioria possa essere data, o meno, attraverso una testimonianza.

La corte, inoltre, ha ritenuto fondata la censura con la quale l’appellante aveva dedotto che il giudice di prime cure avesse del tutto ignorato le testimonianze rese dai testimoni indicati dalle attrici (e cioè Pa.Ro., B.G. e pa.Te.) i quali – con dichiarazioni “pienamente attendibili sia perchè hanno una conoscenza diretta dei fatti abitando in prossimità degli immobili per cui è causa sia perchè non sono legate da vincoli di parentela o interessi con le sorelle P.” hanno concordemente riferito che: – P.E. ha ininterrottamente abitato al (OMISSIS) dal 1936 ad oggi, dapprima con la famiglia di origine in un vecchio manufatto poi demolito e poi, dal 1949/1950, nella sua attuale abitazione costruita per lei dal padre P.P.o e dal marito S.G.C., sopportandone gli onere di costruzione; P.A. ha abitato, a partire dal 1957, nella sua attuale abitazione, costruita a cura e spese del padre e della madre; E. ed P.A. si sono sempre comportate come proprietarie, disponendo liberamente ed indisturbatamente delle loro abitazioni e del terreno circostante; – S.G.C. ha materialmente messo la recinzione con i cancelli di ingresso; – P.B. ha sempre e solo usufruito della sua abitazione e della contigua area di parcheggio, personalmente o concedendola in locazione, andando via dai luoghi per cui è causa dagli anni ‘70; – le sorelle P., per accedere alle loro abitazioni, si sono avvalse del passaggio pedonale e carrabile su una striscia di terreno in prossimità della casa di P.B. che si trova all’inizio della predetta striscia.

La corte, invece, ha ritenuto inattendibili le dichiarazioni rese da G.M., il quale ha riferito che P.B. aveva realizzato il fabbricato e consentito alle sorelle di restarci come ospiti, asserendo che di tali fatti si era parlato in sua presenza in casa di P.B.. La corte, in particolare, ha rilevato come tali dichiarazioni siano state nettamente smentite da quelle precise, puntuali e dettagliate rese dai testi Pa., B. e pa. ed appaiano, inoltre, oggettivamente non credibili, non essendo verosimile che la disponibilità indisturbata ed ininterrotta degli immobili in questione da parte delle sorelle P. per un periodo di tempo così lungo, corrispondente a diversi decenni, possa essere ricondotta ad un rapporto di mera ospitalità e non già al possesso degli immobili come “domini”.

La corte, quindi, alla luce di quanto emerso, ha ritenuto che P.E. ed P.A. abbiano sempre e come vere proprietarie liberamente disposto delle loro abitazioni e del terreno circostante ed abbiano, quindi, usucapito gli immobili adibiti a loro abitazione rispettivamente siti a (OMISSIS), comprendenti il terreno circostante e gli altri manufatti ivi esistenti, con esclusione dell’immobile venduto da P.B. a F.G. e della parte di terreno destinata a parcheggio, e la servitù di passaggio pedonale e carrabile sulla striscia di terreno che si trova in prossimità della casa venduta da Bruno P. a F.G..

P.B., con ricorso notificato l’11.15/9/2014 e l’11.16/9/2014, ha chiesto, per sei motivi, la cassazione della sentenza, notificata il 25/6/2014.

Ha resistito, con controricorso notificato in data 20.21/10/2014, P.E., in proprio e nella qualità di erede di P.A..

