Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25696 del 22/09/2021
Cassazione civile sez. VI, 22/09/2021, (ud. 04/11/2020, dep. 22/09/2021), n.25696
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27357-2019 proposto da:
O.E.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARNABA
TORTOLINI 30, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO FERRARA, che
lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS);
– intimato –
avverso l’ordinanza 304/2018 R.G. della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 15/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 4/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA
BESSO MARCHEIS.
Fatto
PREMESSO
CHE:
Il ricorrente, a seguito del rigetto da parte del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Roma della sua istanza di ammissione al patrocinio dello Stato in relazione alla proposizione del ricorso per Cassazione, ha presentato domanda di ammissione alla Corte d’appello di Roma.
La Corte d’appello ha dichiarato inammissibile la domanda e avverso tale pronuncia il ricorrente ha proposto opposizione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170.
La Corte d’appello di Roma, con ordinanza depositata il 15 luglio 2019, ha dichiarato inammissibile il ricorso per opposizione.
Contro quest’ultima l’ordinanza O.E.B. ricorre per cassazione.
L’intimato Ministero della giustizia non ha proposto difese.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
Il ricorso è articolato in un motivo che denuncia “violazione e/o mancata applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15, e del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 84, 127 e 170, ex art. 360 c.p.c., n. 3”.
Il motivo è manifestamente fondato.
La Corte d’appello ha ritenuto di dichiarare inammissibile il ricorso per opposizione “non essendo l’ordinanza sub iudice emessa, come nel caso di specie, D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 15, u.c., autonomamente appellabile, per non instaurare un terzo giudizio di merito”. Qualificando la prima istanza proposta dal ricorrente quale opposizione decisa ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15, u.c., la Corte d’appello non ha considerato che non si trattava di un giudizio di opposizione, ma di una prima istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, formulata a seguito del diniego da parte del Consiglio dell’ordine, cosicché, correttamente, il ricorrente ha impugnato la declaratoria di inammissibilità con ricorso per opposizione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 (circa la necessità di utilizzare l’opposizione del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170, quale rimedio avverso il provvedimento di diniego del patrocinio statale cfr., ad esempio, Cass. 6068/2019).
Il ricorso va pertanto accolto, il provvedimento impugnato deve essere cassato e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Roma, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma, in persona di diverso magistrato.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2 sezione civile, il 4 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2021