Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25697 del 14/12/2016


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Cassazione civile, sez. trib., 14/12/2016, (ud. 22/11/2016, dep.14/12/2016),  n. 25697

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. GUARDIANO Alfredo – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21747-2012 proposto da:

ELETTRONICA 2000 DI B.V.P. & C. SAS,

V.S. anche in proprio, elettivamente domiciliati in ROMA VIA A.

CHINOTTO 1, presso lo studio dell’avvocato ERMANNO PRASTARO, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO MONAI giusta

delega a margine;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 6/2012 della COMM. TRIB. REG. di TRIESTE,

depositata il 20/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/11/2016 dal Consigliere Dott. MARULLI MARCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MASELLIS MARIELLA che ha concluso per l’inammissibilità e in

subordine il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 20.2.2012 la CTR Friuli Venezia Giulia ha respinto gli appelli proposti da V.S., in proprio, nella sua veste di socio accomandante, e per conto della s.a.s. Elettronica 2000 di B.V.P. & C. avverso la decisione che in primo grado ne aveva rigettato i ricorsi ed aveva confermato la legittimità degli atti impositivi a rettifica dei redditi imputati alla società ed a soci relativamente agli anni 2000 e 2001.

La CTR ha motivato il proprio deliberato rilevando previamente il difetto di legittimazione dell’appellante ad agire per la società ed osservando, quanto alla pretesa violazione nella specie del L. n. 212 del 2000, art. 7, che la comunicazione al socio dell’avviso di accertamento indirizzato alla società “non è una notificazione, ma appunto una mera comunicazione che non implica il potere di contestare l’atto riferito alla società, ma ha il solo scopo di informare opportunamente il socio accomandante”, onde consentirgli di poter consultare la documentazione della società e di visionare il p.v.c. alla stessa notificato. Per la cassazione di detta decisione il V. si affida a due motivi di ricorso ai quali non ha replicato l’intimato Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Il collegio ha autorizzato l’adozione della motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.2 II ricorso è inammissibile essendo stato notificato al Ministero dell’Economia e delle Finanze presso l’Avvocatura Generale dello Stato ancorchè la detta amministrazione non fosse stata parte dei pregressi giudizi di merito incardinati nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.

Come invero statuito a suo tempo dalle SS.UU 3116/06 e 3118/06 “in tema di contenzioso tributario, a seguito dell’istituzione dell’Agenzia delle entrate, divenuta operativa dal 1 gennaio 2001, si è verificata una successione a titolo particolare della stessa nei poteri e nei rapporti giuridici strumentali all’adempimento dell’obbligazione tributaria, per effetto della quale deve ritenersi che la legittimazione ad causam e ad processum nei procedimenti introdotti successivamente alla predetta data spetti esclusivamente all’Agenzia; tale legittimazione costituisce infatti il riflesso, sul piano processuale, della separazione tra la titolarità dell’obbligazione tributaria, tuttora riservata allo Stato, e l’esercizio dei poteri statali in materia d’imposizione fiscale, il cui trasferimento all’Agenzia, previsto dal D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 57, esula dallo schema del rapporto organico, non essendo l’Agenzia un organo dello Stato, sia pure dotato di personalità giuridica, ma un distinto soggetto di diritto”.

Sussistendo pertanto la sola legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate, già legittimo contradditore dei pregressi giudizi di merito, il ricorso avrebbe dovuto essere notificato o all’ufficio periferico dell’Agenzia ovvero alla sua sede centrale, ma non certo la Ministero dell’Economia e delle Finanze che non era stato parte del giudizio e che non avrebbe potuto esserlo in quanto privo di legittimazione sostanziale.

3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Nulla per le spese in difetto di costituzione avversaria.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile.

Cosi deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 5 sezione civile il 21 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016

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