Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25696 del 27/10/2017

Cassazione civile, sez. VI, 27/10/2017, (ud. 23/06/2017, dep.27/10/2017),  n. 25696

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14613/2015 proposto da:

V.F., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

GAETANO BRUCCOLERI;

– ricorrente –

contro

C.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1948/2014 del TRIBUNALE di COMO, depositata il

27/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 23/06/2017 dal Consigliere Dott. LOREDANA NAZZICONE.

Fatto

RILEVATO

– che la ricorrente ha proposto ricorso omisso medio, previo accordo tra le parti, sulla base di un unico motivo, avverso la sentenza del Tribunale di Como del 27 novembre 2014, la quale ha respinto la domanda di interdizione di C.S., proposta dalla madre, odierna ricorrente;

– che non svolge difese l’intimato interdicendo, sottoposto ad amministrazione di sostegno in persona del fratello;

– che si sono ravvisati i presupposti per provvedere ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

– che l’unico motivo denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 692 c.c., sostenendo che, a differenza di quanto opinato dal tribunale, tale notula si applica all’interdetto e non si estende al soggetto sottoposto alla diversa misura dell’amministrazione di sostegno;

– che il ricorso è inammissibile, in quanto il riferimento nella sentenza impugnata alla citata disposizione, rispetto alla quale il tribunale avanza la tesi che possa applicarsi anche al caso de quo, non costituisce ratio decidendi, ma un mero obiter dictum, come tale non rilevante e pura affermazione incidentale, inidonea a fondare l’interesse ad impugnare;

– che, invero, costituisce principio costante quello secondo cui è inammissibile il motivo di ricorso che censuri un’argomentazione della sentenza impugnata svolta ad abundantiam e, pertanto, non costituente una ratio decidendi della medesima, ma mero obiter dictum: infatti, un’affermazione siffatta contenuta nella sentenza impugnata per cassazione, essendo improduttiva di effetti giuridici, non può essere oggetto di ricorso per cassazione, per difetto di interesse (Cass. 22 ottobre 2014, n. 22380; 5 giugno 2007, n. 13068);

– che, peraltro, la questione sostanziale dell’accudimento del minore sembra essersi posta prima dell’entrata in vigore della L. 22 giugno 2016, n. 112, sull’assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, per le quali appronta altri istituti giuridici atti all’uopo;

– che non si dà condanna alle spese di lite, nè la dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, trattandosi di giudizio esente.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

In caso di diffusione del presente provvedimento, dispone omettersi le generalità e gli altri dati identificativi delle parti, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2017

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