Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25697 del 13/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 13/11/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 13/11/2020), n.25697

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2286 – 2019 proposto da:

A.M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato ROSA DI MAIO;

– ricorrente –

contro

INPS, – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Direttore pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della

SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS (SCCI) SPA,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE

MATANO, LELIO MARITATO, ESTER ADA VITA SCIPLINO;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 3496/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata l’01/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA

DE FELICE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Napoli, in riforma della sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, ha dichiarato dovuti da A.M.A. i contributi cd. a percentuale relativi all’attività di commercio svolta nell’anno 2007, conseguenti al riscontro da parte dell’Agenzia delle Entrate del maggior reddito rispetto a quello dichiarato;

diversamente dal primo giudice, la Corte territoriale ha affermato che la definizione della lite in sede fiscale, implicante l’estinzione del credito (cd. condono fiscale), non funge da ostacolo al prodursi delle conseguenze dell’omissione contributiva nei confronti dell’Inps – terzo rispetto alle parti interessate al condono – e che tale effetto ostativo si realizzerebbe unicamente ove, proseguito il giudizio, le ragioni della contribuente trovassero pieno accoglimento;

la cassazione della sentenza è domandata da A.M.A. sulla base di due motivi, illustrati da memoria tardivamente depositata;

l’Inps ha resistito con tempestivo controricorso;

Equitalia Sud s.p.a. è rimasta intimata;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente deduce “Violazione o falsa applicazione del D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4 ter, conv. in L. n. 31 del 2008; della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 2 (Statuto del contribuente) e della L. n. 241 del 1990, art. 21-septies; del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, e dell’art. 2697 c.c., e della L. n. 114 del 1998”;

la ricorrente si duole della violazione del proprio diritto di difesa per essere stato, l’avviso di accertamento, notificato senza alcun contraddittorio con la parte; domanda la conferma della decisione di prime cure prospettando che la definizione agevolata della lite fiscale ha determinato l’automatica caducazione del credito previdenziale dell’Inps, atteso che lo stesso si basa proprio sull’accertamento oggetto di definizione in sede tributaria;

col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, parte ricorrente lamenta “Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia”, individuato, quest’ultimo, nell’avere la Corte territoriale motivato in modo “confuso e immeritevole di giustizia” (p. 4 ric.) sull’eccezione proposta in appello in merito all’inesistenza del titolo esecutivo della condanna, derivante dalla mancata notifica di esso, precedentemente all’emissione della cartella, circostanza su cui non era mai stata offerta prova contraria;

va preliminarmente dato atto dell’eccezione formulata dall’Inps riguardo al superamento del termine di sei mesi per la proposizione del ricorso (la sentenza è stata pubblicata il 1 giugno 2018 ed il ricorso per cassazione è stato notificato a mezzo posta il 28 dicembre 2018), per non doversi considerare operante la sospensione del termine feriale in ragione della natura previdenziale della controversia;

l’eccezione di tardività della proposizione del ricorso per cassazione proposta dall’Istituto controricorrente va accolta;

attuando l’orientamento di questa Corte (cfr. Cass. n. 18145 del 2012) “In materia di omissioni contributive, il giudizio conseguente all’opposizione D.Lgs. n. 46 del 1999, ex art. 24, è soggetto al rito di cui all’ art. 442 e ss. c.p.c.. Ne consegue che non trova applicazione la sospensione feriale dei termini previsti dalla L. n. 742 del 1999.”;

in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile;

le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

nulla spese nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (subentrata ad Equitalia Sud s.p.a.) rimasta intimata;

in considerazione dell’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al rimborso delle spese di legittimità nei confronti dell’Inps, che liquida in Euro 200 per esborsi, Euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2020

 

 

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