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando l’erronea motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in ordine alla valutazione della prova testimoniale del teste G., ritenuto “inattendibile”, riportata in modo erroneo ed illogico, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, indotta in errore dal terzo motivo d’appello proposto dalla P., ha travisato la deposizione resa dal teste G., il quale aveva in realtà dichiarato “so che P.B. ha acquistato il terreno con il fabbricato soprastante, in cui abitava P.E. e ha consentito che restasse ospite in tale abitazione. Poi P.B. ha ampliato il fabbricato in oggetto, a sua cura e spese, consentendo alla sorella di restarci”, senza fare alcun riferimento al pagamento da parte di P.B. di imposte, tasse e contributo di miglioria, affermato, invece, dalla relativa difesa. Il ricorrente, inoltre, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha gratuitamente ritenuto che le dichiarazioni del teste G. non appaiono oggettivamente credibili sul rilievo che non è verosimile che la disponibilità indisturbata ed ininterrotta degli immobili in questione da parte delle sorelle P. per un periodo di tempo così lungo, corrispondente a diversi decenni, possa essere ricondotta ad un rapporto di mera ospitalità e non già al possesso degli immobili come “domini”. In realtà, ha osservato il ricorrente, tale motivazione sulla non credibilità del teste G. in ordine alla concessione immobiliare alle sorelle, in comodato e senza determinazione di tempo, è smentita dalla documentazione prodotta nel giudizio d’appello e dai documenti depositati con la relativa comparsa conclusionale, vale a dire: a) l’ordinanza di reintegra nel possesso dell’appartamento in (OMISSIS), detenuto prima della morte da P.A., in favore del ricorrente, emessa dal tribunale di Roma il 16.18/6/2010, notificata il 27/10/2010, che ha riconosciuto la concessione dell’appartamento detenuto da P.A. in comodato, in mancanza di atti di interversione della detenzione dell’appartamento; b) il verbale di riconsegna, in data 3/11/2010, da parte di P.E., in favore di P.B., con i relativi mobili: documenti i quali dimostrano in modo inconfutabile la concessione dell’immobile alla sorella Anna in comodato senza determinazione di tempo e che la corte d’appello ha del tutto ignorato pur essendo decisivi per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, sulla mancata prova del pagamento di imposte e tasse, da parte dell’attrice, con violazione dell’art. 2697 c.c. sull’onere della prova, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, nonchè sull’omesso esame della prova dell’accatastamento degli immobili, effettuato da P.B., e degli altri documenti fiscali di P.B., e l’illogica motivazione sul rilievo della mancata prova del pagamento di imposte e tasse, da parte del convenuto-appellato P.B., e non da parte dell’attrice-appellante, in violazione dell’art. 1158 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 5 e 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha totalmente ignorato i documenti dallo stesso prodotti in primo grado, e cioè atto di compravendita con nota di trascrizione, avviso del Comune di Roma per contributo miglioria, avviso di accertamento del Ministero delle Finanze, planimetria con calcolo della rendita catastale, tabella millesimale, elaborato planimetrico dell’UTE di Roma, estratti di visura per immobile con ricevuta di avvenuta denuncia di variazione, estratto di consultazione per particella attuale, i quali dimostrano che il ricorrente ha provveduto all’accatastamento dell’immobile e all’esercizio del diritto di proprietà sullo stesso fino all’anno 2001, quando la causa è iniziata. La corte, inoltre, ha aggiunto il ricorrente, ritenendo che il P. non avesse depositato alcuna ricevuta relativa al pagamento delle tasse, ha erroneamente ed illogicamente giudicato sull’onere della prova del pagamento delle imposte sugli immobili in questione, posto che non è il proprietario a dover dimostrare di aver pagato imposte e tasse sull’immobile di sua proprietà ma chi rivendica di averlo usucapito, quale prova e manifestazione della volontà di intervisione del possesso: prova che l’attrice-appellante non ha fornito ma anzi è stata smentita dalle testimonianze da lei stessa offerte, senza che la corte ne abbia tratto alcuna conseguenza in ordine all’interversione del possesso ed all’affermazione del diritto di proprietà.

3. Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando l’erronea interpretazione sull’onere della prova nell’usucapione, dell’art. 1158 c.c., in relazione all’art. 2697 c.c., circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, sulla mancata prova di atti di interversione del possesso, e sul comodato senza determinazione di tempo degli immobili concessi alle sorelle, in ordine alla valutazione della prova testimoniale di parte attrice e di parte convenuta, riportata in modo incompleto, ed omesso esame dei riscontri contenuti nella C.T.U., sulle deposizioni dei testi, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, e sull’erroneo accoglimento della domanda di usucapione, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ignorato le prove documentali dell’appellato, ha malamente esercitato il suo prudente apprezzamento della prova testimoniale, facendo proprie le relative valutazioni, e, soprattutto, ha omesso di rilevare la totale mancanza di prova di atti di interversione del possesso nelle deposizioni dei testi di parte attrice. La corte, infatti, ha aggiunto il ricorrente, ritenendo che il P. non avesse depositato alcuna ricevuta relativa al pagamento delle tasse, ha erroneamente ed illogicamente giudicato sull’onere della prova del pagamento delle imposte sugli immobili in questione, posto che non è il proprietario a dover dimostrare di aver pagato imposte e tasse sull’immobile di sua proprietà ma chi rivendica di averlo usucapito, quale prova e manifestazione della volontà di intervisione del possesso: prova che l’attrice-appellante non ha fornito ma anzi è stata smentita dalle testimonianze da lei stessa offerte. La corte, poi, ha proseguito il ricorrente, ha erroneamente ed illogicamente ritenuto inattendibili le dichiarazioni di G.M., che hanno, invece, trovato il loro riscontro nella relazione del consulente tecnico d’ufficio, nominato dal tribunale, che la corte d’appello ha del tutto ignorato, ritenendo, invece, attendibili le deposizioni dei testi di parte attrice, che sono state invece smentite dagli accertamenti svolti dal consulente tecnico d’ufficio.

4. Con il quarto motivo, il ricorrente, lamentando l’omesso esame di fatti e prove decisive per il giudizio, ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c., oggetto di prova e di discussione tra le parti, in ordine alla usucapione della servitù di passaggio pedonale e carrabile sulla striscia di terreno che si trova in prossimità della casa venduta da P.B. a F.G., anche in relazione all’art. 1158 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha omesso l’esame della prova dell’usucapione della servitù di passaggio pedonale e carrabile sulla striscia di terreno che si trova in prossimità della casa venduta da P.B. a F.G.. Le testi Pa. e pa., infatti, hanno riferito che il passaggio sulla striscia di terreno comune era esercitato tanto dalle attrici, quanto dal convenuto, per cui, a fronte di tali deposizioni, non si comprende secondo quale logica la corte d’appello abbia ritenuto provato ciò che provato non era, vale a dire l’usucapione di tale servitù in favore di P.E..

5. Con il quinto motivo, il ricorrente, lamentando l’omesso esame di fatti e prove decisive per il giudizio, ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c., oggetto di prova e di discussione tra le parti, e l’omessa valutazione delle prove documentali del convenuto-appellato P.B., prodotte in primo grado e in appello, con nota di deposito del 13/1/2011, e degli accertamenti del consulente tecnico d’ufficio sugli immobili oggetto della domanda di usucapione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha omesso l’esame di prove documentali decisive, prodotte da P.B. in primo grado e in appello, vale a dire, da un lato, i titoli della sua proprietà e le imposte e le tasse a lui riferite sin dal 1954, nonchè il contributo di miglioria, e, dall’altro lato, la documentazione prodotta in appello, e cioè: a) la lettera AR del 23/7/2009 inviata ad P.E. relativamente alla riconsegna delle chiavi dell’appartamento della defunta sorella A., non contestata, che fa espresso riferimento al titolo di comodato per il quale il fratello aveva concesso alla sorella A. l’uso dell’appartamento; b) l’ordinanza di reintegra nel possesso emessa dal tribunale di Roma il 16.18/6/2010 e notificata il 27/10/2010, non impugnata e passata in giudicato, che fa espresso riferimento alla insussistenza, in capo alle sorelle A. ed E., del possesso degli appartamenti per mancanza di interversione della detenzione dell’appartamento, ottenuta per mera tolleranza del possessore, mediante atti di opposizione contro il possessore, ed al fatto che le stesse non hanno mai dichiarato la proprietà dei predetti beni e/o corrisposto tasse o tributi; b) il verbale di riconsegna in data 3/11/2010, con il quale P.E. ha immesso nel possesso dell’appartamento di (OMISSIS), n. 15/A, il fratello P.B. il quale, poi, con atto del 29/10/2012, trascritto il 28/11/2012, ha provveduto a vendere.

6. I motivi esposti, da esaminare congiuntamente, sono infondati. Intanto, il ricorrente incorre nell’equivoco di ritenere che la violazione o la falsa applicazione di norme di legge processuale dipendano o siano ad ogni modo dimostrate dall’erronea valutazione del materiale istruttorio, laddove, al contrario, un’autonoma questione di malgoverno degli artt. 115 e 116 c.p.c. può porsi, rispettivamente, solo allorchè il ricorrente alleghi che il giudice di merito: 1) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d’ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge; 2) abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione (Cass. n. 27000 del 2016). Del resto, affinchè sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell’art. 132, n. 4 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata all’adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse (Cass. 24434 del 2016). La valutazione degli elementi istruttori costituisce, infatti, un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.): l’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonchè la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono, invero, apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. n. 17097 del 2010; Cass. n. 19011 del 2017). Nel quadro del principio, espresso nell’art. 116 c.p.c., di libera valutazione delle prove (salvo che non abbiano natura di prova legale), del resto, il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti: il relativo apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, purchè risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, agli elementi utilizzati. (Cass. n. 11176 del 2017). In effetti, non è compito di questa Corte quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, nè quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), dovendo, invece, solo controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto nei limiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.): come, in effetti, è accaduto nel caso in esame. La corte d’appello, infatti, dopo aver accertato, in fatto, che P.E. ha ininterrottamente abitato al (OMISSIS) dal 1936 ad oggi, dapprima con la famiglia di origine in un vecchio manufatto poi demolito e poi, dal 1949/1950, nella sua attuale abitazione costruita per lei dal padre P.P. e dal marito S.G.C., sopportandone gli onere di costruzione, e che P.A. ha abitato, a partire dal 1957, nella sua attuale abitazione, costruita a cura e spese del padre e della madre, avvalendosi, per accedere alle rispettive abitazioni, del passaggio pedonale e carrabile su una striscia di terreno in prossimità della casa di P.B. che si trova all’inizio della predetta striscia, e disponendo, quali proprietarie, liberamente ed indisturbatamente delle loro abitazioni e del terreno circostante, mentre P.B. ha sempre e solo usufruito della sua abitazione e della contigua area di parcheggio, personalmente o concedendola in locazione, andando via dai luoghi per cui è causa dagli anni ‘70, ha ritenuto, in modo congruo sul piano logico e corretto sul piano giuridico, che P.E. ed P.A. avessero usucapito tanto la proprietà degli immobili adibiti a loro abitazione, rispettivamente siti a (OMISSIS), comprensivi del terreno circostante e degli altri manufatti ivi esistenti (con esclusione dell’immobile venduto da P.B. a F.G. e della parte di terreno destinata a parcheggio), quanto il diritto di servitù di passaggio pedonale e carrabile sulla striscia di terreno che si trova in prossimità della casa venduta da P.B. a F.G.. Nè sussiste il vizio, che il ricorrente ha denunciato, di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 in conseguenza dell’erronea o mancata valutazione dei documenti prodotti e delle prove raccolte in giudizio, essendo noto che, secondo le Sezioni Unite di questa Corte (n. 8053 del 2014), la norma in questione consente di denunciare in cassazione – oltre all’anomalia motivazionale che si esaurisca nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile – solo il vizio dell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. n. 14014 del 2017, in motiv.; Cass. n. 9253 del 2017, in motiv.; Cass. n. 7472 del 2017): fermo restando, però, che l’omesso esame di elementi istruttori non dà luogo, al vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, vale a dire, nella specie, il possesso dei predetti immobili e del predetto passaggio per almeno un ventennio, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie (Cass. n. 9253 del 2017, in motiv.). E, sotto questo profilo, neppure può rilevare, quale fatto che la corte d’appello avrebbe omesso di esaminare, il mancato compimento da parte delle attrici di atti di interversione della detenzione in possesso. La corte d’appello, infatti, ha espressamente esaminato, escludendone la sussistenza, il fatto della dedotta acquisizione della disponibilità materiale degli immobili da parte delle attrici per mera ospitalità: e ciò basta ad impedire la sussistenza del vizio invocato. Del resto, l’ordinanza adottata dal tribunale in sede cautelare, anche quando abbia contenuto possessorio (art. 703 c.p.c.), costituisce una decisione munita di efficacia temporanea in quanto condizionata all’instaurazione e all’esito del giudizio di merito, come tale inidonea a conseguire efficacia di giudicato, sia dal punto di vista formale che da quello sostanziale (Cass. n. 20954 del 2017, in motiv.) ed è, quindi, inidonea ad esplicare, nel presente giudizio, l’efficacia preclusiva di un diverso accertamento che tipicamente consegue solo al giudicato sostanziale (art. 2909 c.c.). Del resto, come questa Corte ha ripetutamente affermato, chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus, ma anche dell’animus: quest’ultimo elemento, tuttavia, può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all’esercizio del diritto di proprietà, ed è allora il convenuto che deve dimostrare il contrario, provando che la disponibilità del bene è stata conseguita dall’attore mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale, come, ad esempio, il contratto di comodato (Cass. n. 22667 del 2017). Ed infatti, quando è dimostrato il potere di fatto, pubblico e indisturbato, esercitato sulla cosa per il tempo necessario ad usucapirla, ne deriva, a norma dell’art. 1141 c.c., comma 1, la presunzione che esso integri il possesso, per cui incombe alla parte, che invece correla detto potere alla detenzione, provare il suo assunto, in mancanza dovendosi ritenere l’esistenza della prova della possessio ad usucapionem. (Cass. n. 26984 del 2013). Quanto, infine, al pagamento delle imposte relative agli immobili in questione ed all’onere di fornire la relativa prova, l’infondatezza delle censure a più riprese svolte sul punto dal ricorrente emerge palese se solo si considera che la corte d’appello, quando ha riferito che “il P. non ha depositato nessuna ricevuta relativa al pagamento delle tasse se non una ordinanza del Comune di Roma del 1954 ed una miglioria del 1975 che, di per sè, non scalfiscono il possesso ad usucapionem ma provano solo che il P. risultava essere proprietario del terreno”, si è limitata, in realtà, a riportare in sentenza il contenuto di uno dei motivi d’appello articolati dall’appellante, al quale, per il resto, non ha dato alcun effettivo rilievo.

7. Con il sesto motivo, proposto in via subordinata, il ricorrente, lamentando la violazione e l’omessa applicazione dell’art. 570 c.c. nella successione della sorella P.A., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ignorato che, a seguito della morte della sorella A., nelle porzioni immobiliari che la stessa potesse aver usucapito, era subentrato il fratello Bruno quale erede legittimo, per cui la sentenza non poteva limitarsi a dichiarare l’usucapione solo in favore della sorella E..

8. Il motivo è infondato. La Corte, invero, si limita sul punto ad osservare che, in realtà, il giudice di merito, a fronte della ritenuta fondatezza delle domande proposte dalle attrici, si è correttamente limitata ad accertare, in capo a ciascuna di esse, l’avvenuto acquisto, per usucapione, della proprietà degli immobili e della servitù di passaggio in precedenza descritte: con esclusione, quindi, di qualsivoglia statuizione, quanto alla porzione di A., che ne abbia affermato l’esclusiva appartenenza in capo alla sola E..

9. Il ricorso, per l’infondatezza di tutti i motivi in cui è articolato, dev’essere, quindi, rigettato.

10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

11. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

la Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese di lite, che liquida nella somma di Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e SG nella misura del 15%; dà atto della sussistenza dei presupposti per l’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 26 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2018

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